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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/42

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/42 della Commissione del 17 gennaio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza bambermicina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 per includere la bambermicina tra le sostanze farmacologicamente attive con classificazione "LMR non richiesto" nei conigli. La scelta deriva dal parere scientifico dell’EMA, secondo cui non è necessario fissare un limite massimo di residui per tutelare la salute umana. La classificazione non viene estesa ad altre specie da produzione alimentare per insufficienza di dati.

Modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per inserire la bambermicina nell’elenco delle sostanze farmacologicamente attive con classificazione "LMR non richiesto" per i conigli.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze farmacologicamente attive destinate all’uso in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti, nonché alla relativa classificazione dei limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. La modifica riguarda specificamente la bambermicina e, nella tabella inserita nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la specie animale interessata è il coniglio. Non sono previste, nel testo, deroghe territoriali o settoriali ulteriori oltre alla diretta applicabilità in tutti gli Stati membri; il regolamento è anche testo rilevante ai fini SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/42: classificazione della bambermicina ai fini degli LMR

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/42 interviene sul regolamento (UE) n. 37/2010, che contiene l’elenco delle sostanze farmacologicamente attive e la relativa classificazione rispetto ai limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 470/2009 e tiene conto del parere dell’EMA, che ha esaminato la bambermicina per i conigli.

Contesto normativo e base giuridica

Ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009, gli LMR per le sostanze farmacologicamente attive utilizzate nei medicinali veterinari per animali da produzione alimentare devono essere fissati mediante regolamento. Il regolamento (UE) n. 37/2010 costituisce il testo di riferimento per tale classificazione, poiché contiene nella tabella 1 dell’allegato l’elenco delle sostanze e il relativo status LMR.

Esame della sostanza bambermicina

Dai considerando risulta che la bambermicina non figurava nella tabella 1 del regolamento (UE) n. 37/2010. È stata presentata una domanda per la determinazione degli LMR nel tessuto di coniglio all’Agenzia europea per i medicinali (EMA). Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, l’EMA ha raccomandato che, per ragioni di tutela della salute umana, non sia necessario stabilire un LMR per la bambermicina nei conigli.

Mancata estensione ad altre specie

Il regolamento evidenzia che l’EMA, in applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, ha valutato la possibilità di estrapolare il trattamento LMR ad altri prodotti alimentari della stessa specie o ad altre specie. Tuttavia, ha ritenuto che non fosse opportuno estendere per il momento la classificazione "LMR non richiesto" ad altre specie da produzione alimentare, a causa dell’insufficienza dei dati disponibili.

Modifica della tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010

La modifica sostanziale consiste nell’inserimento, in ordine alfabetico, di una nuova voce nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. La voce riguarda:

  • sostanza farmacologicamente attiva: bambermicina;
  • residuo marcatore: non pertinente;
  • specie animale: conigli;
  • LMR: non richiesto;
  • tessuti campione: non pertinente;
  • altre disposizioni: esclusivamente ad uso orale, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009;
  • classificazione terapeutica: agenti antinfettivi/antibiotici.

Entrata in vigore e portata applicativa

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Il testo è inoltre indicato come rilevante ai fini del SEE, con conseguente interesse anche per l’ordinamento dello Spazio economico europeo.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità della modifica

La Commissione adotta il regolamento di esecuzione in base al regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare agli articoli 14 e 17, per stabilire nell’apposito regolamento i limiti massimi di residui delle sostanze farmacologicamente attive destinate ai medicinali veterinari. La finalità è aggiornare la classificazione della bambermicina ai fini degli LMR.

Inserimento della bambermicina nel regolamento (UE) n. 37/2010

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Nella tabella 1 viene inserita una nuova voce per la bambermicina, con residuo marcatore non pertinente, specie animale conigli, LMR non richiesto, tessuti campione non pertinenti, uso esclusivamente orale e classificazione terapeutica "agenti antinfettivi/antibiotici".

Ragioni scientifiche e mancata estrapolazione ad altre specie

Dai considerando emerge che l’EMA, su domanda relativa ai conigli, ha raccomandato di non fissare un LMR per la bambermicina nei conigli. L’EMA ha inoltre ritenuto, per il momento, non opportuno estrapolare tale classificazione ad altre specie da produzione alimentare per insufficienza di dati.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemedicinali veterinarisicurezza alimentarelimiti massimi di residuisanità animale

Testo integrale

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