Cassazione Civile, Sentenza n. 3269/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
i ricorrenti contestavano che i documenti prodotti a dimostrazione del diritto (certificati e diplomi di corsi di specializzazione) non fossero stati depositati tempestivamente nel giudizio di primo grado, né correttamente indicizzati: sostenevano che il cd. "raccoglitore nero" contenente tali documenti non fosse stato effettivamente allegato alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata il 29 giugno 2010, con la conseguente inutilizzabilità dei documenti in causa.
La decisione
la Corte di legittimità ha ritenuto i motivi fondati, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna per nuovo esame e per le spese. La Corte ha rilevato che la seconda memoria recava il timbro di deposito del 29/06/2010 e conteneva una tabella riassuntiva dei documenti; la successiva annotazione di deposito al 10/01/2011 risultava riconducibile a esigenze logistiche e a un trasferimento di cancelleria e non prova che il deposito sia avvenuto tardivamente. Inoltre l'assenza della firma del cancelliere sull'indice non rende automaticamente irrituale la produzione: in caso di contestazione la parte deve solo fornire la prova della produzione, anche indirettamente (ex actis), e qui risultava altresì che le amministrazioni convenute avevano implicitamente accettato la documentazione depositandone copia. Infine la Corte ha richiamato il principio per cui le risultanze istruttorie, comunque acquisite e indipendentemente dalla parte che le ha prodotte, concorrono alla formazione del convincimento del giudice.
Norme richiamate
art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2
richiede che la produzione documentale indicata nella seconda memoria sia tempestiva e allegata; la Corte ha ritenuto provato il tempestivo deposito della memoria e della tabella documentale (timbro 29/06/2010), con conseguente ammissibilità dei documenti
art. 183 c.p.c., comma 6, n. 3
riguarda la terza memoria (prova contraria); la Corte ha osservato che, indipendentemente dalla parte che promuove la produzione, le risultanze istruttorie acquisite concorrono alla decisione del giudice
art. 115 c.p.c.
richiama criteri sulla valutazione della prova e sull'onere probatorio; la sentenza sottolinea che, in caso di contestazione formale, la parte deve fornire la prova della produzione documentale, anche con mezzi indiretti
art. 74 disp. att. c.p.c.
norma diretta a garantire il principio del contraddittorio nell'assunzione della prova; la Corte richiama che l'irregolarità della produzione non determina automaticamente l'inutilizzabilità del documento se la controparte non ha tempestivamente eccepito
art. 87 disp. att. c.p.c.
collegata alle modalità di formazione e deposito degli atti e dei documenti nel fascicolo; la Corte evidenzia la necessità di considerare le annotazioni di cancelleria e le certificazioni del cancelliere per valutare la tempestività
Cass. n. 27313 del 2018 (giurisprudenza)
riconosce che la prova della produzione documentale può risultare dagli atti e dal comportamento processuale anche in assenza di formale firma sul registro, consentendo la produzione se provata ex actis
Cass. n. 14661 del 2019 (giurisprudenza)
afferma che la documentazione irregolarmente prodotta può essere utilizzata se la controparte l'ha implicitamente accettata e non ha tempestivamente eccepito, evitando di ritenere violato il contraddittorio
Massime di principio
- La presenza del timbro di deposito sulla memoria che dichiara il contenuto documentale costituisce presunzione significativa della tempestiva produzione dei documenti.
- L'assenza di una firma del cancelliere o di una formale indicazione sul registro non invalida automaticamente la produzione: spetta alla parte avversaria contestarla e, in caso di contestazione, spetta alla parte che produce dimostrare (anche indirettamente) il deposito.
- Se la controparte produce gli stessi documenti, ciò costituisce un'accettazione implicita che rende utilizzabili i documenti anche se la loro produzione fosse stata formalmente irregolare.
- Le annotazioni nello "storico del fascicolo" e le certificazioni successive della cancelleria devono essere valutate congiuntamente per chiarire eventuali discrepanze sulle date di deposito (es. spostamenti logistici della cancelleria non dimostrano tardività).
- Il principio di acquisizione processuale implica che il giudice può valorizzare tutte le risultanze istruttorie acquisite, indipendentemente dalla parte che le ha prodotte, e formarne il convincimento.
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