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Sentenza

Sentenza n. 10566/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento prot. n.379056/2024 del 7 ottobre 2024 (doc. I), e dei relativi allegati A e B (doc.ti II - III), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 244 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del provvedimento prot. n.414780/2024 del 14 novembre 2024 (doc. IV), e dei relativi allegati A e B (doc.ti V - VI), con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n.5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 (doc. 01) per l’assunzione a tempo indeterminato di n.175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 244 (All. A) in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; nonché - del provvedimento prot. n. 5284 dell’11 gennaio 2024 (doc. 19), e dei relativi allegati (doc.ti 19-bis e 19-ter), con cui il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell'allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 243 (All. A), in luogo di essere ricompreso nell'elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento (All. B), nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione (All. A) in luogo di quella poziore spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso; - del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 (doc. 20) con cui la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri per la fissazione dei valori di punteggio relativi ai titoli presentati dai concorrenti; - della scheda personale di valutazione dei titoli redatta dalla Commissione esaminatrice il 27 novembre 2023 (doc. 22), ove i punteggi della precedente Commissione sono stati riparametrati in base al moltiplicatore unico; - di tutti gli ulteriori atti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice e/o dalle Sottocommissioni in seno alla procedura (doc.ti dal 20-bis al 20-octies), conosciuti e non conosciuti; - dell’atto di caducazione dell’11 gennaio 2024 (doc. 23), con cui è stata disposta “[l]a cessazione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia del dott. Gaetano Regine” e la contestuale ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 15 del CCNL Comparto Funzioni Centrali; - dei provvedimenti con cui sono stati immessi in servizio i candidati risultati vincitori della selezione; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da REGINE GAETANO il 19\3\2025: - del provvedimento prot. n. 14722 del 22 gennaio 2025, e dei relativi allegati A e B con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la rettifica della graduatoria finale di merito, approvata con atto n. 5284 dell’11 gennaio 2024, all’esito della selezione pubblica indetta con bando prot. n. 146687/2010 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti, come riportata nell’allegato A al suddetto provvedimento, procedendo, altresì, alla nomina di vincitori della medesima procedura concorsuale, come elencati nell’allegato B, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 244 in luogo di essere ricompreso nell’elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento, nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione in luogo di quella poziore a lui spettante per le ragioni e le causali di cui in appresso; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso nel giudizio R.G. n. 13269/2024.

Giustizia amministrativa202413269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rettifiche della graduatoria finale della procedura concorsuale per 175 dirigenti, con collocazione del ricorrente alla posizione 244 e mancata nomina tra i vincitori

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già collocato al posto n. 158 e dichiarato vincitore nella precedente graduatoria, era stato collocato al posto n. 243 nella nuova graduatoria approvata l'11 gennaio 2024, a seguito della rinnovazione della valutazione dei titoli disposta in esecuzione di precedenti pronunce giurisdizionali. La nuova Commissione aveva individuato criteri di attribuzione dei punteggi applicando un unico moltiplicatore, pari a 8,50, ai valori di punteggio stabiliti dalla precedente Commissione. Il ricorrente aveva già impugnato la graduatoria originaria e gli atti presupposti con altro ricorso, respinto dal TAR con sentenza n. 20481 del 18 novembre 2024 e successivamente appellato. Nel presente giudizio ha impugnato le successive rettifiche della graduatoria, nonché, con motivi aggiunti, la terza rettifica del 22 gennaio 2025, deducendone l'illegittimità derivata e riproponendo la censura relativa all'illegittima applicazione del moltiplicatore unico. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità per violazione del ne bis in idem e del divieto di frazionamento delle tutele. Il TAR, rilevato d'ufficio ai sensi dell'art. 73 c.p.a. il possibile difetto di interesse, ha ritenuto che le rettifiche fossero meri atti consequenziali e non costituissero un rinnovato esercizio del potere discrezionale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per carenza di interesse. Ha preliminarmente chiarito che, quando la lesione deriva direttamente dalla graduatoria originaria, le successive rettifiche meramente materiali o esecutive non reiterano autonomamente la lesione e non impongono, di regola, una nuova impugnazione. Nel caso concreto, tuttavia, il ricorrente non avrebbe potuto ottenere alcuna utilità dall'annullamento delle rettifiche. Se l'appello contro la sentenza n. 20481/2024 fosse stato accolto, l'annullamento della graduatoria originaria avrebbe travolto automaticamente le rettifiche, in quanto atti consequenziali e a contenuto dovuto; se l'appello fosse stato respinto, si sarebbe consolidata la legittimità della graduatoria e l'invalidità derivata delle rettifiche non avrebbe potuto essere utilmente dedotta. Mancando dunque un interesse concreto e attuale alla decisione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione della funzione cautelativa dell'iniziativa processuale.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    la sussistenza di una causa di inammissibilità

    Il Collegio ha previamente avvisato le parti della possibile rilevabilità d'ufficio della carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando la lesione dell'interesse del privato deriva direttamente da un provvedimento originario, le successive rettifiche meramente materiali o consequenziali, adottate per correggere errori o dare esecuzione a pronunce giudiziali, non costituiscono di per sé un rinnovato esercizio del potere discrezionale e non impongono necessariamente una nuova impugnazione.
  • L'impugnazione di un atto meramente consequenziale è inammissibile per carenza di interesse quando l'utilità perseguita dipende interamente dall'esito di un altro giudizio già pendente avente a oggetto l'atto originario: l'eventuale accoglimento di quel giudizio travolgerebbe automaticamente l'atto consequenziale, mentre il rigetto renderebbe inutilmente preclusa la contestazione del medesimo vizio in via derivata.
  • L'interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale e deve sussistere anche in relazione agli atti sopravvenuti impugnati; non è sufficiente la finalità cautelativa di preservare astrattamente una posizione processuale quando la decisione non può procurare al ricorrente alcuna utilità ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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