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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32659/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata che, poco prima, si era trasformata in società semplice ed era stata cancellata dal registro delle imprese. La società trasformata ha proposto reclamo e poi ricorso per cassazione contro la decisione della corte d'appello che aveva confermato il fallimento. Con i primi due motivi ha sostenuto che l'attività commerciale sarebbe cessata in data anteriore alla cancellazione, per scadenza della concessione del bingo, con conseguente sottrazione al fallimento; inoltre ha dedotto che la trasformazione in società semplice avrebbe impedito la dichiarazione di fallimento della nuova forma societaria e che vi sarebbe stata una novazione oggettiva del debito per effetto di una rateizzazione accordata dall'Erario. Con il terzo motivo ha censurato la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi del giudice ai fini della verifica dei requisiti dimensionali di non fallibilità, contestando l'affermazione secondo cui graverebbe sul debitore l'onere di provare la non fallibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla fallibilità dopo trasformazione in società semplice, affermando che il termine annuale di cui all'art. 10 l.fall. decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, evento che rende conoscibile ai terzi la cessazione dell'attività commerciale, e che la società di capitali trasformata in società semplice può essere dichiarata fallita entro un anno da tale cancellazione. Ha poi dichiarato inammissibile la doglianza sulla rateizzazione del debito perché volta a ottenere una rivalutazione del merito documentale. Infine ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull'istruttoria officiosa, ribadendo che i requisiti di non fallibilità devono essere provati dal debitore mediante bilanci regolarmente approvati e depositati, mentre il giudice può non considerare documenti inattendibili o irregolari. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di difese delle intimate; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l.fall.

    primo comma; secondo comma

    assoggetta al fallimento solo gli imprenditori che esercitano attività commerciale; i requisiti di non fallibilità devono essere provati dal debitore.

  • art. 5 l.fall.

    richiamato insieme agli altri articoli fallimentari come parametro di fallibilità e insolvenza.

  • art. 10 l.fall.

    primo comma; secondo comma

    il fallimento può essere dichiarato entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese; la cancellazione rilevante è quella che rende conoscibile ai terzi la cessazione dell'attività commerciale.

  • art. 15 l.fall.

    l'imprenditore deve depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi a fini della prova della non fallibilità.

  • art. 2249 c.c.

    primo comma; secondo comma

    la società a responsabilità limitata ha necessariamente oggetto commerciale; la società con oggetto diverso è regolata dalle norme sulla società semplice.

  • art. 2462 c.c.

    richiamati per identificare il regime della società a responsabilità limitata come società di capitali a struttura commerciale.

  • art. 2483 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 2462 ss. c.c. come disciplina della s.r.l.

  • art. 2498 c.c.

    la trasformazione conserva i diritti e gli obblighi del soggetto trasformato e comporta la prosecuzione dei rapporti anche processuali.

  • art. 2500-sexies c.c.

    consente la trasformazione di società di capitali in società di persone, con prosecuzione del rapporto sociale nel nuovo tipo.

  • art. 2495 c.c.

    richiamato per individuare la cancellazione come evento di estinzione della società di capitali.

  • art. 2312 c.c.

    richiamato quale disciplina dell'estinzione delle società di persone, in combinazione con l'art. 2495 c.c.

  • art. 2324 c.c.

    richiamato per le società in accomandita semplice nell'ambito della disciplina dell'estinzione.

  • art. 2195 c.c.

    la cessazione dell'attività commerciale comporta il venir meno dell'obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

  • art. 2135 c.c.

    richiamato per la sezione speciale del registro delle imprese dedicata agli imprenditori agricoli.

  • art. 2083 c.c.

    richiamato per la sezione speciale del registro delle imprese dedicata ai piccoli imprenditori.

  • art. 8 L. n. 580 del 1993

    istituisce l'ufficio del registro delle imprese presso ciascuna camera di commercio e disciplina la sezione speciale.

  • art. 2 d.P.R. n. 588 del 1999

    richiamato per la disciplina della sezione speciale del registro delle imprese.

  • art. 2 d.lgs. n. 228 del 2001

    richiamato per la sezione speciale del registro delle imprese.

  • art. 2435 c.c.

    i bilanci rilevanti ai fini della prova della non fallibilità sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La cancellazione dal registro delle imprese è il fatto formale da cui decorre, nei rapporti con i terzi, il termine annuale per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore o della società che abbia cessato l'attività commerciale; la prova di una cessazione anteriore non è opponibile ai terzi se la cancellazione è successiva e rende conoscibile la cessazione.
  • La trasformazione di una società di capitali in società semplice non elimina, di per sé, la possibilità di dichiararne il fallimento entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, poiché la trasformazione conserva diritti, obblighi e continuità soggettiva del rapporto societario.
  • La società che chieda di essere esclusa dal fallimento per dimensioni o requisiti di non fallibilità deve dimostrare tali presupposti con bilanci regolarmente approvati e depositati; il giudice può motivatamente disattendere documenti inattendibili, irregolari o non riferibili con certezza alla società.
  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la mera allegazione di una rateizzazione del debito o di documenti non idonei non basta a escludere l'insolvenza o i presupposti di fallibilità, se non risultano provati gli accordi, le garanzie richieste e i pagamenti eseguiti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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