Sentenza n. 269/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva dell'invito n. 183426/2021 datato 09/12/2021 e dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale n. 2463/2022 datato 08/01/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: invito a produrre la documentazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale e successivo accertamento dell'inosservanza, con sospensione dal servizio e dalla retribuzione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'invito del 9 dicembre 2021 e l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale dell'8 gennaio 2022, chiedendone l'annullamento, la reintegrazione in servizio e il risarcimento delle retribuzioni non percepite; in subordine, ha chiesto il riconoscimento dell'assegno alimentare. Ha dedotto: violazione dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, come modificato dal d.l. n. 172/2021, e delle disposizioni applicative della Guardia di Finanza, sostenendo che l'invito e la sospensione fossero stati adottati durante un periodo di congedo e prima dell'emanazione della circolare del Comando Generale; violazione dell'art. 2, comma 3, del d.l. n. 172/2021; violazione dell'art. 32 Cost. e illegittimità costituzionale della disciplina sull'obbligo vaccinale; contrasto con la direttiva 2000/78/CE e con l'art. 14 CEDU; illegittimità della circolare esplicativa della Guardia di Finanza per violazione dell'art. 920 del d.lgs. n. 66/2010 e della normativa sull'obbligo vaccinale, nella parte in cui escludeva anche l'assegno alimentare. Il ricorrente aveva ricevuto una prima dose, aveva successivamente utilizzato il green pass da tampone, non aveva trasmesso la documentazione relativa alla seconda dose e aveva rappresentato esigenze di differimento non comprovate da una certificazione rilasciata da un medico avente i requisiti prescritti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che l'obbligo vaccinale per il personale delle Forze Armate discendesse dalla mera appartenenza alla categoria individuata dal legislatore e non fosse subordinato all'effettivo svolgimento del servizio, sicché il periodo di congedo non costituiva causa esimente. Ha considerato legittimo l'invito dell'Amministrazione, poiché questa era già consapevole dello stato vaccinale dell'interessato e gli aveva chiesto di produrre la documentazione necessaria; la successiva circolare applicativa non incideva sulla legittimità dell'attività svolta. La certificazione di differimento o esenzione prodotta non era idonea, non provenendo da un medico munito dei requisiti previsti dalla disciplina sanitaria. Le censure costituzionali ed eurounitarie sono state ritenute infondate: l'obbligo vaccinale è stato giudicato espressione di un ragionevole e non sproporzionato bilanciamento tra autodeterminazione individuale, tutela della salute collettiva e sicurezza dei soggetti vulnerabili, in conformità agli orientamenti della Corte costituzionale, della Corte EDU e della giurisprudenza amministrativa. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione è stata ritenuta conseguenza dell'inadempimento all'obbligo vaccinale e dell'impossibilità temporanea di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali. È stata esclusa anche la spettanza dell'assegno alimentare: la relativa disciplina prevista per sospensioni penali o disciplinari non è comparabile, poiché in tali ipotesi la sospensione è disposta dal datore di lavoro in via cautelare, mentre nel caso dell'obbligo vaccinale l'inattività deriva dalla scelta del lavoratore di non adempiere alle condizioni di sicurezza richieste. Conseguentemente è stata respinta anche la domanda risarcitoria. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.l. n. 44/2021
la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati
L'obbligo vaccinale non è subordinato all'effettivo e attuale svolgimento del servizio né viene meno durante l'assenza dal lavoro.
art. 4-ter d.l. n. 44/2021
L'obbligo vaccinale è esteso al personale delle Forze Armate in ragione della mera appartenenza alla categoria individuata dalla legge; la sua inosservanza legittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
art. 2, comma 3, d.l. n. 172/2021
Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di accertamento dell'obbligo vaccinale; il TAR non ha ravvisato violazioni nella procedura seguita dall'Amministrazione.
art. 32 Cost.
La disciplina dell'obbligo vaccinale costituisce un ragionevole e non sproporzionato bilanciamento tra diritto individuale alla salute, autodeterminazione e tutela della salute collettiva.
direttiva 2000/78/CE
Il TAR non ha ravvisato una violazione del divieto di discriminazione e della parità di trattamento nella sospensione del personale non vaccinato.
art. 14 CEDU
La disciplina nazionale non è stata ritenuta discriminatoria né incompatibile con la tutela convenzionale, alla luce della finalità di contenimento del contagio e protezione dei soggetti vulnerabili.
art. 920 d.lgs. n. 66/2010
La disciplina dell'assegno alimentare prevista per altre ipotesi di sospensione non si applica alla sospensione determinata dall'inosservanza dell'obbligo vaccinale.
art. 2087 c.c.
Richiamato, secondo la giurisprudenza costituzionale condivisa dal TAR, quale fondamento dell'obbligo datoriale di sicurezza connesso alla sospensione del lavoratore non vaccinato.
artt. 18, 20 e 279 d.lgs. n. 81/2008
Le disposizioni sono richiamate per qualificare gli obblighi di sicurezza del datore e del lavoratore nel contesto dell'obbligo vaccinale.
art. 82 d.P.R. n. 3/1957
L'assegno alimentare previsto per sospensioni cautelari connesse a procedimenti penali o disciplinari non costituisce un tertium comparationis idoneo rispetto alla sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale.
Massime di principio
- Per il personale appartenente alle categorie soggette all'obbligo vaccinale, l'obbligo discende dalla mera appartenenza alla categoria legislativamente individuata e non è escluso dall'assenza dal servizio, dal congedo o dalla mancata concreta esposizione lavorativa nel periodo di vigenza dell'obbligo.
- La sospensione dal servizio e dalla retribuzione del dipendente che non adempie all'obbligo vaccinale costituisce conseguenza dell'impossibilità temporanea di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali e adempimento dell'obbligo datoriale di sicurezza, non una sanzione disciplinare.
- La certificazione di differimento o esenzione dall'obbligo vaccinale è idonea soltanto se rilasciata da un medico e secondo i requisiti formali e sostanziali prescritti dalla disciplina sanitaria applicabile.
- La mancata corresponsione dell'assegno alimentare al dipendente sospeso per inosservanza dell'obbligo vaccinale non viola la disciplina delle sospensioni cautelari o disciplinari, poiché le diverse fattispecie non sono comparabili: nelle seconde l'inattività dipende da una scelta provvisoria dell'Amministrazione, nella prima dalla mancata adesione del lavoratore alle condizioni di sicurezza necessarie per la prestazione.
- L'obbligo vaccinale può legittimamente limitare l'autodeterminazione individuale quando sia previsto dalla legge e risulti funzionale, ragionevole e proporzionato alla tutela della salute collettiva e dei soggetti vulnerabili.
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