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Sentenza

Sentenza n. 598/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 2440/2025, resa tra le parti, avente ad oggetto quanto al ricorso introduttivo l’annullamento: - del silenzio rigetto reso sul ricorso gerarchico promosso dalla società in data 19 giugno 2024 avverso il DRS 3452 del 30 maggio 2024 nella parte in cui ha inserito la domanda di partecipazione della Agrosol società cooperativa all’interno dell’all.to. D concernente l’elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili; - dell’art. 7 del Bando approvato con D.D.G. n. 4575/2023; - ove occorra, di tutti gli ulteriori allegati al DRS 3452 del 30 maggio 2024 e di qualunque ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto e non comunicato; quanto al ricorso per motivi aggiunti: - della determinazione del DG prot. n. 0197520 del 20/11/24 con la quale è stato rigettato il ricorso gerarchico;

Giustizia amministrativa202501201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia che aveva accolto il ricorso contro l'esclusione da una procedura PNRR per agevolazioni destinate all'ammodernamento dei frantoi oleari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (regione appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'esclusione della società dalla procedura di finanziamento PNRR, disposta perché la domanda era priva dell'autorizzazione allo scarico dei reflui civili. L'impresa sosteneva che la comunicazione preventiva relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione fosse sufficiente, che l'autorizzazione allo scarico non fosse requisito di partecipazione o potesse essere acquisita successivamente e che, comunque, un'autorizzazione comunale del 23 maggio 2024 avesse natura ricognitiva di un precedente rinnovo tacito. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo sufficiente il regime della comunicazione e differibile l'acquisizione dei titoli autorizzatori. La Regione ha appellato deducendo: 1) violazione dell'art. 3 d.P.R. 59/2013, poiché la comunicazione sullo spandimento delle acque di vegetazione non assorbirebbe il distinto titolo necessario per lo scarico dei reflui civili; 2) erronea interpretazione dell'art. 7 e dei paragrafi 10.3 e 10.4 dell'avviso, sostenendo che i titoli necessari all'esercizio dello stabilimento dovessero esistere e documentarsi alla data della domanda, mentre il differimento riguardava soltanto i permessi funzionali alla realizzazione dell'investimento. L'impresa ha riproposto le censure assorbite, relative al possesso dell'autorizzazione allo scarico, alla legittimità dell'art. 7 dell'avviso e alla modifica della motivazione in sede di ricorso gerarchico.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'appello. Ha distinto la comunicazione preventiva prevista per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, riguardante uno specifico segmento dell'attività del frantoio, dall'autorizzazione allo scarico dei reflui civili, che costituisce titolo autonomo quando richiesto dalle caratteristiche dello stabilimento. L'art. 3, comma 3, d.P.R. 59/2013 consente di non avvalersi dell'AUA solo quando gli adempimenti ambientali dell'impianto si esauriscano nella comunicazione o nell'autorizzazione generale; non consente di ritenere assorbiti titoli distinti relativi a ulteriori scarichi. Il Collegio ha poi interpretato l'art. 7 dell'avviso nel senso che le autorizzazioni ambientali pertinenti allo svolgimento dell'attività aziendale dovevano essere possedute e documentate già alla data di presentazione della domanda. Il riferimento alle domande di pagamento imponeva la permanenza e la successiva verifica del requisito, non costituiva un termine alternativo per acquisirlo. La possibilità di produrre titoli entro sei mesi dalla concessione riguardava soltanto i permessi necessari alla realizzazione dell'intervento o alla cantierabilità del progetto, non le autorizzazioni relative all'esercizio dello stabilimento preesistente. L'autorizzazione comunale del 23 maggio 2024 non ha dimostrato l'esistenza di un precedente titolo allo scarico: il suo dispositivo autorizzava lo scarico per quattro anni dalla data di rilascio e il richiamo narrativo al rinnovo tacito non individuava il titolo precedente, la decorrenza o l'efficacia retroattiva. Sono state respinte anche le censure dell'impresa: l'autorizzazione allo scarico ha natura ambientale, distinta dalla registrazione sanitaria dell'attività alimentare; l'art. 7 dell'avviso non viola gli artt. 3 e 97 Cost. né il decreto ministeriale n. 53263/2023; il riferimento all'AUA nella decisione del ricorso gerarchico non ha sostituito la ragione originaria dell'esclusione, rimasta la mancata produzione dell'autorizzazione allo scarico. Le spese del grado successivo al rinvio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. 59/2013

    Il comma 1 annovera tra i titoli ricompresi nell'autorizzazione unica ambientale anche la comunicazione preventiva prevista dall'art. 112 del d.lgs. n. 152 del 2006; il comma 3 fa salva la facoltà del gestore di non avvalersi dell'A.U.A. quando si tratti di attività soggette soltanto a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale.

