Cassazione Penale, Sentenza n. 13592/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, con unico motivo formale, dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la richiesta di riesame della misura cautelare della custodia in carcere applicata al Manzo per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge ai sensi degli artt. 416-bis c.p. e 273 c.p.p., sostenendo che i nuovi elementi indiziari richiamati dal Tribunale (stretto rapporto fiduciario con esponenti della famiglia mafiosa; incontro in una grotta con il latitante Matteo Messina Denaro; intercettazione del 15/08/2021; vendita di un gregge ai Centonze; interventi in compravendite e per impedire vendite di terreni) non avrebbero la concludenza probatoria necessaria a dimostrare una partecipazione attiva e un contributo rilevante alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio, essendo al più mera "contiguità compiacente" o disponibilità verso singoli esponenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni del giudice del riesame, specificando che la Corte non può rivedere gli elementi di fatto né la valutazione del peso degli indizi se la motivazione del giudice di merito è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse esaminato compiutamente e partitamente gli indizi (intercettazioni ambientali e telefoniche, rapporti fiduciari, conoscenza di dinamiche mafiose, contributo informativo ed esecutivo) e avesse dato motivazione congrua che, unitamente alla condanna definitiva precedente, giustificava la misura cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte conferma che la partecipazione ad associazione mafiosa richiede lo stabile inserimento nella struttura e la messa a disposizione del sodalizio; per il giudizio cautelare è sufficiente un quadro indiziario grave, preciso e concordante che dimostri contributi rilevanti alla consorteria, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sent. Sez. U 36958/2021 Modaffari).
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel motivo di ricorso; la Corte rileva che le doglianze attengono alla ricostruzione di fatto e alla valutazione degli indizi e dunque non sono idonee a fondare un motivo di cassazione in questa fase.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato per la procedura: le parti non hanno chiesto la trattazione orale e il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Prevede la possibilità della requisitoria scritta in determinati procedimenti; la Procura generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite di enunciazione sintetica del motivo nelle adesioni per la motivazione della sentenza; la Corte procede nei limiti consentiti dall'articolo.
art. 309, comma 8 cod. proc. pen.
Richiamato relativamente alla verbalizzazione delle ragioni nell'udienza di riesame; la mancata rappresentazione di argomentazioni in udienza o per iscritto può limitare i motivi opponibili in cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento giuridico per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.
Giurisprudenza citata (Sez. U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari e altre)
La Corte si è attenuta ai principi consolidati di legittimità sul criterio di partecipazione mafiosa (stabile inserimento e messa a disposizione) e sulle modalità di utilizzazione delle dichiarazioni/provenienze interne al sodalizio quando gli elementi sono "gravi, precisi e concordanti".
Massime di principio
- La Corte di cassazione non puo' rivedere i fatti o il peso degli elementi indiziari nella fase cautelare: il sindacato è limitato alla verifica della conformità formale e della non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
- Per ritenere sussistente la gravità indiziaria in reati di associazione mafiosa non basta la mera contiguità o la vicinanza a esponenti del sodalizio; è pero' sufficiente un quadro complessivo di elementi (intercettazioni, rapporti fiduciari, conoscenze condivise, comportamento post-carcerazione) che dimostri stabile inserimento e contributo alla consorteria.
- Le intercettazioni con interlocutori notoriamente affiliati possono avere valore diretto se il contenuto è grave, preciso e concordante e attinente a interessi comuni del sodalizio; non sono automaticamente "dichiarazioni di secondo grado" da scartare.
- Chi impugna un provvedimento di riesame deve indicare in modo puntuale le carenze della motivazione e dimostrare come queste, se corrette, avrebbero potuto condurre a decisioni diverse; rilievi generici o alternative ricostruttive dei fatti sono inammissibili in Cassazione.
- La presenza di una condanna definitiva per associazione mafiosa costituisce un elemento di rilievo nel quadro indiziario, ma la legittimità della misura cautelare richiede anche elementi attuali che dimostrino la persistenza del vincolo associativo.
- Le carenze di motivazione del giudice del riesame devono risultare 'prima facie' dal testo dell'ordinanza o da documentazione processuale (memorie, verbalizzazioni): sinonimi formali non dimostrati non sono sufficienti ad ottenere il favore della Cassazione.
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