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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32974/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, n.7 c.p. (esposizione alla pubblica fede) relativa al furto di una bicicletta elettrica, sostenendo che la bicicletta era stata lasciata in sosta prolungata dal gestore del locale (persona offesa) e quindi non esposta alla pubblica fede. Contestava inoltre carenza di motivazione e una presunta inversione dell'onere della prova da parte del giudice nella valutazione della brevità o durata della sosta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse: il motivo impugnatorio riguardava solo la sussistenza dell'aggravante e non la sussistenza del quadro indiziario né delle esigenze cautelari che avevano giustificato la convalida dell'arresto e l'applicazione dell'obbligo di presentazione alla P.G. La Corte ha ricordato che, in caso di arresto in flagranza con convalida per reato richiamato dall'art. 381, comma 2 c.p.p., opera l'art. 391, comma 5 c.p.p., che consente l'adozione di misure coercitive anche al di fuori dei normali limiti edittali; così la presenza o meno dell'aggravante non aveva incidenza sulla legittimità della misura personale adottata. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, n.7, cod. pen.

    La norma è stata oggetto della censura (aggravante per esposizione alla pubblica fede). La Corte non ha deciso sul merito della sussistenza dell'aggravante perché ha ritenuto la questione irrilevante ai fini della legittimità della misura de libertate adottata.

  • art. 391, comma 5, cod. proc. pen.

    se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274 cod. proc. pen., il giudice, quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, può disporre l'applicazione di una misura coercitiva, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280

    La Corte ha richiamato questa disposizione per affermare che, in presenza di convalida d'arresto per i delitti indicati dall'art. 381, comma 2, la misura cautelare personale (anche non custodiale) puo' essere applicata fuori dai normali limiti edittali; pertanto la contestazione dell'aggravante non incide sulla legittimità della misura adottata.

  • art. 381, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento per i reati che consentono l'arresto facoltativo in flagranza e, insieme all'art. 391, comma 5, legittimano l'adozione di misure cautelari anche al di fuori dei limiti ordinari.

  • art. 274, cod. proc. pen.

    Norma richiamata come limite ordinario dei presupposti per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ha osservato che l'art. 391, comma 5, consente di derogare a tali limiti nei casi previsti.

  • art. 280, cod. proc. pen.

    Richiamato insieme alle altre norme sui limiti delle misure cautelari; la deroga prevista dall'art. 391, comma 5, permette l'applicazione di misure anche se i limiti edittali previsti dall'art. 280 non sono raggiunti.

  • art. 303, comma 1, lett. a), n.1, cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento al termine minimo di durata della fase cautelare da prendere in considerazione per la misura non custodiale: il termine di riferimento rimane quello minimo previsto dall'articolo, con eventuale raddoppio ex art. 308.

  • art. 308, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per il raddoppio del termine di durata in relazione alla fase procedimentale di riferimento.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente all'inammissibilità del ricorso.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.137

    Citata per confermare la legittimità costituzionale dell'art. 391, comma 5, e il principio che consente di non rilasciare l'arrestato quando le specifiche esigenze cautelari lo giustificano, anche se le soglie edittali ordinarie sono più basse.

Massime di principio

  • Un'impugnazione in Cassazione contro un provvedimento de libertate è inammissibile per carenza di interesse se contesta solo la configurabilità di aggravanti che non incidono sulla sussistenza del quadro indiziario o sulle esigenze cautelari che giustificano la misura.
  • In caso di arresto in flagranza con convalida per reati ricompresi nell'art. 381 c.p.p., opera l'art. 391, comma 5 c.p.p.: il giudice può applicare misure coercitive anche al di fuori dei limiti edittali ordinari, per cui la mancata prova di un'aggravante non rende automaticamente illegittima la misura personale adottata.
  • La valutazione sulla natura 'esposta alla pubblica fede' di un bene (art. 625, n.7 c.p.) riguarda il profilo della responsabilità penale e le circostanze del fatto: se la sua prova non ricade sulla legittimità della misura cautelare adottata, la contestazione di tale aggravante va svolta nel merito del procedimento penale e non in un impugnazione de libertate priva di interesse.
  • L'onere della prova delle aggravanti resta dell'accusa; tuttavia, nelle impugnazioni de libertate il rilievo della prova diventa irrilevante quando l'esito della verifica non ha ripercussioni sulla misura cautelare adottata.
  • Chi propone ricorso privo di reale incidenza sulla misura de libertate rischia la condanna alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende: valutare preventivamente l'interesse concreto all'impugnazione.

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