Cassazione Penale, Ordinanza n. 17437/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di appello di L'Aquila, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già definiti con più sentenze irrevocabili: una del GIP del Tribunale di Pescara del 1 ottobre 2019 e due della Corte di appello di L'Aquila del 30 maggio 2014 e del 26 settembre 2013. Nel ricorso lamentava, in sostanza, il mancato riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra i fatti oggetto dei diversi giudicati. La Corte di cassazione rileva però che il ricorrente non si confronta specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale aveva evidenziato sia che i reati delle prime due sentenze erano già stati riuniti con precedente ordinanza della Corte di appello di Perugia del 6 luglio 2016, sia la distanza temporale di circa un anno e due mesi tra tali reati e quelli della terza sentenza, ritenendo non assolto l'onere di allegare elementi fattuali concreti a sostegno dell'unicità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per difetto di motivazione. Ha inoltre ribadito che, quando in esecuzione si chiede la continuazione, grava sul condannato l'onere di indicare elementi specifici e concreti, non bastando la mera contiguità cronologica o l'identità/analogia dei titoli di reato. Poiché il ricorso non si confrontava con la motivazione dell'ordinanza e non allegava fatti idonei a dimostrare l'unità del disegno criminoso, è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
norma invocata per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede la dimostrazione dell'unicità del disegno criminoso, che è una questione di fatto rimessa al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per motivazione mancante o manifestamente illogica.
- Chi chiede l'applicazione della continuazione in sede esecutiva deve allegare elementi specifici, concreti e individualizzanti; non sono sufficienti la vicinanza temporale dei fatti, l'identità del tipo di reato o la mera analogia dei titoli di reato, poiché tali elementi possono indicare anche una semplice abitualità criminosa.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta puntualmente con le ragioni poste a base del provvedimento impugnato e si limita a riproporre in modo generico la richiesta già respinta dal giudice dell'esecuzione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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