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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-595/18

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 27 gennaio 2021. — The Goldman Sachs Group Inc. contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici – Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 23, paragrafo 2 – Imputabilità del comportamento illecito di una società a un’altra – Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante – Ente che controlla il 100% dei diritti di voto associati alle azioni di un’altra società. — Causa C-595/18 P

Giurisprudenza europea62018CJ0595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l’impugnazione di The Goldman Sachs Group Inc. contro la sentenza del Tribunale nel caso cavi elettrici. Conferma che la Commissione poteva imputare alla società madre l’intesa della controllata sulla base del controllo totale dei diritti di voto e di una serie di indizi concordanti sull’influenza determinante, sia prima sia dopo l’IPO di Prysmian. Le doglianze della ricorrente sono state in parte giudicate irricevibili perché dirette a contestare la valutazione dei fatti e delle prove, e in parte infondate sul piano di diritto.

Impugnazione nel caso cavi elettrici: imputazione alla società madre del comportamento anticoncorrenziale della controllata sulla base del controllo dei diritti di voto e dell’influenza determinante esercitata prima e dopo l’IPO.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel confermare la decisione della Commissione che imputava a The Goldman Sachs Group Inc. l’infrazione anticoncorrenziale commessa da Prysmian e PrysmianCS, in particolare: 1) se la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante potesse applicarsi quando la società madre deteneva il 100% dei diritti di voto ma non la totalità o quasi totalità del capitale; 2) se Goldman Sachs avesse confutato tale presunzione per il periodo precedente all’IPO; 3) se, per il periodo successivo all’IPO, il Tribunale avesse valutato correttamente gli elementi di prova relativi al controllo sulla controllata e ai rapporti personali con gli amministratori.

Principio di diritto

La Corte conferma che la Commissione può presumere l’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della società madre sulla controllata non solo quando la prima detiene la totalità o quasi totalità del capitale, ma anche quando detiene tutti i diritti di voto associati alle azioni della controllata, poiché tale situazione la pone in una posizione analoga a quella del proprietario esclusivo. Spetta quindi alla società madre confutare la presunzione con elementi idonei a dimostrare l’autonomia della controllata; in mancanza, la responsabilità per l’infrazione e l’ammenda possono esserle imputate. La Corte respinge inoltre le censure che miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’Accordo SEE
  • Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 4, del regolamento di procedura della Corte

Impugnazione di Goldman Sachs nel caso cavi elettrici

La pronuncia riguarda un ricorso per impugnazione proposto da The Goldman Sachs Group Inc. avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione nel procedimento antitrust relativo al mercato europeo dei cavi elettrici. La questione centrale è l’imputazione alla società madre della partecipazione all’intesa commessa dalla controllata Prysmian e dalla sua consociata, con conseguente responsabilità solidale per l’ammenda.

Fatti e decisione della Commissione

La Commissione, con decisione del 2 aprile 2014 adottata ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, ha constatato l’esistenza di un’infrazione unica e շարունակata nel settore dei cavi elettrici ad alta e altissima tensione sotterranei e/o sottomarini. Goldman Sachs era stata controllante indiretta di Prysmian SpA e della sua controllata Prysmian Cavi e Sistemi Srl nel periodo 29 luglio 2005 - 28 gennaio 2009. La Commissione ha ritenuto Goldman Sachs responsabile dell’infrazione, inizialmente per il periodo precedente all’IPO sulla base di una presunzione di influenza determinante, e in ogni caso anche sulla base di un’analisi dei legami economici, organizzativi e giuridici tra le società. Le ha quindi inflitto un’ammenda di EUR 37 303 000 in solido con le società del gruppo Prysmian.

Procedimento dinanzi al Tribunale

Goldman Sachs aveva chiesto l’annullamento della decisione, nella parte che la riguardava, e la riduzione dell’ammenda. Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che la Commissione avesse correttamente applicato la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante per il periodo precedente all’IPO e che, anche dopo l’IPO, vi fossero elementi sufficienti per confermare il controllo effettivo della società madre sulla controllata.

Questione giuridica in impugnazione

Dinanzi alla Corte, Goldman Sachs ha articolato due motivi principali:

  • per il periodo precedente all’IPO, contestava la possibilità di applicare la presunzione di influenza determinante quando non detenesse la totalità o quasi totalità del capitale, ma soltanto tutti i diritti di voto sulle azioni della controllata;
  • per il periodo successivo all’IPO, sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente valorizzato elementi riferiti al periodo precedente e avesse valutato in modo errato i poteri di nomina, i rapporti con gli amministratori e altre circostanze dedotte dalla Commissione.

