Cassazione Civile, Ordinanza n. 09563/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Una società creditrice, munita di un credito per servizi resi e in possesso di decreto ingiuntivo, ha agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace la vendita con cui una società debitrice aveva trasferito al figlio di uno dei soci il proprio unico immobile, a prezzo ritenuto non di mercato, con pagamento dilazionato in più rate, senza interessi e senza ipoteca. Il compratore ha resistito sostenendo che l'operazione era stata preceduta da un preliminare del 2009, che vi erano stati versamenti di acconti e lavori di ristrutturazione dell'immobile, e che parte del prezzo era stata corrisposta anche dopo il definitivo. I giudici di merito hanno accolto la revocatoria ritenendo che, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, fosse sufficiente il dolo generico del debitore e che la consapevolezza del terzo acquirente potesse desumersi dal rapporto di parentela con un socio della venditrice. Il ricorrente ha quindi denunciato violazione dell'art. 2901 c.c. e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che, per gli atti anteriori al credito, occorresse invece la dolosa preordinazione in funzione del futuro credito e, per l'atto oneroso, la partecipazione fraudolenta del terzo, non desumibile dal solo vincolo familiare; ha inoltre proposto motivi ulteriori su spese e criteri di liquidazione, poi assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, non basta la mera consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, ma è necessaria la dolosa preordinazione dell'atto in funzione del futuro debito, oltre alla conoscenza di tale intento da parte del terzo acquirente nell'ipotesi di atto a titolo oneroso. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda applicando tale criterio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Per gli atti anteriori al sorgere del credito è richiesta la dolosa preordinazione dell'atto in funzione del futuro debito; se l'atto è a titolo oneroso, occorre anche la conoscenza, da parte del terzo, di tale intento specificamente pregiudizievole.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sui presupposti della revocatoria e sulla prova del pagamento del prezzo.
art. 2729 c.c.
Richiamato in relazione all'uso delle presunzioni per dimostrare i presupposti soggettivi della revocatoria.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, in tema di spese di lite.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, in tema di compensazione o regolazione delle spese.
art. 102 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, in tema di litisconsorzio necessario.
D.M. n. 55 del 2014
Richiamato nel terzo motivo, poi assorbito, in materia di liquidazione dei compensi professionali.
Massime di principio
- In tema di azione revocatoria ordinaria, se l'atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, non è sufficiente la mera consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio ai creditori: occorre la dolosa preordinazione dell'atto in funzione del futuro credito, cioè un intento specificamente orientato a compromettere la garanzia patrimoniale.
- Quando l'atto anteriore al credito è a titolo oneroso, il terzo deve essere consapevole non solo della diminuzione patrimoniale del debitore, ma della specifica preordinazione fraudolenta dell'atto rispetto al futuro credito oggetto di tutela.
- La prova della partecipazione fraudolenta del terzo e della dolosa preordinazione del debitore può essere fornita anche per presunzioni, ma tali presunzioni devono essere coerenti con il paradigma corretto dell'art. 2901 c.c. e non possono ridursi a meri indici generici, come il solo rapporto di parentela.
- Se il giudice di merito applica il criterio del dolo generico invece di quello del dolo specifico richiesto per gli atti anteriori al credito, la decisione è censurabile in cassazione per violazione di legge.
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