Sentenza n. 7/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione: a) del Decreto di assegnazione ore di sostegno del 28/07/2025, ricevuto da questa difesa in data 2/10/2025, con il quale la Dirigente Scolastico dell’I.T.T.S. “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunno -OMISSIS- di n. 18 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026; b) d’ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale; in via cautelare ed urgente, per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (30 ore settimanali);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno scolastico per l'anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui l'istituto scolastico aveva assegnato al minore 18 ore settimanali di sostegno, chiedendo l'annullamento dell'atto e l'accertamento del diritto a un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico, indicato in 30 ore settimanali, previa valutazione delle concrete esigenze risultanti dalla Diagnosi Funzionale. È stata inoltre richiesta una misura cautelare provvisoria. Dopo l'accoglimento della tutela cautelare monocratica, l'amministrazione scolastica ha integrato progressivamente le ore di sostegno, assicurando la copertura dell'orario scolastico; il PEI per l'anno 2025/2026 ha dato atto dell'effettiva assegnazione delle ore previste, indicate in 33 ore settimanali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., poiché l'istituto scolastico si è conformato alla misura cautelare e ha integrato le ore di sostegno in favore del minore. Il giudice ha ritenuto configurabile la soccombenza virtuale dell'amministrazione e, per tale ragione, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati personali e sanitari ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
decisione in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È richiamato in relazione all'avviso alle parti circa la possibile improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia sull'assegnazione delle ore di sostegno dopo l'integrale soddisfazione della pretesa.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle altre norme sulla protezione dei dati, quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali e sanitari.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Prevede le modalità di oscuramento dei dati personali nelle decisioni giudiziarie.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di trattamento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Il ricorso contro l'assegnazione insufficiente delle ore di sostegno diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio e anche in esecuzione di una misura cautelare, l'amministrazione assicura integralmente la copertura oraria richiesta e viene così meno l'utilità concreta della pronuncia.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non impedisce al giudice di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione quando la condotta amministrativa successiva abbia determinato il venir meno dell'interesse alla decisione.
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