Corte di giustizia, Sentenza C-16/19
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 gennaio 2021. — VL contro Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Krakowie. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b) – “Nozione di discriminazione” – Discriminazione diretta – Discriminazione indiretta – Discriminazione fondata sulla disabilità – Differenza di trattamento all’interno di un gruppo di lavoratori disabili – Concessione di un’integrazione salariale ai lavoratori disabili che hanno presentato, successivamente a una data fissata dal datore di lavoro, un certificato di riconoscimento di disabilità – Esclusione dei lavoratori disabili che hanno presentato il proprio certificato prima di tale data. — Causa C-16/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, in Grande Sezione, ha chiarito che il divieto di discriminazione della direttiva 2000/78 tutela i lavoratori disabili non solo rispetto ai non disabili, ma anche rispetto ad altri lavoratori disabili. Una misura retributiva che premi solo chi abbia presentato il certificato di disabilità dopo una certa data può quindi costituire discriminazione diretta o indiretta, a seconda del nesso con la disabilità e degli effetti concreti della prassi. Spetta al giudice nazionale verificare, sulla base delle circostanze del caso, se il criterio temporale sia inscindibilmente legato alla disabilità o produca uno svantaggio particolare non giustificato.
Discriminazione in materia retributiva all’interno del gruppo dei lavoratori disabili: rilevanza dell’articolo 2 della direttiva 2000/78 per un’integrazione salariale riconosciuta solo a chi presenti il certificato di disabilità dopo una data fissata dal datore di lavoro.
La questione giuridica
Se l’articolo 2 della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che integra una violazione del principio di parità di trattamento la differenziazione operata dal datore di lavoro all’interno di un gruppo di lavoratori disabili, sulla base della data di presentazione del certificato di riconoscimento della disabilità, quando il criterio sia apparentemente neutro e non sia oggettivamente giustificato da una finalità legittima né dai mezzi appropriati e necessari.
Principio di diritto
L’articolo 2 della direttiva 2000/78 osta a una prassi datoriale che riconosce un’integrazione salariale solo ai lavoratori disabili che abbiano presentato il certificato dopo una certa data, se tale prassi si fonda su un criterio inscindibilmente legato alla disabilità e rende di fatto impossibile a un gruppo chiaramente identificato di lavoratori disabili soddisfare la condizione richiesta; in tal caso vi può essere discriminazione diretta. Inoltre, una prassi apparentemente neutra può integrare discriminazione indiretta se arreca uno svantaggio particolare ad alcuni lavoratori disabili in ragione della natura della loro disabilità, salvo giustificazione obiettiva con finalità legittima e mezzi appropriati e necessari.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 1 direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2 direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3 direttiva 2000/78/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 21
Discriminazione nella concessione di un’integrazione salariale ai lavoratori disabili
La causa C-16/19 trae origine da un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Krakowie in una controversia tra una lavoratrice disabile e un ospedale pubblico di Cracovia. Il giudice polacco chiede se una prassi datoriale che riconosce un’integrazione salariale solo ai lavoratori disabili che abbiano presentato il certificato di riconoscimento della disabilità dopo una data fissata dal datore di lavoro integri una discriminazione vietata dalla direttiva 2000/78.
Fatti e procedimento principale
La lavoratrice aveva ottenuto il certificato di disabilità e lo aveva già trasmesso al datore di lavoro prima della data stabilita dall’ospedale. Successivamente, il direttore dell’ospedale aveva deciso di concedere un’integrazione salariale mensile ai soli lavoratori che, dopo quella data, avessero presentato un certificato di disabilità. La misura era finalizzata a ridurre i contributi dovuti al fondo statale polacco per la riabilitazione delle persone disabili (PFRON).
In applicazione di tale criterio, tredici lavoratori che avevano presentato il certificato dopo la data indicata beneficiarono dell’integrazione, mentre sedici lavoratori, tra cui la ricorrente, che lo avevano presentato in precedenza ne furono esclusi. Dopo il rigetto in primo grado, la lavoratrice propose appello dinanzi al giudice del rinvio.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 11 e 12 della direttiva 2000/78;
- l’articolo 1 della direttiva 2000/78, che enuncia l’obiettivo di lotta alle discriminazioni fondate, tra l’altro, sull’handicap;
- l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), sulla nozione di discriminazione diretta e indiretta;
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), che include occupazione, condizioni di lavoro e retribuzione;
- l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La Corte precisa inoltre che un’integrazione salariale di questo tipo rientra nella nozione ampia di retribuzione, comprendendo benefici accordati dal datore di lavoro in ragione dell’impiego.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2000/78 non tutela solo contro differenze di trattamento tra lavoratori disabili e non disabili: il divieto opera rispetto a qualsiasi discriminazione basata sulla disabilità, anche all’interno del gruppo dei soli lavoratori disabili.
Discriminazione diretta
Per stabilire se vi sia discriminazione diretta, occorre verificare se il trattamento meno favorevole sia fondato su un criterio inscindibilmente legato alla disabilità. Nel caso concreto, la Corte rileva che:
- i lavoratori già noti al datore di lavoro come disabili al momento dell’istituzione della misura erano di fatto esclusi in modo definitivo dalla possibilità di beneficiare dell’integrazione;
- la condizione temporale relativa alla data di presentazione del certificato potrebbe quindi essere strettamente connessa allo status di disabilità, specie se il certificato conferisce diritti specifici derivanti da tale status;
- spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se tale criterio renda impossibile, per un gruppo chiaramente identificato di lavoratori disabili, soddisfare la condizione posta.
Se ciò è accertato, la prassi integra una discriminazione diretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78.
Discriminazione indiretta
La Corte aggiunge che una misura apparentemente neutra può costituire discriminazione indiretta se produce un particolare svantaggio per taluni lavoratori disabili in ragione della natura della loro disabilità. In concreto, la prassi potrebbe colpire soprattutto lavoratori con disabilità manifeste o tali da richiedere soluzioni ragionevoli sul posto di lavoro, i quali sarebbero più esposti a dover già aver formalizzato il proprio status presso il datore di lavoro prima della data fissata.
In tale ipotesi, la prassi può essere giustificata solo se persegua una finalità legittima e se i mezzi impiegati siano appropriati e necessari. La Corte osserva che, nel caso di specie, la finalità di risparmio economico sembra difficilmente idonea a soddisfare tali condizioni, ma la verifica finale spetta al giudice del rinvio.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 2 della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che:
- la prassi di un datore di lavoro che riconosce un’integrazione salariale ai lavoratori disabili che abbiano presentato il certificato dopo una data fissata e non a quelli che lo hanno presentato prima può costituire discriminazione diretta se il criterio è inscindibilmente legato alla disabilità;
- la medesima prassi può costituire discriminazione indiretta se comporta un particolare svantaggio per taluni lavoratori disabili in ragione della natura della loro disabilità, salvo giustificazione obiettiva, finalità legittima e mezzi appropriati e necessari.
Principi pratici per l’operatore
La sentenza è rilevante perché conferma che, in materia di lavoro e retribuzione, la discriminazione fondata sulla disabilità può manifestarsi anche all’interno della platea dei soli lavoratori disabili. Per valutare la legittimità di criteri aziendali apparentemente neutri, occorre esaminare il loro legame concreto con la disabilità e i loro effetti differenziati su specifici sottogruppi di lavoratori.
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