Cassazione Civile, Ordinanza n. 15689/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una società, poi fallita, contro una banca per ottenere la declaratoria di nullità di un contratto di conto corrente e di più rapporti di anticipazione/apertura di credito, con conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda. In appello, nel frattempo, la banca originaria era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rapporto processuale era proseguito nei confronti della curatela e dell'istituto che aveva acquisito il ramo d'azienda. La corte d'appello ha ritenuto che il contenzioso rientrasse tra le passività cedute, perché la lite era già pendente alla data del contratto di cessione, e ha quindi affermato la legittimazione passiva dell'istituto cessionario, condannandolo al pagamento degli interessi sulla somma già liquidata in primo grado. Il ricorso per cassazione dell'istituto di credito cessionario deduceva: 1) violazione degli artt. 81 e 111 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse riconosciuto la sua legittimazione passiva pur escludendo la titolarità dei rapporti contrattuali; 2) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1365 c.c., contestando l'interpretazione del contratto di cessione, in particolare l'assunto che il solo criterio dirimente fosse la pendenza della lite alla data di esecuzione, senza considerare anche se il contenzioso fosse riferito a rapporti effettivamente ceduti o meno. Il resistente ha sostenuto invece che il contenzioso, essendo già pendente alla data della cessione, fosse incluso nel perimetro trasferito e che l'istituto cessionario dovesse quindi subentrare nella posizione sostanziale e processuale della banca cedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso su entrambi i motivi. Ha ritenuto che il contratto di cessione, letto alla luce del d.l. n. 99/2017 e dei criteri di ermeneutica contrattuale, non consenta di fondare il subentro del cessionario sulla sola pendenza della lite alla data della cessione. Per i rapporti bancari già estinti prima del 26 giugno 2017, occorre anche che le relative passività derivino da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria in concreto trasferita e non semplicemente all'attività bancaria in astratto. Poiché la sentenza impugnata aveva invece ritenuto sufficiente il solo dato temporale, la Corte l'ha cassata. Il testo fornito si interrompe dopo l'enunciazione della cassazione, ma dal contenuto emerge che la decisione ha favorevolmente inciso sulla posizione dell'istituto ricorrente, escludendone la legittimazione passiva per quei rapporti estinti e qualificando la lite come rientrante nel "Contenzioso escluso".
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dalla società poi fallita.
art. 702-ter c.p.c.
richiamato per l'ordinanza resa dal tribunale in primo grado.
art. 81 c.p.c.
invocato nel primo motivo di ricorso in relazione alla legittimazione processuale/passiva.
art. 111 c.p.c.
richiamato nel primo motivo e discusso anche con riferimento alla successione nel processo e all'estromissione del cessionario.
art. 1362 c.c.
la Corte lo valorizza nel senso che il comportamento successivo delle parti può confermare l'interpretazione del contratto di cessione; il secondo accordo ricognitivo viene considerato come conferma dell'assetto negoziale già desumibile dal contratto.
art. 1363 c.c.
richiamato nel secondo motivo; la Corte interpreta le clausole del contratto di cessione in modo sistematico, coordinando passività incluse, escluse e contenzioso pregresso.
art. 1365 c.c.
richiamato nel secondo motivo; la Corte privilegia il significato oggettivo della dichiarazione negoziale e l'intenzione concretamente risultante dal testo contrattuale.
art. 1321 c.c.
il contratto di cessione è qualificato come espressione di autonomia negoziale e dunque come contratto in senso civilistico, pur con disciplina peculiare.
art. 2555 c.c.
richiamato per definire l'azienda come universitas di beni, rapporti, obblighi e diritti unificati dalla destinazione all'esercizio dell'impresa.
art. 2741 c.c.
richiamato dal d.l. n. 99/2017, che consente esclusioni dalla cessione anche in deroga al principio della responsabilità patrimoniale generica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta violazione delle norme sulla legittimazione processuale/passiva.
art. 374, comma 2, c.p.c.
evocato nel ragionamento sulla rimessione alle Sezioni Unite e sulla rilevanza della questione.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per affermare che la funzione nomofilattica spetta anche alle sezioni semplici.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per i depositi di memoria nel procedimento in camera di consiglio.
art. 3 d.l. n. 99 del 2017
norma centrale: rimette ai commissari liquidatori e al cessionario la determinazione del perimetro della cessione entro limiti inderogabili; le controversie relative ad atti o fatti anteriori alla cessione, sorte successivamente, restano in ogni caso escluse; il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro contrattualmente determinato.
art. 52, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 180 del 2015
richiamato dal d.l. n. 99/2017 come fonte delle passività comunque escluse.
art. 58 TUB
richiamato nel quadro normativo del trasferimento di rapporti bancari e delle deroghe previste dal d.l. n. 99/2017.
art. 90, comma 2, TUB
richiamato nel quadro delle esclusioni e deroghe applicabili alla cessione.
Massime di principio
- Quando la legge affida a un successivo contratto la concreta delimitazione del perimetro di una cessione aziendale, la verifica della legittimazione passiva del cessionario va compiuta primariamente sulla base dell'interpretazione del contratto, non del solo dato normativo astratto.
- In un contratto di cessione di azienda bancaria, la clausola che richiede che le passività derivino da rapporti "inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria" non può essere letta come mero richiamo all'attività bancaria in astratto: occorre un riferimento alla concreta funzionalità del rapporto trasferito rispetto all'impresa del cessionario.
- La pendenza di una lite alla data della cessione non è, da sola, criterio sufficiente per includere nel perimetro ceduto una passività riferita a un rapporto già estinto; serve anche che la passività rientri nel novero dei rapporti effettivamente trasferiti secondo le clausole contrattuali.
- Le disposizioni contrattuali sul "contenzioso pregresso" e sul "contenzioso escluso" vanno lette in modo sistematico: le formule esemplificative non prevalgono sulla clausola generale che delimita le passività trasferite.
- Nel giudizio di legittimità, quando la censura investe l'interpretazione di un contratto avente portata generale e destinato a regolare una pluralità di rapporti, la Corte può procedere a una lettura diretta delle clausole secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., verificando l'osservanza dei criteri ermeneutici.
- Il comportamento successivo delle parti, specie se formalizzato in un accordo ricognitivo, può essere utilizzato come elemento confermativo dell'interpretazione già desumibile dal testo contrattuale, ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c.
- Per i rapporti bancari già estinti prima della cessione, la successione del cessionario nella posizione sostanziale e processuale del cedente non opera automaticamente in base alla sola anteriorità della lite, ma solo se la passività sia effettivamente compresa nel programma negoziale di trasferimento.
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