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Sentenza

Sentenza del 29/11/2017 n. 28570 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione tributaria centrale sostenendo la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38. Secondo l'Ufficio, la domanda di rimborso dell'eccedenza d'imposta era soggetta, nel testo vigente all'epoca, al termine di decadenza di diciotto mesi decorrente dal versamento indebito e doveva quindi essere considerata tardiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, correggendo tuttavia la motivazione della sentenza impugnata. Ha stabilito che il termine applicabile era effettivamente quello di diciotto mesi previsto dal D.P.R. n. 602/1973, art. 38, e non quello quinquennale richiamato dalla Commissione. Il termine decorreva però dal versamento indebito effettuato dalla società il 20 luglio 1983, cioè dal pagamento duplicato conseguente all'omessa indicazione, nella dichiarazione Mod. 760/83, delle ritenute già versate dal sostituto d'imposta. L'istanza di rimborso dell'11 settembre 1984 era quindi tempestiva. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 2.800, oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento dell'eccedenza d'imposta

    La richiesta di rimborso è soggetta al termine di diciotto mesi previsto dalla norma vigente al momento dei fatti. Il termine decorre dal versamento indebito o eccedente, non necessariamente dal momento in cui si sono formate le ritenute d'acconto.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    Il richiamo a tale disposizione è stato ritenuto erroneo, poiché la disciplina specifica applicabile alla richiesta di rimborso era quella dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

  • Art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo risulta conforme al diritto, anche se fondato su una motivazione giuridicamente errata.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato dall'Agenzia delle Entrate quale motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • In materia di rimborso tributario occorre individuare la disciplina speciale applicabile e rispettare il relativo termine decadenziale, senza fare affidamento su termini generali o su norme non pertinenti.
  • Quando il contribuente versa due volte la stessa imposta, il termine per chiedere il rimborso decorre, in linea generale, dal pagamento indebito che determina l'eccedenza, non dal precedente versamento effettuato dal sostituto d'imposta.
  • L'omessa indicazione in dichiarazione di ritenute già subite può determinare un versamento duplicato; tale errore non elimina il diritto al rimborso, purché la domanda sia presentata entro il termine previsto dalla legge.
  • Una sentenza può essere confermata nel dispositivo anche quando la motivazione è errata, se il giudice superiore può correggerla individuando una diversa ragione giuridica che conduce allo stesso risultato.

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