Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 203/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione -del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto Sez. Lavoro e Previdenza, n. 1395/2024, pubblicata il 30.05.2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 10.10.2024, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse –condanna il Ministero dell'Istruzione e del merito ad accreditare sulla carta elettronica del personale docente, l'importo di € 500,00 per ogni anno scolastico rivendicato dallo stesso ricorrente; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 1395/2024, relativa all'accredito di 500 euro per ciascun anno scolastico rivendicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1395/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 10 ottobre 2024 con formula esecutiva, non era stata eseguita. La sentenza aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta elettronica del personale docente l'importo di 500 euro per ogni anno scolastico rivendicato. È stata chiesta la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione integrale del giudicato e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato specificamente l'inadempimento né ha dimostrato l'avvenuta esecuzione; ha depositato soltanto una nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia che indicava l'ufficio ministeriale ritenuto competente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso di ottemperanza fondato. Ha riconosciuto la propria competenza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi dell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha precisato che il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta attuazione del giudicato, non si estende a domande ulteriori correlate, è autonomo rispetto all'esecuzione civile e impone alla pubblica amministrazione un inderogabile dovere d'ufficio di eseguire l'ordine giudiziale. Ha ritenuto rispettati i termini processuali e la condizione prevista dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, poiché erano decorsi oltre 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all'Amministrazione. La nota ministeriale depositata in giudizio non provava l'ottemperanza, limitandosi a individuare l'ufficio competente. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare completa esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, fatti salvi eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, da insediarsi per i successivi 60 giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    La disposizione fonda l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso

    Il TAR ha verificato il rispetto del termine dimezzato per il deposito del ricorso di ottemperanza.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Il TAR lo richiama nel valutare la regolarità processuale dell'azione di ottemperanza e la documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo

    Il termine dilatorio di 120 giorni è stato ritenuto decorso dalla notificazione al Ministero della sentenza munita di formula esecutiva, consentendo l'azione esecutiva e di ottemperanza.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono ... la soccombenza

    La norma è richiamata quale fondamento della condanna del Ministero alle spese di giudizio.

  • art. 26 c.p.a.

    le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono ... la soccombenza

    La norma è richiamata insieme all'art. 91 c.p.c. per la regolazione delle spese processuali.

  • art. 93 c.p.c.

    con distrazione ... in favore del difensore antistatario

    La condanna alle spese è distratta in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di esecuzione grava su una pubblica amministrazione.
  • L'oggetto del giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato: non possono essere introdotte domande ulteriori, anche se connesse o correlate alla decisione da eseguire.
  • L'esecuzione dell'ordine contenuto nel giudicato costituisce un inderogabile dovere d'ufficio della pubblica amministrazione destinataria, nonché dei suoi rappresentanti e funzionari; l'individuazione dell'ufficio competente non equivale all'adempimento.
  • Per l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro, l'azione può essere iniziata dopo l'infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente appartenente alla struttura dell'amministrazione debitrice e attribuendogli facoltà di delega.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.