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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 572/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cirelli ha impugnato la conferma della condanna per omicidio colposo relativa al sinistro autostradale del 4/11/2015. Ha dedotto vizi di motivazione: a) gli era stato contestato di avere richiesto tardivamente un incidente probatorio sui veicoli (mancato accertamento tecnico nelle indagini preliminari); b) mancata considerazione di una ricostruzione alternativa secondo cui il conducente del veicolo tamponato si sarebbe spostato improvvisamente di corsia; c) errato metodo di determinazione della velocità (uso della media aritmetica anziché perizia cinematica); d) mancata valutazione del possibile malfunzionamento dei dispositivi di illuminazione del veicolo della vittima. Il ricorrente chiedeva la cassazione per manifesta illogicità e insufficienza della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure del ricorrente miravano a una rivalutazione del merito e non hanno dimostrato l'esistenza di una motivazione strutturalmente incompleta, manifestamente illogica o contraddittoria della Corte d'appello. In particolare, la Corte ha ritenuto legittima la considerazione sulla tardività della richiesta di incidente probatorio (i veicoli erano stati dissequestrati), ha escluso che mancasse argomentazione sulla ipotesi del cambio di corsia della vittima (la Corte d'appello ha affermato che non esistono elementi in tal senso), e ha ritenuto non decisiva la mancata perizia cinematica rispetto al calcolo della velocità adottato. Anche la censura circa i dispositivi di illuminazione è stata ritenuta infondata perché la tesi difensiva non trovava riscontro nelle dichiarazioni e negli atti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Principio di ammissibilità della Corte di Cassazione (giurisprudenza consolidata)

    il ricorrente deve dimostrare l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito derivante da manifesta illogicità, contraddizione, o dall'ignorare fatti decisivi

    La Cassazione verifica soltanto vizi estremi della motivazione (totale mancanza, apparente, manifestamente illogica o contraddittoria) e non può essere utilizzata per una nuova valutazione del materiale probatorio o per chiedere un diverso apprezzamento dei fatti di merito.

  • Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006

    Richiamata come precedente che definisce i limiti della sindacabilità della motivazione in Cassazione; conferma che occorre un vizio strutturale per consentire la revisione.

  • Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006

    Ulteriore precedente che delinea i presupposti di ammissibilità del ricorso per vizio di motivazione, richiedendo incongruenze manifeste o omissioni di fatti decisivi.

  • Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006

    Conferma il principio secondo cui la Corte di legittimità non può rientrare nel merito valutativo dei giudici di merito salvo vizi gravissimi della motivazione.

  • Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006

    Richiamata a sostegno del principio della limitata cognizione della Cassazione sui fatti e sulle prove.

  • Cass. Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 (Miccichè)

    Precedente che sottolinea l'irrilevanza, in Cassazione, delle deduzioni che introducono direttamente valutazioni probatorie, impedendo alla Corte di legittimità di riconsiderare il materiale probatorio per motivare diversamente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è competente a riesaminare il merito probatorio: per essere ammissibile un ricorso per vizio di motivazione occorre dimostrare una carenza strutturale, una manifesta illogicità o un'ignoranza di fatti decisivi da parte del giudice di merito.
  • La tardività di istanze istruttorie (es. incidente probatorio sui veicoli) può essere rilevante se le richieste sono presentate dopo che gli elementi utili sono stati irreversibilmente perduti (es. dissequestro dei veicoli); la mancata perizia può essere criticata solo se si prova che la sua assenza rende incomprensibile o incongruente la decisione.
  • Una ricostruzione alternativa dei fatti (es. cambio improvviso di corsia della vittima) deve essere sostenuta da elementi di fatto concreti e non può essere semplicemente prospettata: la Corte di merito deve essere dimostrato aver omesso di valutarla in modo decisivo per la sentenza.
  • Contestazioni tecniche (es. metodo di calcolo della velocità, funzionamento dei dispositivi illuminanti) richiedono che il ricorrente indichi perché l'assenza di una consulenza tecnica o l'uso di un determinato metodo sia determinante per una diversa decisione; altrimenti la Cassazione le considera questioni di merito non sindacabili.
  • Chi prova di voler far valere nuove circostanze tecniche o prove essenziali deve tempestivamente chiederne l'acquisizione nel corso delle indagini o del processo; la tardività indebolisce la rilevanza di tali argomenti in sede di legittimità.

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