Sentenza n. 1575/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Marche che aveva respinto le censure contro la diffida alla demolizione e l'ordinanza di demolizione ex art. 35 d.P.R. 380/2001, limitatamente a due abusi edilizi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria dello chalet-ristorante, pur non essendo destinataria degli atti, aveva impugnato la diffida comunale e la successiva ordinanza di demolizione notificata alla società affittuaria del ramo d'azienda, limitatamente a due abusi. Il primo motivo d'appello contestava l'applicazione dell'art. 35 d.P.R. 380/2001, sostenendo che gli abusi insistessero su particelle private e che, comunque, il manufatto fosse oggetto di proprietà superficiaria privata. Il secondo motivo riguardava i pannelli plastici installati lateralmente alla tettoia: secondo l'appellante, si trattava di teli arrotolabili e retrattili, qualificabili come opere di facile sgombero conformi al Piano Particolareggiato di Spiaggia e diversi dai teli stabilmente ancorati alla pilastratura la cui rimozione era stata prescritta dal permesso di costruire in sanatoria del 2012. L'appello era diretto contro i due capi della sentenza di primo grado sfavorevoli alla società; il TAR aveva invece accolto il terzo motivo relativo alla modifica della destinazione d'uso delle cabine, capo non impugnato in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Quanto al primo motivo, ha ritenuto applicabile l'art. 35 d.P.R. 380/2001 perché la norma sanziona gli abusi realizzati su suolo demaniale per assenza o difformità dal titolo edilizio. È irrilevante che l'autore dell'abuso vanti, sul piano civilistico, una proprietà superficiaria sul manufatto: ciò che conta è l'illiceità edilizia dell'opera realizzata sul suolo demaniale. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso che la conformità dei pannelli al Piano Particolareggiato di Spiaggia potesse superare il distinto rilievo posto a fondamento dell'ordinanza, ossia la violazione della prescrizione contenuta nel permesso di costruire in sanatoria del 2012, che imponeva la rimozione delle tende in plastica. La documentazione fotografica acquisita anche a seguito dell'ordinanza istruttoria ha dimostrato che sia nel 2012 sia nel 2023 erano presenti elementi plastici arrotolabili inseriti in guide; quelli del 2023, qualificati come pannelli, risultavano anzi più integrati e fissi. Essi costituivano quindi un quid pluris rispetto ai teli di cui il permesso aveva imposto la rimozione e violavano la prescrizione del titolo. La sentenza del TAR è stata pertanto confermata nei capi impugnati. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione delle amministrazioni appellate.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. 380/2001
L’art. 35 del d.P.R. n. 380 del 2001 sanziona gli abusi edilizi realizzati sul suolo demaniale per il solo fatto che tali abusi siano stati realizzati in assenza di permesso di costruire, oppure in totale o parziale difformità dal medesimo.
La demolizione degli abusi realizzati su suolo demaniale prescinde dalla titolarità civilistica del manufatto; è sufficiente l'illiceità edilizia dell'opera, anche se l'autore dell'abuso vanta una proprietà superficiaria.
art. 5 N.T.A. del Piano Particolareggiato di Spiaggia
La possibile qualificazione dei pannelli come opere di facile sgombero non incide sulla violazione della prescrizione specifica contenuta nel permesso di costruire in sanatoria, che ne imponeva la rimozione.
art. 10 N.T.A. del Piano Particolareggiato di Spiaggia
La disposizione è stata invocata dall'appellante a sostegno della conformità dei pannelli alla disciplina del piano, ma il giudice ha ritenuto tale argomento inidoneo a superare la violazione del permesso in sanatoria.
art. 19 N.T.A. del Piano Particolareggiato di Spiaggia
La disposizione era stata richiamata nel motivo relativo alle cabine, ma tale capo della sentenza di primo grado, favorevole alla società, non è stato oggetto dell'appello e non è stato deciso dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 35 d.P.R. 380/2001, l'ordine di demolizione degli abusi realizzati su suolo demaniale è giustificato dall'illiceità edilizia dell'opera, indipendentemente dal fatto che il privato autore dell'abuso disponga di una proprietà superficiaria sul manufatto.
- La titolarità di una posizione civilistica sul manufatto abusivo non esclude l'applicazione della sanzione edilizia prevista per opere realizzate su suolo demaniale in assenza o difformità dal titolo edilizio.
- La conformità astratta di un'opera alla disciplina urbanistica o al piano di settore non neutralizza la violazione di una specifica prescrizione contenuta nel titolo edilizio, divenuta definitiva ed efficace, che ne imponga la rimozione.
- Quando la documentazione fotografica e gli atti istruttori dimostrano che le opere presenti al momento dell'accertamento costituiscono un quid pluris rispetto a quelle oggetto di una prescrizione di rimozione contenuta nel titolo edilizio, l'ordine di rimozione può essere legittimamente fondato sulla violazione di tale prescrizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 468/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 469/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 31/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 32/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 33/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 404/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →