Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-764/18

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 gennaio 2021. — Ayuntamiento de Pamplona contro Orange España SAU. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Autorizzazioni di reti e di servizi di comunicazione elettronica – Tassa comunale per l’occupazione o la gestione del demanio pubblico – Direttiva 2002/20/CE – Applicazione alle imprese che forniscono servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet – Nozioni di “reti di comunicazione elettronica” e di “servizio di comunicazione elettronica” – Articolo 12 – Diritti amministrativi – Articolo 13 – Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture – Ambito di applicazione – Limiti all’esercizio del potere impositivo degli Stati membri. — Causa C-764/18

Giurisprudenza europea62018CJ0764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la direttiva autorizzazioni copre anche i servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet, senza distinzione rispetto alla telefonia mobile. Ha però escluso che una tassa comunale spagnola per l’uso del demanio pubblico locale, calcolata sui ricavi lordi delle imprese, rientri nel divieto degli articoli 12 e 13 della direttiva. Il prelievo non è un diritto amministrativo e non è neppure un contributo per l’installazione di strutture su suolo pubblico o privato.

Applicabilità della direttiva autorizzazioni UE ai servizi di telefonia fissa e accesso a Internet e legittimità di una tassa comunale calcolata sui ricavi lordi delle imprese di telecomunicazioni.

La questione giuridica

1) Se la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), interpretata alla luce della giurisprudenza sui servizi di telecomunicazioni mobili, si applichi anche alle imprese che forniscono servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet. 2) In caso affermativo, se gli articoli 12 e 13 della direttiva autorizzazioni ostino a una tassa o contributo nazionale, imposto alle imprese proprietarie di infrastrutture o reti di comunicazione elettronica, il cui importo sia determinato esclusivamente in funzione dei ricavi lordi annuali realizzati nel territorio interessato.

Principio di diritto

La direttiva autorizzazioni si applica anche alle imprese che forniscono servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet, poiché tali servizi rientrano nella nozione di servizi di comunicazione elettronica. Tuttavia, gli articoli 12 e 13 di tale direttiva non ostano a una normativa nazionale che imponga alle imprese proprietarie di infrastrutture o reti necessarie per la comunicazione elettronica una tassa il cui importo sia calcolato esclusivamente sui ricavi lordi annuali, quando il prelievo non costituisca un diritto amministrativo ai sensi dell’articolo 12 né un contributo per il diritto di installare strutture ai sensi dell’articolo 13.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2002/20/CE
  • Direttiva 2002/21/CE
  • Direttiva 2009/140/CE
  • Articolo 12 direttiva 2002/20/CE
  • Articolo 13 direttiva 2002/20/CE
  • Articolo 2 direttiva 2002/21/CE

Applicabilità della direttiva autorizzazioni ai servizi di telefonia fissa e Internet

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo in una controversia tra il Comune di Pamplona e Orange España SAU sulla legittimità di una tassa locale relativa all’uso del demanio pubblico da parte di imprese di comunicazione elettronica. La Corte si pronuncia sull’interpretazione della direttiva 2002/20/CE, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE, in combinato disposto con la direttiva quadro 2002/21/CE.

Contesto fattuale e procedimento principale

Orange España aveva presentato un’autoliquidazione della tassa comunale prevista dall’Ordenanza Fiscal n. 22/2014 del Comune di Pamplona, relativa all’uso privato o alla gestione speciale del suolo, sottosuolo e spazio aereo del demanio pubblico locale. La società ha chiesto la rettifica dell’autoliquidazione e il rimborso, sostenendo che la tassa fosse incompatibile con gli articoli 12 e 13 della direttiva autorizzazioni, in particolare perché calcolata in base ai ricavi lordi.

I giudici spagnoli di merito avevano ritenuto, in sintesi, che Orange España fosse soggetta al prelievo in quanto proprietaria di infrastrutture, ma avevano anche sollevato dubbi sul criterio di quantificazione della tassa. Il Tribunal Supremo ha quindi sottoposto due questioni pregiudiziali alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, che ne delimita l’ambito applicativo alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, e l’articolo 2, paragrafo 2, che rinvia alle definizioni della direttiva quadro.

