Cassazione Penale, Sentenza n. 34165/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Venezia che, in seguito ad annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, ha disposto la confisca dei beni nella disponibilità dell'imputato per l'importo di euro 51.894,04. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 603-bis, comma 2, c.p. e dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000 nonché omessa o insufficiente motivazione nella parte in cui è stata disposta la confisca in assenza di prova del profitto del reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che il G.u.p. avesse colmato la precedente carenza motivazionale evidenziata dall'annullamento della Quarta Sezione, illustrando i criteri di quantificazione del profitto in relazione al reato ai sensi dell'art. 603-bis c.p. Si è ritenuto che il ricorrente non abbia specificamente confutato la trama argomentativa della decisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, all'onere di sostenere le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa e in favore della Cassa delle Ammende, della somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 603-bis c.p.
La Corte rileva che il G.u.p. ha applicato i criteri di quantificazione del profitto del reato stabiliti dall'art. 603-bis e ha fornito idonea motivazione a supporto della confisca; dunque la misura patrimoniale è risultata adeguatamente motivata.
art. 603-bis, comma 2 c.p.
Il comma è richiamato con riferimento ai criteri di quantificazione del profitto; la Corte ritiene che il G.u.p. abbia rispettato le indicazioni normative nella determinazione dell'importo confiscato.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
La censura relativa a questa norma è stata ritenuta generica dal ricorrente e non sviluppata; la decisione non è stata ritenuta viziata per violazione di tale disposizione alla luce della motivazione integrata.
art. 616 c.p.p.
Applicato per l'onere delle spese del procedimento: la Corte dispone che il ricorrente sostenga le spese, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., essendo il ricorso inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per valutare la sussistenza della responsabilità nella determinazione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto assente la colpa grave del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La mera allegazione generica di violazione di legge o difetto di motivazione è insufficiente: il ricorrente deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice che ha quantificato il profitto e indicare punti concreti di vizi o lacune.
- Se la Cassazione annulla con rinvio per carenza motivazionale, il giudice di rinvio può integrare la motivazione; tale integrazione, se adeguata e dettagliata, rende inammissibili ulteriori censure generiche sullo stesso punto.
- Nei casi di patteggiamento, l'accertamento della responsabilità può essere utilizzato per valutare la confisca del profitto del reato, purché la quantificazione sia motivata secondo i criteri di legge (art. 603-bis).
- L'art. 616 c.p.p. comporta l'onere per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso: bisogna considerare il rischio di essere condannati alle spese se il ricorso non è fondato o è procedimentalmente inammissibile.
- La Corte può disporre, anche in assenza di colpa grave, un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende quando valuta la consistenza della causa di inammissibilità, conformandosi ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale.
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