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Sentenza

Sentenza n. 12140/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla Sentenza n. 2146/2025 del 19.02.2025 del Tribunale di Roma Sezione Lavoro, NRG 13392/2024 notificata tramite PEC in data 21.02.2025, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202515374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, relativa all'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero presso la sede reale con le formalità richieste per valere quale titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero all'immediata attivazione della Carta elettronica, con la provvista indicata nel titolo, nonché al pagamento delle spese del giudizio lavoristico. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notifica del titolo, l'Amministrazione non vi aveva dato esecuzione. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, verificando la notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra la notifica del titolo e la notifica del ricorso. Poiché non era controverso che il giudicato non fosse stato eseguito, ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, corrispondendo le somme dovute e attivando il beneficio riconosciuto, entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato, secondo il criterio della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto riconosciuto dal giudicato alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. modif. l. 30/1997

    Impone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo all'Amministrazione prima della proposizione dell'azione esecutiva, termine ritenuto rispettato dal TAR.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione presuppone, per un titolo giudiziale di condanna, la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione con le formalità richieste per attribuirle efficacia esecutiva.
  • L'azione di ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
  • Quando l'Amministrazione non contesta e non ha eseguito un giudicato che impone il pagamento di somme e l'adozione di attività conseguenti, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale esecuzione entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente competente dell'Amministrazione e attribuendogli, anche con facoltà di delega, il compito di compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'attività del commissario ad acta non dà luogo a un compenso autonomo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione del dirigente incaricato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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