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Sentenza

Sentenza n. 3510/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202505016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato ha impugnato il diniego adottato dalla Questura di Bologna in ragione di una condanna irrevocabile a un anno e quattro mesi di reclusione per tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dal numero delle persone coinvolte. Il TAR ha respinto il ricorso, rilevando sia la gravità del reato sia la mancata presentazione dell’interessato, nonostante la sollecitazione della Questura, per il completamento dell’iter mediante rilievi fotodattiloscopici. In appello sono stati dedotti due motivi: la mancata presentazione al fotosegnalamento non avrebbe potuto essere considerata indice di mancato inserimento sociale; inoltre, il reato non sarebbe stato grave, tenuto conto della pena contenuta, dell’unicità dell’episodio e della lunga permanenza in Italia. L’appellante ha anche evidenziato la propria attività lavorativa e la durata ultradecennale del soggiorno.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha affermato che il diniego o la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possono fondarsi automaticamente sulla mera esistenza di condanne penali, ma richiedono una valutazione della pericolosità sociale adeguatamente motivata e basata su una pluralità di elementi, tra cui la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Nel caso concreto, tuttavia, la valutazione dell’Amministrazione è stata ritenuta legittima, poiché ha considerato la tipologia e le concrete modalità del reato, consistente in un tentativo di furto aggravato rimasto incompiuto solo per l’intervento della Polizia. La documentazione relativa al lavoro non è stata ritenuta sufficiente a superare gli elementi ostativi, non essendo state dimostrate ulteriori circostanze significative del percorso di integrazione. In ogni caso, con valore dirimente, il titolo richiesto non avrebbe potuto essere rilasciato perché l’interessato, pur sollecitato, non si era mai presentato per i rilievi fotodattiloscopici prescritti dall’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 286/1998, rendendo impossibile il completamento dell’iter. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 56, 110, 624-bis, commi 1 e 3, c.p.

    Le disposizioni penali individuano i reati per i quali è intervenuta la condanna irrevocabile, qualificati come tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dal numero delle persone coinvolte.

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 286/1998

    La mancata presentazione dell’interessato per i rilievi fotodattiloscopici previsti dalla procedura impedisce il completamento dell’iter e il rilascio o aggiornamento del titolo richiesto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati.

Massime di principio

  • Il diniego o la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possono essere adottati in via automatica per la sola esistenza di una condanna penale; l’Amministrazione deve formulare un concreto giudizio di pericolosità sociale e motivarlo mediante una valutazione complessiva della posizione dello straniero.
  • Nel giudizio sulla pericolosità sociale del soggiornante di lungo periodo, l’Amministrazione può attribuire rilievo alla tipologia del reato e alle sue specifiche modalità fattuali, anche quando la pena applicata sia relativamente contenuta, purché la valutazione sia inserita in una motivazione non meramente automatica.
  • La durata del soggiorno e gli elementi di integrazione sociale, familiare e lavorativa devono essere considerati nell’ambito della tutela rafforzata riconosciuta ai soggiornanti di lungo periodo, ma la produzione di documentazione lavorativa non impone il rilascio del titolo se non dimostra un percorso di integrazione complessivo idoneo a superare gli elementi ostativi.
  • La mancata presentazione dello straniero, nonostante la convocazione o sollecitazione dell’Amministrazione, per gli adempimenti fotodattiloscopici prescritti dalla procedura rende impossibile il completamento dell’istruttoria e può costituire ragione autonoma e dirimente per il mancato aggiornamento o rilascio del permesso di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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