Cassazione Penale, Sentenza n. 15472/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per tre episodi del reato di cui all'art. 10‑quater del d.lgs. n. 74/2000 (uso di crediti d'imposta inesistenti per compensare debiti tributari e contributivi). Quattro motivi: (1) errore di diritto e vizio di motivazione sulla riconosciuta responsabilità penale per carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo; (2) declaratoria di estinzione per prescrizione rispetto al capo C; (3) difetto di motivazione e richiesta di riqualificazione per i capi D ed E (contestazione sulla applicazione del comma 2 anziché del comma 1 dell'art. 10‑quater); (4) vizio nel giudizio di bilanciamento delle circostanze (richiesta di prevalenza delle attenuanti per collaborazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito: l'Agenzia delle Entrate ha accertato l'inesistenza del credito d'imposta utilizzato in compensazione per gli anni di imposta contestati (importi indicati per il 2015, 2016 e 2017), la ripetitività delle compensazioni e la qualità di rappresentante legale della Bassotti sostengono il dolo richiesto dall'art. 10‑quater comma 2. Ha escluso la prescrizione per il capo C: la recidiva reiterata, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, ha elevato il termine massimo di prescrizione a 13 anni e 6 mesi (termine massimo per il capo C scadrebbe il 16 agosto 2028). Ha inoltre ritenuto congrua la comparazione delle circostanze operata in sede di merito e legittima la pena definitiva (1 anno e 4 mesi di reclusione). Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000
Il reato per l'uso in compensazione di crediti d'imposta inesistenti è integrato quando il credito è risultato del tutto inesistente; l'inesistenza del credito costituisce, salvo prova contraria, indice rilevante della coscienza e volontà di ingannare l'Erario (elemento soggettivo).
art. 157, comma 2 e art. 161, comma 2 cod. pen.
La recidiva reiterata incide sul calcolo dei termini di prescrizione sia in senso aumentativo del termine minimo sia del termine massimo; nel caso concreto ha comportato l'elevazione del termine massimo di prescrizione fino a 13 anni e 6 mesi.
Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio riservato al giudice di merito; la prevalenza o meno delle attenuanti quando adeguatamente motivata non è sindacabile in cassazione salvo illogicità manifesta.
I criteri per la determinazione della pena possono essere indicati anche attraverso alcuni parametri significativi; non è necessaria una esposizione analitica di tutti i criteri se la motivazione risulta congrua.
Il ricorrente inconferimento di un ricorso dichiarato inammissibile può essere condannato alle spese del procedimento di cassazione.
Protocollo n. 7 alla CEDU (richiamato con riferimento alla sentenza Zolotoukhine)
La Corte ha ritenuto che l'interpretazione della CEDU citata non impedisce che la recidiva influisca sul computo della prescrizione; la disciplina della prescrizione non rientra nelle tutele intese dall'art. 4 del Protocollo n. 7 nel senso di ostacolare l'operatività degli istituti processuali interni.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione finanziaria accerta l'inesistenza di un credito d'imposta e sussistono compensazioni ripetute, tale elemento è un forte indizio del dolo fiscale; il giudice di merito può ritenere integrato il reato salvo efficace smentita probatoria da parte della difesa.
- L'acquisizione di un ramo d'azienda non esonera chi subentra dall'obbligo di verificare puntualmente i rapporti e i crediti acquisiti: la diligenza richiesta può incidere sulla responsabilità penale dell'amministratore o rappresentante legale.
- La valutazione della prevalenza tra aggravanti e attenuanti è rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per illogicità manifesta o insufficienza motivazionale grave.
- La recidiva reiterata può incidere sul calcolo dei termini di prescrizione (aumentando i termini minimi e massimi); perciò una doglianza di prescrizione deve considerare l'effetto della recidiva applicata in concreto.
- In sede di cassazione non è possibile chiedere una rinnovata valutazione dei fatti e delle prove se la motivazione del merito è razionale e coerente; la censura deve essere di diritto o di nullità/contraddittorietà della motivazione per essere accolta.
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