Sentenza del 16/11/2017 n. 4740 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Dichiarazione dei redditi - Omessa presentazione - Violazione - Sussiste - Efficacia sanante del versamento imposte - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa violazione per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi è stata ritenuta sussistente. Il pagamento delle imposte non è stato considerato sufficiente a regolarizzare l'omissione, poiché non sostituisce l'obbligo dichiarativo né consente all'Amministrazione finanziaria di effettuare i controlli previsti dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Il contribuente sosteneva, o comunque invocava, che il pagamento delle imposte dovute fosse sufficiente a sanare la violazione. La decisione ha escluso tale efficacia sanante, rilevando che la dichiarazione costituisce un adempimento autonomo e obbligatorio, necessario per consentire all'Ufficio di controllare la corretta determinazione e liquidazione delle imposte.
Norme richiamate
Artt. 1 e seguenti del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
Disciplinano, sancendone l'obbligatorietà, le modalità d'invio e di presentazione della dichiarazione dei redditi.
La dichiarazione dei redditi è un obbligo autonomo rispetto al pagamento delle imposte. L'adempimento fiscale sostanziale, consistente nel versamento, non elimina la violazione formale e procedurale derivante dall'omessa dichiarazione.
Massime di principio
- Il pagamento delle imposte dovute non sostituisce automaticamente la presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Gli obblighi dichiarativi e quelli di versamento sono distinti: l'adempimento di uno non comporta necessariamente la regolarizzazione dell'altro.
- La dichiarazione è necessaria anche per permettere all'Amministrazione finanziaria di verificare la correttezza della liquidazione delle imposte.
- In caso di omissione, occorre verificare tempestivamente la possibilità di presentare una dichiarazione tardiva o di utilizzare gli strumenti di regolarizzazione previsti dalla normativa applicabile; il solo versamento non è normalmente sufficiente.
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