Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 38695/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha chiesto, tramite difensore, l'applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. in relazione a due condanne divenute irrevocabili il 25/01/2021 e il 02/09/2021. Il Presidente del Tribunale di Genova, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza. Con il ricorso per cassazione la difesa ha contestato tale esito, ma dal testo emerge che il motivo verteva sulla possibilità di ottenere in executivis la sostituzione della pena nonostante la irrevocabilità delle sentenze sia anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell'istanza da parte del giudice dell'esecuzione. Ha spiegato che la disciplina transitoria dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 consente l'applicazione delle pene sostitutive solo per i procedimenti pendenti in primo grado o in appello al 30/12/2022, ovvero, per i procedimenti pendenti in Cassazione a tale data, anche mediante istanza al giudice dell'esecuzione entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza. Poiché nel caso concreto le condanne erano già irrevocabili prima dell'entrata in vigore del decreto, la disciplina transitoria non era applicabile. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 545-bis c.p.p.

    norma invocata per ottenere l'applicazione della pena sostitutiva; la sua operatività nel caso concreto è esclusa dalla disciplina transitoria richiamata dalla Corte.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    "le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore"

    la disciplina transitoria si applica solo ai procedimenti ancora pendenti nei gradi indicati alla data di entrata in vigore; per le pene detentive non superiori a quattro anni, il condannato può presentare istanza al giudice dell'esecuzione solo se il procedimento era pendente in Cassazione al 30/12/2022 e nei termini previsti.

  • art. 666 c.p.p.

    richiamato quale modulo procedimentale per la presentazione dell'istanza al giudice dell'esecuzione nei casi ammessi dalla disciplina transitoria.

  • art. 99-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162

    norma che fissa la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 al 30 dicembre 2022, rilevante per delimitare l'ambito temporale della disciplina transitoria.

  • legge 30 dicembre 2022, n. 199

    norma di conversione richiamata insieme al d.l. n. 162/2022 per la determinazione della data di entrata in vigore del decreto.

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di pene sostitutive, la disciplina transitoria del d.lgs. n. 150/2022 non consente di riaprire in sede esecutiva posizioni già definite con sentenza irrevocabile prima del 30 dicembre 2022.
  • L'istanza al giudice dell'esecuzione per l'applicazione di pene sostitutive è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina transitoria, cioè quando il procedimento era pendente nei gradi indicati alla data di entrata in vigore della riforma.
  • Se la condanna era già irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, il giudice dell'esecuzione deve dichiarare inammissibile l'istanza di sostituzione della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.