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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13067/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che, in seguito ad annullamento con rinvio della Corte di cassazione, aveva rigettato l'appello proposto in favore di Francesco Bossone avverso il provvedimento del GIP del 3 aprile 2025 che aveva respinto la richiesta di revoca o attenuazione della misura cautelare della custodia in carcere, originariamente applicata il 21 febbraio 2025. La difesa denunciava violazione di legge (artt. 125, 299, 309, 310, 275, 627 citati nel ricorso) e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale si era limitato a recepire le indicazioni della sentenza di annullamento senza effettuare un autonomo e completo esame della persistenza delle esigenze cautelari, omettendo di valutare gli elementi sopravvenuti (in particolare il memoriale confessorio e la collaborazione dell'indagato) e senza esprimere un giudizio individualizzato sulla possibilità di reiterazione delle condotte, anche tenendo conto del contesto fattuale peculiare (procedura del decreto flussi 2022 e click day 2023).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Salerno per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che il Tribunale si era limitato ad accogliere le indicazioni della sentenza rescindente senza compiere una concreta valutazione della persistenza delle esigenze cautelari né colmare i profili di carenza motivazionale indicati, violando l'art. 627 cod. proc. pen. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice del rinvio ha pieni poteri di cognizione nel capo annullato e deve motivare autonomamente, evitando la ripetizione dei vizi già censurati. Ha inoltre precisato che non sussiste incompatibilità a far parte del collegio di rinvio per i magistrati che hanno adottato la decisione precedente (art. 623, lett. a)). Infine, ha disposto la trasmissione per estratto al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Rilevanza del cosiddetto tempo silente in relazione alle istanze di sostituzione o revoca della misura cautelare: il periodo da valutare è quello intercorso dall'applicazione della misura cautelare (qui dal 21/2/2025) e deve essere preso in considerazione dal giudice del rinvio.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Funzione della doppia presunzione rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia in carcere; la norma è considerata speciale e prevalente rispetto alla regola generale dell'art. 274 e costituisce un elemento fondamentale nella valutazione del mantenimento della custodia.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle misure cautelari rispetto alla quale l'art. 275 comma 3 si considera norma speciale; serve come riferimento per il quadro generale delle esigenze cautelari.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiesta di motivazione sufficiente: la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse priva di una motivazione concreta e sufficiente, configurando la violazione di questa norma che impone la motivazione degli atti giudiziari.

  • art. 623, lett. a), cod. proc. pen.

    Sull'incompatibilità del collegio in sede di rinvio: la Corte chiarisce che la norma non impedisce che componenti che hanno adottato la decisione precedente partecipino al collegio chiamato a decidere in sede di rinvio.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione sull'obbligo di trasmettere per estratto il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, affinché sia data esecuzione a quanto previsto dal comma 1-bis; la Corte ha ordinato tale trasmissione.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione annulla per carenza di motivazione, il giudice del rinvio ha pieni poteri di cognizione nel capo annullato e deve effettuare una nuova valutazione autonoma e motivata dei fatti e delle esigenze cautelari, non limitandosi a recepire pedissequamente le indicazioni della sentenza rescindente.
  • Nelle istanze di revoca o attenuazione della misura cautelare occorre considerare il 'tempo silente' decorrente dall'applicazione della misura (art. 299), valutando se il tempo trascorso abbia inciso sulla persistenza delle esigenze cautelari.
  • La doppia presunzione di persistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, è rilevante e va tenuta in considerazione, ma il giudice deve motivare specificamente la sua valutazione alla luce degli elementi concreti e sopravvenuti.
  • Elementi sopravvenuti, come atti di collaborazione, memoriali confessorii o altre emergenze probatorie, devono essere esaminati nel loro concreto rilievo ai fini della valutazione della pericolosità e della possibilità di attenuare o revocare la misura.
  • Il giudice non può ripetere le stesse lacune motivazionali già censurate in sede di legittimità: la nuova motivazione deve colmare i vuoti indicati dalla corte e utilizzare argomentazioni diverse e coerenti.
  • La presenza di magistrati che hanno adottato la decisione precedente non è automaticamente incompatibile nel giudizio di rinvio; l'art. 623 lett. a) non vieta la ricomposizione del collegio con gli stessi componenti.

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