Sentenza n. 11344/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento - del decreto della Prefettura di -OMISSIS-– -OMISSIS- con cui è stato disposto l'incameramento parziale della fideiussione stipulata dalla ricorrente con la -OMISSIS-; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi compresa in particolare la nota della Questura di-OMISSIS- -OMISSIS-, recante la comunicazione di avvio del procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di incameramento parziale, per euro 20.000, della fideiussione prestata a garanzia dell'esercizio dell'attività di vigilanza armata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto con cui la Prefettura ha disposto l'incameramento parziale della fideiussione prestata in suo favore, contestando l'atto e gli atti presupposti, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento. L'incameramento era stato motivato da criticità nei collegamenti radio tra il personale della società addetto ai servizi di vigilanza presso alcuni cantieri e la centrale operativa, ritenute indicative del mancato approntamento del necessario supporto logistico e di sicurezza. L'Amministrazione resistente ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio ai sensi dell'art. 13 c.p.a., sostenendo che il provvedimento producesse effetti diretti limitati al territorio regionale dell'autorità emanante.
La decisione
Il TAR ha esaminato preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale e l'ha accolta. Ha ritenuto non applicabile il criterio dell'efficacia territoriale, poiché il provvedimento riguarda l'incameramento parziale di una fideiussione stipulata in relazione all'attività di vigilanza armata e non un atto i cui effetti diretti siano limitati all'ambito territoriale della regione in cui ha sede il TAR adito. Ha quindi applicato il criterio residuale della sede dell'autorità emanante, individuando quale giudice competente il TAR Basilicata, nella cui circoscrizione ha sede la Prefettura che ha adottato il decreto. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR indicato nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a. La pronuncia di incompetenza è stata adottata con sentenza, essendo intervenuta all'esito del giudizio di merito in udienza pubblica e non in sede cautelare o nella camera di consiglio per la decisione immediata sulla competenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
“Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”
Il criterio dell'efficacia territoriale prevale solo quando gli effetti diretti del provvedimento sono limitati all'ambito regionale del TAR adito. In assenza di tale presupposto si applica il criterio residuale della sede dell'amministrazione emanante.
art. 15 c.p.a.
La pronuncia di incompetenza territoriale comporta l'indicazione del giudice competente e consente la riassunzione del giudizio davanti a quest'ultimo nel termine previsto dal comma 4. La pronuncia assume forma di ordinanza se resa in sede cautelare o nella camera di consiglio per la decisione immediata sulla competenza; negli altri casi, compresa la decisione all'esito dell'udienza pubblica di merito, assume forma di sentenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi della società ricorrente e dei luoghi indicati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a., il criterio della competenza territoriale fondato sugli effetti diretti del provvedimento è applicabile soltanto quando tali effetti siano effettivamente limitati all'ambito territoriale della regione in cui ha sede il TAR adito; altrimenti opera il criterio residuale della sede dell'amministrazione emanante.
- La controversia relativa all'incameramento, anche parziale, di una fideiussione prestata in favore di una Prefettura per l'esercizio di un'attività autorizzata non rientra, per il solo fatto che l'attività sia svolta in determinati luoghi, tra quelle aventi effetti diretti territorialmente limitati ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a.
- Quando l'incompetenza territoriale è dichiarata all'esito dell'udienza pubblica di merito, la relativa pronuncia deve essere adottata con sentenza; l'ordinanza è prevista per le ipotesi in cui la questione sia decisa in sede cautelare o nella camera di consiglio fissata per la decisione immediata sulla competenza.
- La sentenza che dichiara l'incompetenza territoriale deve indicare il TAR competente e il termine per la riassunzione, consentendo la prosecuzione del giudizio davanti al giudice indicato ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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