Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3356/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: degli atti della procedura selettiva del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, in particolare: ⁃ Il bando del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” indetto con Decreto Dipartimentale n. 3059 del 10.12.2025; ⁃ la GRADUATORIA AS12_PNRR2_D.D.G. n. 3059 2024 D.M. n. 205 2023 LOMBARDIA e AS12‐Elenco candidati idonei di cui all'art.2 c.1 DL 45/25 LOMBARDIA pubblicate il 13 ottobre 2025; ⁃ la GRADUATORIA AS12 PNRR2 D.D.G. n. 3059 2024 D.M.n. 205 2023 LOMBARDIA rettificata al 16 ottobre 2025 e AS12‐Elenco candidati idonei di cui all’art.2 c.1 DL 45/25 LOMBARDIA rettificato al 16 ottobre 2025; ⁃ la GRADUATORIA AS12 PNRR2 D.D.G. n. 3059 2024 D.M. n. 205 2023 LOMBARDIA rettificata al 29 ottobre 2025 e AS12‐Elenco candidati idonei di cui all’art.2 c.1 DL 45/25 LOMBARDIA rettificato al 29 ottobre 2025; ⁃ l’Allegato B “Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi”; ⁃ la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori atti, laddove dovessero essere interpretati in senso pregiudizievole per l’odierna ricorrente; ⁃ gli atti di nomina e di presa di servizio dei vincitori, ancorché di estremi e contenuto ignoti; ⁃ qualunque altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di estremi e contenuto ignoti, adottato dall’Amministrazione nell’ambito della procedura oggetto di gravame; ⁃ ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale. NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente all’attribuzione dei 2,5 punti quali titoli derivanti dall’abilitazione all’insegnamento con conseguente rettifica della graduatoria, con inserimento della ricorrente nella fascia del 30% degli idonei della procedura AS12. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DASSI MIRIAM l’11/02/2026: per l’annullamento oltre agli atti già impugnati con il ricorso introduttivo delle graduatorie del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3 comma 8 del decreto ministeriale 26 ottobre 2023 n 205 indetto con decreto dipartimentale n 3059 del 10 12 2025 pubblicate in data 12 dicembre 2025 inclusa quella di integrazione dell’elenco del 30 percento degli idonei per la classe AS12 delle graduatorie pubblicate in data 3 febbraio 2026 quella relativa all’elenco del 30 percento degli idonei e alla graduatoria generale di merito per la medesima classe nonché di ogni atto presupposto connesso e consequenziale ivi compresi eventuali decreti di approvazione rettifiche atti applicativi e provvedimenti di scorrimento nonché per l accertamento del diritto della ricorrente all’attribuzione dei due virgola cinque punti quali titoli derivanti dall’abilitazione all’insegnamento con conseguente rettifica della graduatoria

Giustizia amministrativa202505076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti, graduatorie e integrazioni delle graduatorie del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe AS12, con mancata attribuzione di 2,5 punti per l'abilitazione all'insegnamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante al concorso per la classe AS12, aveva superato le prove scritta e orale e aveva dichiarato, quale titolo di accesso, la laurea e i 24 CFU. Ha contestato la mancata attribuzione di 2,5 punti per l'abilitazione all'insegnamento, conseguita dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda e non dichiarata nella domanda stessa. Ha dedotto che la mancata valutazione dipendesse dalla collocazione temporale della prova abilitante e dal ritardo nell'avvio dei percorsi, con disparità rispetto ai candidati convocati anteriormente e già in condizione di dichiarare l'abilitazione. Ha denunciato violazione degli artt. 3 e 97 Cost., delle norme sul pubblico impiego e sul procedimento amministrativo, della lex specialis, dei principi di par condicio, meritocrazia, trasparenza e pubblicità, nonché eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di istruttoria. Con un ulteriore motivo ha contestato la mancata predeterminazione e pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli. Con i motivi aggiunti ha esteso l'impugnazione alle successive graduatorie e integrazioni dell'elenco del 30% degli idonei.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il bando individuasse tre alternativi canali di accesso: servizio scolastico triennale, 24 CFU/CFA conseguiti entro il termine previsto e almeno 30 CFU/CFA del percorso di formazione iniziale, consentendo inoltre la partecipazione con riserva agli iscritti a tale percorso, con scioglimento della riserva entro il 30 giugno 2025. L'abilitazione della ricorrente non era stata conseguita alla scadenza prevista e, comunque, non era stata dichiarata nella domanda. In applicazione dei principi di certezza delle situazioni giuridiche e par condicio, i requisiti devono essere posseduti e dichiarati entro il termine perentorio del bando e non possono essere integrati postumamente. L'amministrazione aveva legittimamente previsto una possibilità di partecipazione con riserva, ma non era obbligata ad aprire ulteriori finestre temporali per titoli conseguiti successivamente. La ricorrente aveva potuto partecipare con il titolo già posseduto, ossia laurea e 24 CFU, e la mancata indicazione dell'abilitazione in corso di conseguimento era dipesa da una sua scelta, non da un errore dell'amministrazione. Non è stata ravvisata lesione del principio meritocratico, poiché la procedura valorizzava i titoli posseduti alla scadenza fissata dal bando. È stato inoltre respinto il motivo sulla pubblicità dei criteri di valutazione: tali criteri erano puntualmente stabiliti nell'Allegato B al D.M. n. 205/2023, richiamato dal bando, con indicazione delle tipologie di titoli e dei relativi punteggi. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 8, D.M. 26 ottobre 2023, n. 205