Normativa e giurisprudenza rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003;
  • l’articolo 101 TFUE;
  • l’articolo 53 dell’Accordo SEE;
  • l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 58 dello Statuto, per delimitare il sindacato della Corte in impugnazione ai soli motivi di diritto.

Sul piano giurisprudenziale, la Corte ribadisce i principi affermati, tra le altre, nelle sentenze:

  • Fresh Del Monte Produce/Commissione;
  • Akzo Nobel/Commissione;
  • Global Steel Wire;
  • Schindler Holding/Commissione;
  • Evonik Degussa e AlzChem/Commissione;
  • Toshiba/Commissione;
  • Portielje.

Ragionamento della Corte sul periodo precedente all’IPO

La Corte osserva che la Commissione non si è basata sul mero livello di partecipazione nel capitale del fondo, ma sul fatto che Goldman Sachs controllava il 100% dei diritti di voto associati alle azioni di Prysmian. Poiché la ricorrente non contestava tale circostanza, il richiamo alla propria partecipazione al fondo GSCP V pari al 33% è stato giudicato inconferente. La Corte afferma poi che la presunzione di influenza determinante non dipende unicamente dalla totalità o quasi totalità del capitale, ma dal grado di controllo esercitato dalla società madre. Per questo motivo, una società che detiene tutti i diritti di voto associati alle azioni della controllata si trova in una situazione analoga a quella del proprietario esclusivo e può essere assoggettata alla medesima presunzione. La Corte respinge anche l’argomento secondo cui la presunzione sarebbe incompatibile con i principi di certezza del diritto e di applicazione restrittiva delle presunzioni. Precisa, infatti, che la Commissione può sempre fondarsi anche su altri elementi di prova, e che la società madre non può ignorare il fatto di avere riservato o acquisito tutti i diritti di voto.

Confutazione della presunzione

Quanto alla pretesa inversione dell’onere della prova e alla valutazione delle prove offerte per vincere la presunzione, la Corte ricorda che l’impugnazione non consente di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, salvo snaturamento. Poiché Goldman Sachs non aveva dedotto uno snaturamento in modo preciso, le censure relative ai documenti prodotti per dimostrare che il fondo GSCP V si comportava come un semplice investitore finanziario sono state dichiarate inammissibili o infondate. La Corte aggiunge che il Tribunale non aveva imposto una probatio diabolica, né aveva affermato che le dichiarazioni di indipendenza del consiglio di amministrazione fossero false o illegittime: aveva semplicemente ritenuto che tali dichiarazioni non bastassero da sole a dimostrare l’autonomia della controllata.

Ragionamento della Corte sul periodo successivo all’IPO

Per il periodo successivo all’IPO, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente distinto il periodo precedente da quello successivo e abbia esaminato gli elementi rilevanti senza applicare automaticamente conclusioni tratte dal passato. Il Tribunale aveva infatti considerato un insieme di indizi, tra cui:

  • il potere di nominare i membri del consiglio di amministrazione;
  • il potere di convocare le assemblee e proporre la revoca degli amministratori;
  • la presenza degli amministratori della PIA nei consigli di amministrazione e nel comitato strategico;
  • gli aggiornamenti e le relazioni regolari ricevuti;
  • i legami personali tra alcuni amministratori e la società madre;
  • il comportamento di Goldman Sachs assimilabile a quello di un proprietario industriale.

La Corte respinge la censura secondo cui il Tribunale avrebbe sovrastimato la rilevanza dei rapporti personali con gli amministratori indipendenti. Tali legami, anche non accompagnati da cumulo di funzioni, possono essere rilevanti perché idonei a mostrare che un amministratore, pur formalmente attivo per una società, possa perseguire anche gli interessi di un’altra società con cui intrattiene rapporti personali o professionali. Anche in questo caso, le censure della ricorrente miravano in sostanza a una nuova valutazione delle prove, attività preclusa alla Corte in sede di impugnazione.

Esito della controversia e spese

La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Conferma quindi la sentenza del Tribunale e, indirettamente, la decisione della Commissione che aveva imputato a Goldman Sachs la partecipazione all’intesa e le aveva inflitto l’ammenda in solido con le società Prysmian. La ricorrente è condannata alle spese della Commissione; Prysmian SpA e Prysmian Cavi e Sistemi Srl sopportano le proprie spese.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che, in materia di concorrenza, la presunzione di influenza determinante può operare anche quando la società madre non possiede la totalità del capitale ma detiene tutti i diritti di voto sulle azioni della controllata. Inoltre, la Corte conferma che i rapporti personali e organizzativi tra i soggetti del gruppo possono concorrere a dimostrare l’unità economica e la responsabilità della società madre, purché la valutazione si fondi su un insieme di elementi concordanti e non su un solo indizio isolato.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzainteseimputazione della responsabilitàresponsabilità della società madreammende antitrust

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