Cassazione Penale, Sentenza n. 23167/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello della condanna per estorsione (con aggravante del "metodo mafioso") relativa alla richiesta di restituzione di 10.000 euro ottenuta da Rocco Scarpino, nonché il mancato riconoscimento di qualificazione alternativa (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) e censure sull'attendibilità della persona offesa. Il nucleo controverso riguarda se la pretesa economica del Ruocco fosse giuridicamente tutelabile (o ragionevole) e se i coimputati abbiano agito solo per aiutare un creditore o anche per un vantaggio proprio; questioni che incidono sulla distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto i ricorsi parzialmente fondati: ha annullato la sentenza della Corte di appello di Salerno e disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della stessa Corte. La Corte di Cassazione ha rilevato un vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione della qualificazione giuridica del fatto (estorsione vs esercizio arbitrario), per non avere la Corte territoriale adeguatamente valutato la legittimità e la base del credito vantato dal Ruocco, l'attendibilità della persona offesa e la posizione dei concorrenti (se abbiano perseguito un interesse proprio). Ha invece ritenuto inammissibile il motivo relativo alla insufficienza della motivazione sull'aggravante del metodo mafioso, confermando che quella aggravante era adeguatamente motivata. Nulla sulle spese processuali in considerazione dell'accoglimento dell'impugnazione.
Norme richiamate
Codice penale - art. 628
art. 628 c.p. (rapina ed estorsione) e richiamo agli artt. 629 comma 2 in rif.to all'art. 628 comma 3 n. 1
Norma applicata per la fattispecie di estorsione; la Corte richiama la distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni basata sull'elemento soggettivo (consapevolezza dell'illiceità della pretesa)
Codice penale - art. 393
art. 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia)
Richiamato come possibile corretta qualificazione alternativa al reato di estorsione quando l'agente, pur usando violenza o minaccia, agisce nella convinzione (anche infondata ma ragionevole) di esercitare un diritto
Codice penale - art. 416bis.1 (ex art. 7 D.L. 152/1991)
art. 7 D.L. 13/05/1991 n.152, conv. L. 12/07/1991 n.203; ora art. 416bis.1 c.p.
Interpretata come aggravante del "metodo mafioso": è sufficiente che l'azione evochi la contiguità o il potere di un'organizzazione mafiosa, specie in territori dove tale organizzazione è storicamente radicata, creando nella vittima condizione di assoggettamento
Codice penale - art. 368
Richiamato in relazione al proscioglimento per prescrizione che la Corte territoriale aveva riconosciuto a Ruocco, con rilievo sul diverso grado di certezza richiesto per il dolo di calunnia rispetto all'elemento soggettivo dell'estorsione
Codice di procedura penale - art. 606 lett. b) ed e)
art. 606 c.p.p., lett. b) e e) (motivazione, vizio di motivazione e violazione di legge)
Articolati dai ricorrenti come parametri per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha accolto alcune doglianze per vizio motivazionale e violazione di legge in ordine alla qualificazione del reato
Codice di procedura penale - art. 129 comma 2
art. 129 comma 2 c.p.p. (proscioglimento per insufficienza della prova)
Richiamato in relazione al proscioglimento per prescrizione del reato di calunnia ritenuto dal giudice di merito; la Corte osserva che le conclusioni sul capo B) cozzano parzialmente con la qualificazione del capo A)
Codice di procedura penale - art. 173 disp. att.
art. 173 disp. att. c.p.p. (limiti di motivazione dei motivi di ricorso)
Richiamato in relazione ai limiti con cui i ricorrenti hanno enunciato i motivi di cassazione e al contenuto strettamente necessario della motivazione
Giurisprudenza - Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Sez. U, n. 29541/2020 (Filardo)
Principio guida: la distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si fonda sull'elemento psicologico; l'esercizio arbitrario esige una pretesa che possa avere una base giuridica ragionevole, mentre l'estorsione richiede la consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa. Inoltre il concorso di terzi è estorsione se almeno uno dei concorrenti persegue un vantaggio personale
Massime di principio
- Distinzione estorsione vs esercizio arbitrario: il criterio decisivo è l'elemento soggettivo; il giudice deve accertare se l'agente era persuaso (in modo ragionevole) di esercitare un proprio diritto o se era consapevole dell'illiceità della pretesa
- Valutazione del credito: quando la contestazione verte su richieste di denaro presentate come 'recupero crediti', il giudice deve verificare la sussistenza e la ragionevolezza della pretesa (documentazione, rapporti tra le parti, possibilità di azione giudiziaria) prima di qualificare il fatto come estorsione
- Concorso di terzi: se anche uno solo dei partecipanti agisce per un vantaggio proprio, tutti possono essere ritenuti corresponsabili per estorsione; se i terzi agiscono disinteressatamente per il solo recupero di un credito giudiziariamente tutelabile, la fattispecie può configurare esercizio arbitrario
- Credibilità della persona offesa: quando la prova del fatto illecito dipende in misura decisiva dalle dichiarazioni della vittima, la corte deve motivare specificamente sull'attendibilità e sulle incongruenze eventualmente rilevate
- Aggravante del metodo mafioso: in territori con organizzazioni mafiose radicate è sufficiente che l'azione abbia evocato il potere intimidatorio dell'organizzazione per integrare l'aggravante; la motivazione deve però documentare i fatti connessi all'evocazione del metodo mafioso
- Ruolo della Cassazione: se la motivazione della decisione di merito non affronta punti decisivi per la qualificazione giuridica (an, quantum, dolo/credenza nel diritto), la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame conformemente ai principi di diritto richiamati
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