Sentenza n. 1821/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento del Questore della Provincia di Massa Carrara – Divisione Anticrimine, a firma del Questore Dr.ssa -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato all’odierno ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale veniva ordinato al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-il divieto di far ritorno nel Comune di Massa, per un periodo di anni due dalla data di notifica del provvedimento; - di ogni altro atto comunque connesso, sia prodromico, sia consequenziale che abbia attinenza con il provvedimento ivi adottato, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento datata -OMISSIS- -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-dell’-OMISSIS- e notificata il -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Divieto del Questore di far ritorno nel Comune di Massa per due anni, adottato sulla base di procedimenti e precedenti relativi ad atti persecutori e alla violazione di una misura di protezione
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del foglio di via)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 159/2011, in relazione agli artt. 4, comma 1, lett. i-ter), e 8, comma 5, dello stesso decreto e agli artt. 13, 16 e 97 Cost.: la misura sarebbe stata fondata su procedimenti penali e diretta a prevenire condotte individuali di molestia già considerate dal giudice penale, anziché a tutelare la sicurezza o la tranquillità pubblica. In secondo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 1, comma 1, lett. c), e 2 del d.lgs. 159/2011 e degli artt. 13, 16 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento, difetto di istruttoria, carenza e illogicità della motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Ha contestato che i precedenti e i procedimenti in corso dimostrassero una dedizione abituale alla commissione di reati e un pericolo concreto per la sicurezza o la tranquillità pubblica. Ha inoltre lamentato che la Questura non avesse considerato né la misura cautelare già disposta dal GIP (divieto di avvicinamento con controllo elettronico, con ulteriori prescrizioni alternative), né la propria attività lavorativa nel territorio: era titolare e unico addetto di un'impresa di appartamenti e doveva transitare nel Comune di Massa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il divieto di ritorno. Ha ritenuto che la misura fosse basata essenzialmente sull'esistenza di un procedimento penale per atti persecutori, su un ulteriore pregiudizio di polizia per fatti analoghi e su una condanna ex art. 387-bis c.p. ancora sub judice, senza dimostrare né la dedizione abituale del destinatario alla commissione di reati né l'attitudine offensiva concreta delle condotte rispetto alla sicurezza o alla tranquillità pubblica. Il Questore non poteva limitarsi a richiamare le vicende già valutate dal giudice penale, che aveva ritenuto adeguato il divieto di avvicinamento con controllo elettronico: per giustificare una misura ulteriore e più afflittiva occorrevano elementi nuovi e concreti e una motivazione specifica, non forniti. L'eventuale futura revoca della misura penale era soltanto ipotetica e non provava una pericolosità attuale. Il TAR ha inoltre rilevato l'omessa considerazione del radicamento lavorativo del ricorrente, documentato dalla titolarità e gestione personale dell'impresa, e la contraddizione tra la proposta della Squadra Mobile, che negava la presenza di un'attività lavorativa nella provincia, e l'ordinanza del GIP, che dava conto delle ragioni lavorative. Ne risultavano un difetto di istruttoria e una motivazione insufficiente e apparente, in violazione dell'art. 3 della l. 241/1990. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
l'emissione del foglio di via obbligatorio deve fondarsi su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono potersi ritenere significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento; in questa prospettiva assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla "dedizione" del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente all'attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore (ovvero, per quanto di interesse, quelli della "sicurezza" e della "tranquillità pubblica")
Il foglio di via richiede circostanze concrete e provate che dimostrino sia la dedizione del destinatario alla commissione di reati sia la loro concreta attitudine a ledere o mettere in pericolo i beni tutelati dalla norma.
art. 2 d.lgs. 159/2011
l'emissione del foglio di via obbligatorio deve fondarsi su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono potersi ritenere significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento; in questa prospettiva assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla "dedizione" del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente all'attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore (ovvero, per quanto di interesse, quelli della "sicurezza" e della "tranquillità pubblica")
La misura di prevenzione richiede una valutazione istruttoria e motivazionale concreta dei presupposti soggettivo e oggettivo della pericolosità; meri sospetti o procedimenti penali pendenti non sono sufficienti.
art. 3 l. 241/1990
L’omessa ponderazione degli elementi sopra richiamati rende la motivazione non solo insufficiente, ma del tutto apparente, contrastando con l’art. 3 della legge n. 241/1990.
La motivazione del foglio di via è illegittima se omette di valutare gli elementi rilevanti per la pericolosità e per l'adeguatezza della misura, risultando insufficiente o meramente apparente.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio può essere adottato soltanto sulla base di circostanze concrete, provate, attuali e significative, che dimostrino sia la dedizione abituale del destinatario alla commissione di reati sia l'attitudine offensiva concreta di tali reati rispetto ai beni di sicurezza o tranquillità pubblica tutelati dalla legge; la mera esistenza di procedimenti penali in corso o di sospetti non basta.
- Quando le condotte sono già sottoposte alla valutazione del giudice penale e sono state ritenute adeguatamente fronteggiabili con misure cautelari, l'autorità di pubblica sicurezza non può giustificare una misura di prevenzione ulteriore e più afflittiva limitandosi a richiamare le medesime vicende: deve indicare elementi nuovi e concreti e motivare specificamente la necessità della misura.
- La valutazione di pericolosità alla base del foglio di via deve essere attuale; una possibile e futura revoca di una misura cautelare penale, trattandosi di eventualità ipotetica, non costituisce da sola un fondamento sufficiente.
- Nell'istruttoria e nella motivazione del foglio di via devono essere considerate le concrete esigenze di lavoro e il radicamento sociale del destinatario nel territorio dal quale viene allontanato; la loro omissione, se rilevante per la necessità della presenza e del transito nel Comune, vizia il provvedimento.
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