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Sentenza

Sentenza del 17/09/2018 n. 2136 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento - società di fatto - esistenza - società pregressa non ancora liquidata - non è possibile. Accertamento societario - accertamento ai soci - ristretta base societaria rileva - notifica sociale - precede.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione aveva ritenuto esistente una società di fatto tra i soci di una precedente società di capitali, sulla base della prosecuzione dell'attività mediante l'utilizzo della struttura della società pregressa. Tuttavia, quest'ultima non era cessata, ma si trovava ancora in liquidazione. I ricorrenti hanno contestato sia l'inesistenza della società di fatto, sia la validità dell'accertamento notificato direttamente a loro, senza previa notifica alla società in liquidazione, senza contraddittorio endoprocedimentale e senza previa redazione di un processo verbale di constatazione, nonostante la contestazione fosse fondata su documentazione non conosciuta dai contribuenti.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. È stata ritenuta illegittima la ricostruzione di una società di fatto tra i soci della società pregressa, poiché la precedente società era ancora in liquidazione e non poteva considerarsi cessata. Inoltre, in presenza di una società a ristretta base sociale, l'accertamento avrebbe dovuto essere notificato anzitutto alla società, garantendo il contraddittorio e gli adempimenti procedimentali necessari. La notifica diretta degli atti ai presunti soci della società di fatto ha determinato la nullità dell'atto impositivo.

Massime di principio

  • La mera prosecuzione dell'attività e l'utilizzo della struttura di una società posta in liquidazione non sono sufficienti, da soli, a dimostrare l'esistenza di una nuova società di fatto tra i suoi soci.
  • Finché la società originaria non è effettivamente cessata, ma si trova ancora in liquidazione, occorre evitare di considerarla automaticamente sostituita da una società di fatto costituita dagli stessi soggetti.
  • Quando l'accertamento nei confronti dei soci dipende dall'accertamento del reddito o della responsabilità della società, l'atto deve normalmente essere notificato prima alla società, rispettando le garanzie procedimentali applicabili.
  • La presunzione derivante dalla ristretta base sociale non elimina l'obbligo di individuare correttamente il soggetto accertato né consente di notificare direttamente l'atto ai soci quando manca un valido previo accertamento nei confronti della società.
  • Se l'Amministrazione fonda la pretesa su documenti non conosciuti dal contribuente e non si tratta di un semplice rilievo documentale o 'a tavolino', devono essere rispettati il contraddittorio endoprocedimentale e gli eventuali adempimenti connessi al processo verbale di constatazione.
  • La notifica diretta ai presunti soci di una società di fatto, quando tale società non è stata validamente dimostrata e l'accertamento avrebbe dovuto coinvolgere prima la società originaria, può comportare la nullità dell'atto impositivo.

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