Cassazione Civile, Sentenza n. 882/2020 del 17/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Gli acquirenti hanno agito davanti al Tribunale di Camerino per far valere la garanzia per vizi relativa a un appartamento, lamentando tegole ammalorate e fessurate sul tetto e l’assenza di una guaina impermeabilizzante sulla sottostante caldana in calcestruzzo. Il Tribunale li aveva dichiarati decaduti dalla garanzia, ritenendo tardiva la denuncia del 13 febbraio 2006 rispetto alla scoperta, individuata nella ricezione di una consulenza di parte il 4 febbraio 2006. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 167/2015 depositata il 30 gennaio 2015, ha confermato la decadenza, ma sulla base della conoscenza del vizio già nell’agosto 2005, in occasione di un’assemblea condominiale, e comunque entro il 7 ottobre 2005, data di una scrittura sulle condizioni del tetto. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione delle norme processuali sulle impugnazioni, sostenendo che la Corte d’appello, una volta disattesa la ragione adottata dal Tribunale, non potesse confermare la decadenza sulla base di una diversa ragione non contenuta nell’impugnazione; 2) contestazione della valutazione del documento del 7 ottobre 2005 e della ricostruzione della partecipazione degli acquirenti all’assemblea dell’agosto 2005, nonché censura per mancata indicazione del dies a quo preciso; 3) violazione delle norme sulla garanzia per vizi e omesso esame di un preventivo del 13 agosto 2005, che, secondo i ricorrenti, dimostrava la consapevolezza e l’occultamento del vizio da parte dei venditori, rendendo non necessaria la denuncia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: il giudice d’appello può sostituire la motivazione della sentenza di primo grado e confermarne il dispositivo sulla base di fatti tempestivamente allegati dalla parte vittoriosa, senza introdurre fatti nuovi. Il terzo motivo è inammissibile: i ricorrenti non hanno specificato se e quando il preventivo del 13 agosto 2005 fosse stato sottoposto alla Corte d’appello, e i generici richiami agli scritti conclusionali non soddisfano l’onere di specificità; tali scritti hanno funzione illustrativa. Il secondo motivo è infondato: la valutazione delle prove e degli elementi presuntivi circa il momento della conoscenza del vizio spetta al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura degli stessi elementi. Le censure sulla ricostruzione fattuale erano generiche e non individuavano fatti decisivi omessi nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La contestazione sull’incertezza tra agosto e ottobre 2005 è priva di decisività, poiché la denuncia del 13 febbraio 2006 era tardiva anche rispetto alla data più recente. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità, liquidate in euro 1.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1495 c.c.
La esistenza o meno, sulla base ai dati acquisiti al processo, di elementi presuntivi atti a dimostrare la tempestività della denuncia dei vizi della cosa compravenduta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1495 c.c., è demandata al giudice del merito, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, non e censurabile in sede di legittimità.
La valutazione degli elementi probatori e presuntivi utili a stabilire se la denuncia dei vizi sia stata tempestiva è riservata al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è rivedibile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel fare ciò, però, essi censurano la valutazione operata dalla corte in maniera generica e globale, mentre è noto che in cassazione la ricostruzione in fatto è censurabile solo nei limiti attualmente consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, attraverso la deduzione di fatti primari o secondari, sottoposti all’esame del giudice di merito e non esaminati, idonei a giustificare una decisione diversa.
La censura per omesso esame deve individuare fatti, principali o secondari, sottoposti al giudice di merito, non esaminati e potenzialmente decisivi; non consente una critica generica della ricostruzione fattuale né una nuova valutazione delle prove.
art. 360 c.p.c.
In tema di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, quando si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta, occorre indicare il momento in cui si assume di aver denunciato, e dare comunque tutti i riferimenti temporali che permettano di controllare gli elementi eventualmente pretermessi dai giudici di merito ed il loro carattere decisivo, e quindi di individuare i punti in cui la motivazione si dimostri carente.
Chi censura in cassazione la motivazione sulla tempestività della denuncia deve indicare il momento della denuncia e fornire riferimenti temporali sufficienti a verificare sia gli elementi asseritamente trascurati sia la loro decisività.
artt. 112, 113, 16, 329, 342, 345, 346 e 347 c.p.c.
La corte d’appello, nell’indicare le diverse ragioni della decadenza dei compratori dalla garanzia, ha richiamato la versione dei fatti fornita nel giudizio dai venditori, i quali avevano appunto fatto risalire la conoscenza del vizio da parte degli acquirenti sin dal mese di agosto 2005.
La Corte ha escluso che la conferma della decadenza su una motivazione diversa da quella del primo giudice violi le regole processuali invocate, poiché la decisione d’appello si fondava su fatti già tempestivamente dedotti dalla parte vittoriosa.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudice d’appello può confermare la decisione di primo grado sostituendone la motivazione, anche d’ufficio, quando fonda la soluzione sui medesimi fatti tempestivamente dedotti dalle parti e non introduce fatti nuovi, salvo che l’esame sia precluso dal giudicato.
- La valutazione degli elementi di prova e delle presunzioni diretti a individuare quando l’acquirente abbia conosciuto il vizio e a verificare la tempestività della denuncia ex art. 1495 c.c. appartiene al giudice di merito; in cassazione non è consentita una diversa lettura delle medesime risultanze, se la motivazione è adeguata.
- La censura di omesso esame in cassazione richiede l’indicazione specifica del fatto, principale o secondario, che sarebbe stato trascurato, della sua sottoposizione al giudice di merito e della sua decisività; non è sufficiente una critica generica e globale della ricostruzione dei fatti.
- Chi contesta la motivazione sulla tempestività della denuncia dei vizi deve indicare quando la denuncia sarebbe stata effettuata e fornire i riferimenti temporali necessari a verificare la decisività degli elementi asseritamente pretermessi.
- La censura di omesso esame di un documento richiede di specificare come e quando esso sia stato sottoposto al giudice di merito; richiami generici al fatto che se ne sia discusso negli atti conclusionali non soddisfano tale onere.
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