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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1567/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di appello che confermava la condanna per traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90). Il ricorrente ha dedotto: (i) vizio nella valutazione delle dichiarazioni di due chiamanti in correità (Rocco Varacalli e Antonio Galoro), con riferimento agli artt. 192, commi 2-4, e 546 c.p.p., per mancati riscontri esterni, possibile concertazione delle dichiarazioni, contraddizioni temporali e motivazioni illogiche riguardo a rancori/rapporti economici; (ii) errore nell'esclusione della causa di non punibilità per il fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e nella determinazione della pena; in via subordinata, questione di legittimità costituzionale di art. 344-bis c.p.p. (introdotto dalla L. 134/2021) per contrasto con gli artt. 3, 25 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il primo motivo (sulla valutazione delle dichiarazioni accusatorie) è manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha svolto un'analitica e logica valutazione della credibilità dei dichiaranti, della coerenza e dei riscontri esterni (intercettazioni e dichiarazioni del teste Porcellana), nonché ha dato spiegazioni plausibili alle discrepanze temporali; il secondo motivo (fatto di lieve entità e pena) è inammissibile per genericità e perché costituisce una censura di merito non adeguatamente motivata; la questione di legittimità costituzionale di art. 344-bis c.p.p. è manifestamente infondata in quanto la limitazione temporale (applicazione solo ai reati commessi dal 1.1.2020) rientra nella discrezionalità del legislatore e risulta coerente con altre riforme (L. 9/1/2019 n.3); conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen. (commi 2, 3 e 4)

    Criteri per la valutazione delle dichiarazioni di parti: occorre valutare credibilità del dichiarante, consistenza intrinseca delle dichiarazioni e riscontri esterni/individualizzanti; la Corte territoriale ha applicato correttamente tali criteri ritenendo attendibili le dichiarazioni dei collaboratori.

  • art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivi che possono giustificare la riforma o conferma della sentenza in appello; la censura del ricorrente è stata ritenuta una non consentita rilettura del merito, senza dimostrare illogicità manifeste.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990 (comma 5)

    Fattispecie del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della causa perché il quantitativo e il prezzo, nonché le modalità (sostanza lavorata in fogli), non risultavano compatibili con la lieve entità.

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    Nuovo istituto relativo all'improcedibilità per eccessiva durata del giudizio di legittimità con applicazione temporale limitata; la Corte ha respinto la questione di legittimità costituzionale, ritenendo legittima la scelta del legislatore di prevedere un'applicazione transitoria limitata ai reati commessi dal 1.1.2020.

  • legge 134/2021 (art. 2)

    Ha introdotto art. 344-bis c.p.p.; la limitazione cronologica prevista dall'art. 2 è considerata ragionevole e funzionale al coordinamento con altre riforme procedurali.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    Riforma sulla sospensione della prescrizione nei giudizi di impugnazione; la Corte ha ritenuto coerente il coordinamento tra tale riforma e l'applicazione temporale delle nuove norme sull'improcedibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e il versamento a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto tali oneri a carico del ricorrente.

  • artt. 3, 25 e 111 Cost.

    Articoli costituzionali richiamati nella questione sollevata dal ricorrente (uguaglianza, principio di legalità/pianificazione della sanzione e garanzia del giusto processo); la Corte ha ritenuto che la limitazione temporale non violi tali parametri.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità dei collaboratori di giustizia è rimessa in larga parte al giudice di merito: in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o omissiva.
  • Per fondare una condanna su dichiarazioni di coimputati occorre che emergano credibilità soggettiva del dichiarante, consistenza intrinseca delle dichiarazioni e riscontri esterni e individualizzanti; la mancanza di perfetta coincidenza temporale non è necessariamente decisiva se il nucleo storico è concorde e le discrepanze sono plausibilmente spiegate.
  • Le censure che si limitano a proporre una rilettura alternativa delle prove (senza dimostrare errori logico-giuridici nella motivazione) sono, di norma, inammissibili davanti alla Corte di Cassazione.
  • Le eccezioni generiche sulla determinazione della pena o sulla configurabilità di ipotesi di lieve entità devono essere specificamente motivate: l'assenza di un confronto critico con la motivazione impugnata rende il motivo inammissibile.
  • Le questioni di legittimità costituzionale relative a disposizioni proceduralmente transitorie (es. limitazioni temporali di nuova normativa) sono valutate alla luce della discrezionalità del legislatore e del coordinamento con riforme correlate; la mera asserzione di irragionevolezza richiede argomentazioni solide per avere successo.
  • In casi analoghi, chi impugna dovrebbe documentare in modo puntuale le incongruenze materiali, la possibile concertazione tra dichiarante e altri testi o l'assenza di qualunque riscontro esterno; senza ciò la decisione di merito difficilmente sarà ribaltata in cassazione.

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