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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29857/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto che confermava la sorveglianza speciale di un anno con obbligo di soggiorno, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attualità della pericolosità sociale. La difesa ha contestato una discrasia tra il provvedimento di primo grado (che farebbe riferimento all'art. 1, lett. b) D.Lgs. 159/2011, ovvero vivere dei proventi delittuosi) e quello di appello (che invoca la lett. c) del medesimo articolo), e ha sottolineato che gli elementi concreti indicati a supporto della pericolosità risalgono principalmente agli anni 2014, 2016 e 2020, ritenendoli insufficienti a provare l'attualità del pericolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha escluso la censura generale sulla sussistenza della pericolosità sociale perché la motivazione della Corte territoriale non appare del tutto apparente rispetto agli elementi di fatto; tuttavia ha accolto la censura relativa all'attualità della pericolosità: ha giudicato la motivazione sull'attualità apodittica e carente, soprattutto perché l'ultimo fatto citato risale al 2020 e la sola affermazione di 'segnalazioni di minaccia a pubblico ufficiale fino al 2020' non è stata ritenuta sufficiente. Per tali ragioni ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro per un nuovo giudizio limitatamente al punto sull'attualità della pericolosità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 159/2011, art. 1, lett. b) e lett. c)

    Rappresentano i presupposti della misura di prevenzione: la lett. b) riguarda chi vive dei proventi delittuosi; la lett. c) riguarda il pericolo per la pubblica incolumità. Nel caso si è discusso se il fondamento fosse la condizione 'vivere delittuosi' o il pericolo per la pubblica incolumità.

  • D.Lgs. 159/2011, art. 10

    Disciplina il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione: tale ricorso è ammesso solo per violazione di legge.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; nella valutazione della motivazione la Suprema Corte può intervenire solo quando la motivazione è del tutto carente o meramente apparente.

  • Giurisprudenza della Corte Costituzionale e di legittimità richiamata

    Richiamati principi consolidati che limitano il sindacato in Cassazione delle valutazioni di merito, salvo motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; in tali ipotesi la motivazione è ritenuta insufficiente e la decisione revocabile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro misure di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge; non è consentito un libero riesame del merito se la motivazione di merito è coerente e non manifestamente carente.
  • Discrepanze formali tra le motivazioni di primo e secondo grado non determinano automaticamente l'annullamento: è necessario valutare se la motivazione dell'organo che ha confermato la misura sia apparente o priva dei requisiti minimi di logicità e completezza.
  • Quando le condotte poste a fondamento della misura sono remote nel tempo, il giudice che conferma la misura deve fornire elementi logici e probatori che colleghino le condotte passate a un pericolo attuale; una motivazione apodittica su questo punto è insufficiente e comporta annullamento e rinvio.
  • Se la Corte di legittimità ritiene che la motivazione sia carente solo su taluni punti (es. attualità del pericolo), può annullare il provvedimento limitatamente a quei profili e rinviare per nuovo esame, lasciando indenne la valutazione sugli altri elementi quando adeguatamente motivata.
  • In sede di rinvio il giudice di merito dovrà integrare la motivazione indicando fatti, indizi o dinamiche recenti e concrete che giustifichino l'attualità della pericolosità, evitando formule generiche o affermazioni non supportate da dati temporali e probatori sufficienti.

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