    La facoltà di non avvalersi dell'AUA opera solo quando gli adempimenti ambientali dell'impianto si esauriscono nella comunicazione o nell'autorizzazione generale; non assorbe titoli autonomi richiesti per scarichi ulteriori e distinti.

  • artt. 1 e 3 l. 574/1996

    L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi è assoggettata a comunicazione preventiva, ma tale regime riguarda esclusivamente lo specifico impiego agronomico e non ogni ulteriore scarico dello stabilimento.

  • art. 112 d.lgs. 152/2006

    La comunicazione prevista per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione non sostituisce l'autorizzazione relativa allo scarico dei reflui civili.

  • parte terza d.lgs. 152/2006

    L'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici appartiene alla disciplina ambientale di tutela delle acque dall'inquinamento e va distinta dalla registrazione igienico-sanitaria dell'attività alimentare.

  • art. 7 dell'avviso approvato con D.D.G. 4575/2023

    Il soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento, doveva essere munito, per lo svolgimento delle attività aziendali, dell'autorizzazione unica ambientale o delle autorizzazioni ambientali pertinenti.

    Le autorizzazioni relative all'esercizio dell'attività aziendale dovevano sussistere e risultare documentate già alla presentazione della domanda; il riferimento alle domande di pagamento imponeva la permanenza del requisito.

  • paragrafi 10.3 e 10.4 dell'avviso approvato con D.D.G. 4575/2023

    La documentazione da trasmettere con la domanda comprendeva le autorizzazioni ambientali pertinenti; la facoltà di esibire entro sei mesi dalla concessione i permessi mancanti riguardava i titoli necessari alla realizzazione delle opere/intervento.

    Il differimento semestrale concerneva i titoli funzionali alla cantierabilità e all'esecuzione dell'investimento, non le autorizzazioni necessarie all'esercizio dello stabilimento preesistente.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente alla parte appellata di riproporre in appello le censure assorbite non esaminate nella sentenza di primo grado.

  • art. 105 c.p.a.

    Richiamato per il precedente rinvio al primo giudice conseguente alla violazione del contraddittorio.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022

    Richiamato per l'obbligo di notificazione del ricorso relativo a una misura finanziata con risorse PNRR anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero competente.

  • art. 6 regolamento (CE) n. 852/2004

    La registrazione e gli aggiornamenti sanitari dell'attività alimentare non comprovano il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.

  • decreto ministeriale n. 53263/2023

    In sede di acquisizione della domanda di sostegno, le Regioni e le Province autonome verificano il possesso delle specifiche autorizzazioni ambientali richieste per lo svolgimento delle attività aziendali, in luogo dell'autorizzazione unica ambientale.

    Conferma che l'AUA non è l'unico titolo idoneo, ma che le autorizzazioni settoriali pertinenti devono essere già possedute nella fase di acquisizione della domanda.

Massime di principio

  • La comunicazione preventiva prevista per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi riguarda esclusivamente tale specifico impiego e non assorbe l'autorizzazione necessaria per uno scarico distinto, quale quello dei reflui civili, quando tale titolo sia richiesto dalle caratteristiche dello stabilimento.
  • La facoltà di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale prevista dall'art. 3, comma 3, d.P.R. 59/2013 opera soltanto quando gli adempimenti ambientali gravanti sull'impianto si esauriscono nella comunicazione o nell'autorizzazione generale; non consente di omettere titoli autonomi relativi a ulteriori e distinti scarichi.
  • In una procedura di finanziamento, se la lex specialis richiede alla data della domanda il possesso delle autorizzazioni ambientali pertinenti allo svolgimento dell'attività aziendale, tali titoli devono esistere ed essere documentati già in quella fase; il richiamo alle domande di pagamento impone la permanenza e la verifica del requisito, non ne differisce l'acquisizione.
  • La previsione della possibilità di produrre autorizzazioni entro un termine successivo alla concessione del contributo, quando riferita ai titoli necessari alla realizzazione dell'intervento o alla cantierabilità, non si estende alle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dello stabilimento preesistente.
  • Il favor partecipationis può orientare l'interpretazione di clausole ambigue, ma non consente di neutralizzare un requisito di ammissibilità chiaramente desumibile dal tenore letterale e dalla collocazione sistematica della lex specialis.
  • Un provvedimento di autorizzazione allo scarico successivo alla presentazione della domanda non dimostra, in assenza di elementi puntuali sul precedente titolo, sulla sua scadenza e sulla decorrenza del rinnovo, l'esistenza retroattiva dell'autorizzazione alla data richiesta dalla lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniBandi di finanziamento e graduatorieAppello
RamiAmbienteContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPrimato del diritto UE e disapplicazioneOnere della prova e principio dispositivo

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