    Disciplina la partecipazione al concorso dei soggetti che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso di formazione iniziale e le relative modalità.

  • art. 4, comma 3, D.D.G. n. 3059/2024

    Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso (...) è consentita a coloro che (...) abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA (...) ovvero abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA (...) Possono partecipare, con riserva (...) coloro che (...) siano comunque iscritti al percorso (...) e non abbiano ancora concluso l’acquisizione dei 30 CFU/CFA (...) La riserva è sciolta positivamente qualora i 30 CFU/CFA siano conseguiti entro il 30 giugno 2025.

    Individua canali alternativi di accesso e consente la partecipazione con riserva agli iscritti al percorso abilitante, ma non prevede ulteriori possibilità di integrazione postuma del titolo dopo i termini stabiliti.

  • art. 10, comma 5, lett. o), D.D.G. n. 3059/2024

    Nella domanda il candidato deve dichiarare (...) i titoli valutabili di cui all'Allegato B del Decreto Ministeriale.

    Impone la dichiarazione nella domanda dei titoli valutabili secondo l'Allegato B.

  • art. 8, comma 5, D.D.G. n. 3059/2024

    La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all’articolo 11 del Decreto ministeriale un punteggio massimo complessivo di 50 punti.

    Stabilisce il punteggio massimo complessivo attribuibile ai titoli.

  • art. 11 D.M. 26 ottobre 2023, n. 205

    L’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli valutabili (...) e la ripartizione dei relativi punteggi.

    Rende l'Allegato B parte integrante del decreto e lo individua quale fonte dei titoli valutabili e dei relativi punteggi.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento, anche per le procedure selettive, dei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio.

  • art. 1 l. 241/1990

    È richiamato quale base dei principi applicabili alle attività amministrative di tipo selettivo.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali i requisiti di partecipazione devono essere posseduti, di regola, alla scadenza del termine perentorio previsto dal bando, in funzione della certezza delle situazioni giuridiche e della par condicio tra i concorrenti.
  • Non è consentita la valutazione postuma di un titolo non posseduto o non dichiarato entro il termine previsto dal bando, poiché ciò integra un'inammissibile integrazione successiva della domanda e altera la par condicio.
  • La previsione della partecipazione con riserva per chi stia completando un percorso abilitante costituisce una scelta organizzativa lecita dell'amministrazione, ma non impone l'apertura di ulteriori finestre temporali per consentire la partecipazione o la valutazione di titoli conseguiti successivamente.
  • Una procedura concorsuale non viola il principio meritocratico quando attribuisce rilievo ai titoli posseduti entro una scadenza predeterminata e non irragionevole, premiando l'esperienza o la formazione specialistica già comprovate a tale data.
  • È sufficiente a garantire la conoscibilità dei criteri di valutazione dei titoli il richiamo, nel bando, a una tabella normativa che specifichi in modo dettagliato le tipologie dei titoli valutabili e i relativi punteggi.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.