Cassazione Civile, Ordinanza n. 14794/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di un professionista indicato come architetto, al quale veniva attribuito un reddito non dichiarato sulla base di beni posseduti, incrementi patrimoniali, disponibilità finanziarie e risultanze di indagini bancarie, oltre che del richiamo a un PVC redatto dalla Guardia di finanza. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto perché l'atto era stato notificato prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. In appello la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo che tale norma non si applicasse alle verifiche svolte tramite indagini bancarie e che le difese del contribuente non fossero idonee a superare la presunzione dell'Ufficio. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, sostenendo che tra il rilascio del PVC e la notifica dell'avviso erano trascorsi solo 39 giorni, senza ragioni di urgenza; gli altri motivi riguardavano, tra l'altro, la violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, l'omessa pronuncia su fatti decisivi relativi all'inesistenza dell'attività professionale e all'erronea imputazione dei versamenti, nonché la pretesa IRAP. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo perché la CTR non aveva previamente accertato se l'avviso fosse fondato solo su indagini bancarie oppure anche su elementi acquisiti in sede di accesso/verifica in loco; ha quindi cassato la sentenza con rinvio, assorbendo gli altri motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri cinque motivi e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, affinché accerti in fatto se l'accertamento fosse fondato soltanto sulle risultanze delle indagini bancarie oppure anche su documentazione acquisita in sede di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente. La decisione di rinvio è anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità e dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio per l'emanazione dell'avviso di accertamento opera nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività; la sua inosservanza, salvo specifiche ragioni di urgenza provate dall'Ufficio, determina la nullità dell'atto, indipendentemente dalla natura del tributo. La norma non si applica automaticamente ai soli accertamenti fondati su indagini bancarie, salvo che l'atto sia anche basato su elementi acquisiti in sede di verifica in loco.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come possibile base dell'accertamento induttivo per omissione della dichiarazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il primo motivo è accolto e gli altri sono assorbiti.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
È richiamato per descrivere il procedimento delle indagini bancarie, distinto dall'accesso, ispezione e verifica nei locali.
art. 52 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato come norma che tipizza gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali e giustifica la disciplina del contraddittorio endoprocedimentale prevista dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
art. 53-bis d.P.R. n. 131/1986
Richiamato per il rinvio, in materia di imposta di registro, alla disciplina degli accessi, ispezioni e verifiche.
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
È menzionato nei motivi assorbiti come norma invocata dal ricorrente in relazione alla ricostruzione del reddito; la Corte non si pronuncia nel merito.
art. 112 c.p.c.
È richiamato nel quinto motivo assorbito per denunciare omessa pronuncia; non è oggetto di decisione nel merito.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti; la Corte accoglie il primo motivo ex n. 3 e assorbe gli altri.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica agli avvisi di accertamento conseguenti ad accessi, ispezioni o verifiche svolti nei locali del contribuente; la sua violazione determina, di regola, l'illegittimità dell'atto se non risulta provata dall'Ufficio una specifica urgenza.
- La disciplina del contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 12, comma 7, ha un ambito proprio e non può essere esclusa in via automatica solo perché l'accertamento utilizza anche o principalmente dati di indagini bancarie: occorre verificare in fatto se la pretesa si fondi, in tutto o in parte, su elementi acquisiti in sede di verifica 'in loco'.
- Quando l'accertamento è 'misto', il giudice di merito deve accertare prioritariamente la base fattuale della ripresa fiscale per stabilire se operi il termine dilatorio; solo se l'atto poggia anche su documenti acquisiti durante l'accesso o la verifica si applica la garanzia del sessantesimo giorno.
- Per i casi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, la nullità per emissione ante tempus opera senza necessità di prova di resistenza; la prova di resistenza è invece rilevante nei soli casi in cui il contraddittorio non sia imposto dalla disciplina interna e la pretesa coinvolga tributi armonizzati.
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