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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39797/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva confermato il decreto del GIP di rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente denunciava: 1) illegittima dichiarazione di inammissibilità della memoria depositata il 28/03/2022 ritenuta reiterativa, mentre conteneva richiami a intercettazioni ritenute decisive per provare la sua innocenza; 2) mancata valutazione delle dichiarazioni liberatorie del coindagato Liguori e dell'interrogatorio del coindagato del 16/02/2022, sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto acquisirlo d'ufficio; 3) mancata spiegazione della rilevanza di alcune chiamate e della zoppia del ricorrente rispetto al ruolo contestato (organizzatore vs esecutore). La difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale della libertà avesse adeguatamente motivato il provvedimento considerando le doglianze della difesa e le reiterate dichiarazioni del coindagato Liguori già esaminate in precedenti impugnazioni. Il ricorrente non ha indicato elementi nuovi o differenti rispetto a quelli già valutati dal giudice territoriale; la memoria del 28/03/2022 è stata considerata generica e priva di specificazione delle novità. Il provvedimento di merito ha inoltre evidenziato elementi qualificanti: contatti telefonici intensi attribuiti all'organizzazione della rapina, illogicità delle dichiarazioni liberatorie del coindagato non superate dalle successive dichiarazioni e contraddizioni con altre dichiarazioni di soggetti coinvolti. La zoppia non escludeva un ruolo organizzativo e la mancata acquisizione del verbale era imputabile alla scelta difensiva di non depositarlo. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Richiamata la modalità di trattazione del ricorso secondo le forme previste dalla norma (procedure speciali adottate nel periodo emergenziale); la Corte rileva la regolarità della trattazione.

  • Art. 616 c.p.p.

    Applicato per condannare il ricorrente alle spese processuali e al rimborso in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; utilizzata per giustificare la sanzione economica di euro 3.000,00.

  • Art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (comma 1-bis)

    Dispositivo richiamato per gli adempimenti relativi all'eventuale mancata rimessione in libertà e per la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario; la cancelleria è incaricata di trasmettere copia del provvedimento al carcere.

  • Art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (comma 1-ter)

    Richiamato per gli ulteriori adempimenti di cancelleria da svolgere nei confronti dell'istituto penitenziario.

  • Giurisprudenza (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca)

    Richiamata per chiarire che l'inammissibilità del ricorso impedisce rilevare questioni come la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata; principio richiamato a supporto della decisione.

Massime di principio

  • Se la difesa ripropone argomentazioni già esaminate e rigettate in precedenti gradi senza indicare elementi nuovi o specifiche novità probatorie, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per mera reiterazione.
  • Documenti e atti in possesso della parte che non vengono depositati in giudizio restano una scelta della difesa: il giudice non è obbligato ad acquisirli d'ufficio quando la parte non li ha posti in evidenza nel fascicolo.
  • Per sfondare una valutazione cautelare consolidata è necessario indicare chiaramente quali elementi nuovi, concreti e rilevanti non sono stati considerati dal giudice oppure spiegare in che modo i nuovi atti modificherebbero la valutazione del rischio processuale o del pericolo di fuga/altresì dei gravi indizi.
  • Contraddizioni e illogicità nelle dichiarazioni del coindagato possono essere ritenute insufficienti a modificare il giudizio cautelare se il Tribunale ritiene che siano già state vagliate e che permangano altri elementi indizianti (contatti telefonici, altre dichiarazioni).
  • Una menomazione fisica (es. zoppia) non esclude automaticamente la responsabilità penale né la partecipazione in ruoli diversi dall'esecuzione materiale; i giudici valutano la compatibilità tra limitazioni fisiche e ruoli organizzativi o direttivi.
  • Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende; occorre valutare la fondatezza e la novità degli argomenti prima di proporre impugnazioni per evitare sanzioni economiche.

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