Ai fini della decisione sono centrali le definizioni dell’articolo 2 della direttiva quadro:

  • lettera a): nozione di "reti di comunicazione elettronica";
  • lettera c): nozione di "servizio di comunicazione elettronica".

Sono inoltre decisive le disposizioni della direttiva autorizzazioni:

  • articolo 12, sui "diritti amministrativi", limitati ai soli costi amministrativi di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione;
  • articolo 13, sui contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture, che devono essere trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati e non discriminatori.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che la direttiva autorizzazioni si applica alle autorizzazioni per reti e servizi di comunicazione elettronica e che, per definirne l’ambito, occorre fare riferimento alla direttiva quadro. Da tali definizioni emerge che i servizi di comunicazione elettronica sono quelli consistenti, in via esclusiva o prevalente, nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica.

La Corte rileva che la nozione è neutra rispetto alla tecnologia utilizzata: non distingue tra reti fisse e mobili. Il considerando 10 della direttiva quadro menziona espressamente sia la telefonia vocale sia l’accesso a Internet come servizi disciplinati dalla direttiva, senza distinguere tra telefonia fissa e mobile. Ne consegue che i servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva autorizzazioni.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto all’articolo 12, la Corte ribadisce che i diritti amministrativi possono coprire soltanto i costi amministrativi connessi alle attività dell’autorità nazionale di regolamentazione. La tassa comunale spagnola non era destinata a coprire tali costi generali e non poteva quindi essere qualificata come diritto amministrativo ai sensi dell’articolo 12.

Quanto all’articolo 13, la Corte precisa che esso riguarda i contributi relativi ai diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, non tutti i prelievi gravanti sulle infrastrutture. Nel caso di specie, il fatto generatore della tassa era l’uso privato o la gestione speciale del demanio pubblico locale mediante infrastrutture già installate; il regolamento fiscale non collegava il prelievo alla concessione del diritto di installare strutture, ma all’utilizzo delle risorse installate sopra o sotto il suolo pubblico. Per questo motivo la tassa non rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 13.

La Corte evidenzia anche che il prelievo colpiva non solo i titolari di diritti d’uso, accesso o interconnessione, ma anche i proprietari delle reti o infrastrutture, e che il suo ambito non era limitato agli operatori che beneficiano dei diritti contemplati dall’articolo 13.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • la direttiva 2002/20/CE si applica anche alle imprese che forniscono servizi di telefonia fissa e di accesso a Internet;
  • gli articoli 12 e 13 della direttiva autorizzazioni non ostano a una normativa nazionale che imponga, alle imprese proprietarie di infrastrutture o reti necessarie per la comunicazione elettronica e utilizzate per fornire tali servizi, una tassa il cui importo sia determinato esclusivamente in funzione dei ricavi lordi annuali nel territorio dello Stato membro interessato.

Principi affermati

La sentenza conferma due principi di rilievo pratico per gli operatori e per gli enti locali:

  • l’ambito della direttiva autorizzazioni comprende le reti e i servizi di comunicazione elettronica in generale, senza distinguere tra servizi fissi e mobili;
  • i limiti di cui agli articoli 12 e 13 operano solo per i prelievi che, per natura e fatto generatore, ricadono effettivamente nelle categorie dei diritti amministrativi o dei contributi per l’installazione di strutture.

Implicazioni operative

Per gli operatori di telecomunicazioni, la pronuncia chiarisce che la mera riconducibilità del servizio alla comunicazione elettronica non basta a far cadere automaticamente qualsiasi tassa locale sotto il divieto della direttiva autorizzazioni. Occorre verificare se il prelievo sia realmente connesso al regime autorizzatorio o alla concessione del diritto di installare strutture. Per gli enti locali, la sentenza lascia spazio a prelievi strutturati come tassa sull’uso del demanio, purché non si traducano in un diritto amministrativo o in un contributo vietato dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materiecomunicazioni elettronichetelecomunicazionitasse localidiritti amministrativicontributi per uso del demanio pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.