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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22844/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva riformato l'assoluzione in abbreviato e condannato l'imputato per fuga e omissione di soccorso (art. 189 cod. strada, commi 6 e 7), con quattro motivi: 1) vizio di motivazione e illogicità nell'attribuzione della guida dell'Audi A8 al Parlato basata sulle dichiarazioni del teste Nertil che aveva inizialmente indicato un altro nome; 2) erronea applicazione della legge penale e vizi nella determinazione della pena, tra cui l'errata indicazione dell'articolo (187 invece di 189) e la mancata detrazione del terzo previsto per il rito abbreviato (art. 442 c.2 c.p.p.); 3) violazione per il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e difetto di motivazione; 4) erronea applicazione e difetto di motivazione in ordine alla sospensione della patente come sanzione accessoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo quanto al secondo motivo, ritenendo fondata la censura sulla mancata diminuzione di un terzo della pena per il rito abbreviato (art. 442 c.2 c.p.p.) e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente a tale profilo. Ha dichiarato inammissibile o infondato il resto del ricorso: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile (non sovvertibile il giudizio di merito sulla credibilità del teste e sulla ricostruzione dei fatti), il terzo motivo è stato ritenuto infondato (discrezionalità del giudice nella negazione delle attenuanti generiche adeguatamente motivata), il quarto motivo è stato respinto (motivazione ritenuta sufficiente circa la dosimetria della sanzione amministrativa accessoria).

Norme richiamate

  • art. 189 codice della strada

    Raggruppamento dei reati di fuga e omissione di soccorso come fattispecie contestata; indicato come norma corretta per il fatto accertato (la Corte d'appello aveva per errore materiale scritto art. 187).

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Richiamato per escludere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio abbreviato quando non è stata disposta integrazione istruttoria e le prove risultano idonee.

  • art. 141 c.1 e c.8 codice della strada

    Richiamato nei verbali amministrativi redatti a carico dell'imputato per violazioni formali rilevate in sede di accertamento; i verbali sono stati considerati elementi probatori nel quadro fattuale.

  • art. 442, comma 2 cod. proc. pen.

    Disposizione che riconosce la diminuzione di un terzo della pena per il rito abbreviato; la Cassazione ha ritenuto la mancata applicazione di tale diminuzione vizio grave che ha reso necessaria l'annullamento limitato della sentenza.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi in positivo per concederle e ha considerato adeguata la motivazione del diniego.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'aumento per continuazione tra più reati; utilizzato dalla Corte territoriale per calcolare la pena complessiva.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi guida per la commisurazione della pena: la Corte ha esercitato la discrezionalità di merito nel fissare la pena attenendosi a tali criteri; la Cassazione ha ritenuto la motivazione sufficiente.

  • Giurisprudenza e principi costituzionali/CEdU

    Sez. U. n. 7707/1991 Volpe; Sez. U. n. 2977/1992 Piccillo; CEDU 17.09.2009 Scoppola c. Italia

    Sostenuto che la diminuzione per il rito abbreviato ha natura sostanziale e va applicata alla pena, con possibilità di effetti retroattivi se più favorevoli; orientamento che giustifica l'annullamento per la mancata detrazione del terzo.

  • Giurisprudenza sulla sanzione accessoria della sospensione della patente

    Sez. 4, n. 12363/2013 Capobianco; n. 20990/2016 Khairi; n. 6912/2021 Castelli

    Principio secondo cui, in caso di condanna per più reati che prevedono la sospensione della patente, il giudice deve sommare i periodi previsti per ciascun illecito; la Corte d'appello ha motivato la durata complessiva valorizzando l'offensività della condotta.

Massime di principio

  • La riduzione di un terzo per il rito abbreviato (art. 442 c.2 c.p.p.) è di natura sostanziale rispetto al trattamento punitivo e deve essere sempre detratta nella determinazione della pena; l'omissione è vizio correggibile con annullamento limitato.
  • La Corte di legittimità non può in generale sovvertire il giudizio di merito sulla credibilità dei testimoni a meno che emergano vizi logici evidenti: argomentazioni di merito ben motivate restano insindacabili.
  • Il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e richiede motivazione solo se la pena risulta sensibilmente superiore alla media edittale; in assenza di arbitrarietà la Cassazione respinge le doglianze.
  • I verbali delle forze dell'ordine e le sommarie informazioni rese dalle vittime possono costituiti elementi decisivi se forniscono riscontri oggettivi sullo svolgimento dei fatti (posizione dei veicoli, intervento dei soccorsi, condotta degli astanti).
  • La sanzione accessoria della sospensione della patente, quando prevista per più illeciti, va calcolata sommando i periodi previsti per ciascun illecito; il giudice deve però motivare la scelta in relazione alla offensività della condotta.
  • Errori materiali nella citazione dell'articolo di legge (es. indicazione di art. 187 anziché 189) non inficiano la determinazione della pena se è chiaro dal contesto quale norma sia applicata e non hanno effetto sostanziale sulla decisione.

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