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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32056/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

Il condominio proponeva ricorso per revocazione avverso l’ordinanza della Corte di cassazione che aveva già rigettato il suo precedente ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Torino. La lite traeva origine dall’impugnazione, proposta da un condomino ex art. 1137 c.c., di una decisione assunta dal consiglio di condominio relativa a lavori di manutenzione straordinaria del lastrico solare. I giudici di merito avevano ritenuto che il consiglio avesse adottato una vera e propria deliberazione organizzativa sui lavori, sulla scelta dell’impresa e sulla ripartizione delle spese, senza successiva approvazione assembleare. Nel ricorso per revocazione il condominio deduceva un errore revocatorio della Cassazione, sostenendo che la sentenza impugnata avesse erroneamente ritenuto accertato in fatto dalla Corte d’appello ciò che, a suo dire, non risultava dal verbale del consiglio; inoltre affermava che la Cassazione avesse indebitamente attribuito natura negoziale a un atto che si sarebbe limitato alla scelta di un preventivo. La Corte veniva anche chiamata a valutare il profilo relativo al verbale dell’assemblea del 3 dicembre 2015, che il ricorrente assumeva avesse fatto proprie le decisioni del consiglio, ma che non era stato menzionato nella sentenza impugnata e la cui allegazione era stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che il ricorrente confondeva il presunto errore del giudice di merito nella lettura del verbale del consiglio con l’errore revocatorio denunciabile contro la sentenza di cassazione, il quale può riguardare solo gli atti interni al giudizio di legittimità e deve incidere direttamente sulla decisione della Corte. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva anche una ratio autonoma fondata sull’inammissibilità dell’allegazione, proposta per la prima volta in cassazione, del fatto che l’assemblea avesse ratificato le decisioni del consiglio, fatto non menzionato nella decisione di merito e anzi da questa escluso. Non sono state liquidate spese; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    È richiamato come base dell’impugnazione della delibera condominiale da parte del condomino che lamentava l’illegittimità della decisione del consiglio di condominio.

  • art. 1135, comma 1, n. 4, c.c.

    È indicato come norma che riserva all’assemblea la deliberazione sulle opere di manutenzione straordinaria, comprensive della determinazione dell’oggetto dei lavori, della scelta dell’impresa e della ripartizione delle spese.

  • art. 1136 c.c.

    È richiamato con riferimento alle maggioranze prescritte per l’approvazione assembleare delle decisioni non delegabili.

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    L’interpretazione delle determinazioni assembleari o del consiglio di condominio è qualificata come interpretazione di atti negoziali, sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 394, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato, insieme all’art. 398 c.p.c., per affermare che l’errore di fatto imputabile alla decisione di merito va fatto valere con l’impugnazione della sentenza di merito, non con la revocazione della sentenza di cassazione.

  • art. 398 c.p.c.

    È richiamato insieme all’art. 394 c.p.c. per delimitare il rimedio impugnatorio esperibile contro l’errore di fatto attinente alla decisione di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per quantificare l’ulteriore importo del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio contro una sentenza della Corte di cassazione può riguardare solo un errore di percezione su atti interni al giudizio di legittimità e deve incidere direttamente sulla decisione della Corte; non è deducibile, in sede di revocazione della sentenza di cassazione, l’errore che attenga alla lettura o valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • Se il presunto errore di fatto ha inciso sulla sentenza di merito, il rimedio va fatto valere contro quella decisione con gli strumenti impugnatori propri del giudizio di merito; non può essere riproposto successivamente come errore revocatorio della pronuncia di legittimità.
  • Le determinazioni assunte dai condomini in assemblea, e per quanto compatibile anche quelle del consiglio di condominio quando abbiano contenuto deliberativo, sono atti negoziali la cui interpretazione compete al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici.
  • Le attribuzioni in materia di opere straordinarie, scelta dell’impresa e ripartizione delle spese rientrano nel contenuto essenziale della deliberazione assembleare prevista dall’art. 1135 c.c. e non possono essere validamente sottratte all’assemblea e demandate a un organo ristretto se non nei limiti consentiti dalla legge.
  • In cassazione non è consentito introdurre nuovi fatti non menzionati nella sentenza impugnata senza assolvere agli specifici oneri di allegazione e di autosufficienza richiesti dal ricorso.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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