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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4954/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riconoscimento di indennizzo per ingiusta detenzione in relazione alla privazione della libertà subita nell'ambito di un procedimento per reati di stupefacenti (artt. 81, 110 c.p. e art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il POMPEI era stato poi assolto dal Tribunale di Civitavecchia per insufficienza e ambiguità degli elementi probatori. La difesa ha censurato l'ordinanza della Corte della riparazione per: 1) contrasto con la ricostruzione del giudice della cognizione; 2) valutazione delle intercettazioni ritenute non richiamate nel titolo cautelare e inutilizzabili in dibattimento; 3) rilievo riservato al comportamento processuale del POMPEI (presunta mancanza di contributo conoscitivo). Si deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 314 c.p.p., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La decisione

Il ricorso va rigettato. La Corte ha confermato che, al momento dell'adozione della misura cautelare, esistevano gravi indizi a carico del POMPEI (dichiarazioni accusatorie del GALLERANI e intercettazioni ambientali connotate in maniera compatibile con attività di spaccio). Il giudice della riparazione ha valutato autonomamente, ex ante, l'esistenza di condotte del ricorrente che hanno concorso a creare la falsa apparenza della configurabilità del reato e, pertanto, a precludere l'indennizzo per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. Ha ritenuto utilizzabili, ai fini della riparazione, elementi non confluiti in dibattimento (fra cui le dichiarazioni del GALLERANI), purché legittimamente acquisiti nella fase cautelare e non dichiarati illegittimi. La Corte ha inoltre precisato che, dopo la modifica normativa del 2021, il semplice silenzio dell'indagato non può essere fatto valere automaticamente come comportamento ostativo; tuttavia, nel caso di specie, la valutazione complessiva degli elementi (frequentazioni ambigue, dichiarazioni accusatorie non smentite, intercettazioni) giustificava il rigetto della domanda di indennizzo. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese (processuali).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma centrale sull'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione valuta se l'interessato abbia dato o concorso a dar causa alla detenzione con dolo o colpa grave. Il giudice compie una valutazione ex ante autonoma rispetto al giudizio di merito, considerando tutti gli elementi probatori legittimamente disponibili.

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella discussione sull'inutilizzabilità di dichiarazioni in dibattimento: anche se dichiarazioni non sono confluite in dibattimento (per esempio per sottrazione del dichiarante), esse possono comunque assumere rilievo nel giudizio di riparazione se legittimamente acquisite nella fase cautelare.

  • art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen.

    Disciplina della facoltà dell'indagato di avvalersi del silenzio o di non rispondere a specifiche domande; la giurisprudenza e la novella normativa hanno inciso sul valore che il silenzio può assumere nel giudizio di riparazione.

  • Direttiva (UE) 2016/343

    Strumento sovranazionale a cui la modifica dell'art. 314 c.p.p. (d.lgs. 8/11/2021, n.188) si è adeguata, mirando a rafforzare la presunzione di innocenza e il diritto alla difesa; ha influito sul valore del silenzio dell'indagato nel giudizio di riparazione.

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (modifica art. 314 c.p.p.)

    Intervento legislativo che ha escluso il valore ostativo del mero silenzio dell'indagato nella valutazione della colpa rilevante per la riparazione, richiedendo una riconsiderazione dell'ermeneutica precedente.

  • artt. 81, 110 cod. pen. e art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norme penali relative al concorso di persone nel reato (art. 81), all'elemento soggettivo (art. 110 per il concorso) e alla normativa sugli stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990). Nel procedimento di merito il POMPEI era imputato per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti; l'assoluzione è avvenuta per insufficienza degli elementi probatori.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione opera una valutazione autonoma ed ex ante rispetto al giudizio di merito: non giudica la responsabilità penale ma se il comportamento dell'indagato abbia concorso a creare la falsa apparenza di colpevolezza.
  • Elementi utilizzati per fondare la misura cautelare, anche se non confluiti in dibattimento (per esempio dichiarazioni non assunte o trascrizioni di intercettazioni dichiarate inutilizzabili), possono essere valutati nel giudizio di riparazione se legittimamente acquisiti nella fase cautelare e non dichiarati illegittimi.
  • Non è consentito al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che il giudice di cognizione ha espressamente escluso; è invece permesso attribuire ad elementi non esclusi dal giudice di merito una valenza ostativa alla riparazione.
  • Il mero silenzio dell'indagato, dopo la modifica legislativa del 2021 e in applicazione della Direttiva 2016/343, non può essere automaticamente considerato comportamento ostativo. Tuttavia, comportamenti concreti di connivenza, frequentazioni ambigue o dichiarazioni accusatorie non smentite possono integrare colpa grave ostativa, purché sia dimostrata una concausalità con l'adozione della misura cautelare.
  • Per ottenere l'indennizzo il richiedente deve dimostrare l'assenza di dolo o di colpa grave che abbia concorso a determinare la detenzione; la valutazione è complessiva e richiede motivazione adeguata e congrua del giudice della riparazione.
  • In casi simili è fondamentale documentare e spiegare sistematicamente i rapporti e i comportamenti contestati (rispondere a interrogatori, fornire chiarimenti su frequentazioni o contatti) per contrastare l'interpretazione che tali elementi abbiano concorso alla formazione del quadro indiziario.

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