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Sentenza

Sentenza n. 4805/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202403990

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. IV Ter, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio relativo a un fabbricato realizzato ex novo in area sottoposta a vincoli paesaggistici e archeologici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR deducendo violazione del d.lgs. 42/2004, della l. 308/2004, della l. 326/2003, del d.P.R. 380/2001 e della normativa regionale laziale, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contrasto tra atti amministrativi. Ha sostenuto che il manufatto fosse conforme agli strumenti urbanistici adottati dal Comune e condonabile, anche perché l’amministrazione aveva rilasciato la sanatoria edilizia per altro manufatto artigianale di sua proprietà e per manufatti di altri proprietari nella medesima area. Con un secondo motivo ha dedotto che, in presenza di vincoli paesaggistici e archeologici, il Comune avrebbe dovuto acquisire i pareri degli enti tutori prima di respingere l’istanza di condono. Ha inoltre sostenuto che i vincoli avessero natura relativa e fossero superabili secondo la normativa statale e regionale, nonché che la presenza di piani urbanistici attuativi vigenti consentisse la sanatoria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che l’abuso consisteva nella realizzazione ex novo, in assenza di permesso di costruire, di un fabbricato con nuova superficie e nuova volumetria su area sottoposta a vincolo paesaggistico. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 269/2003, le opere realizzate su immobili vincolati sono condonabili solo quando ricorrano congiuntamente le condizioni previste dalla norma, tra cui la conformità urbanistica, la natura di opera minore senza aumento di superficie e il previo parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; non sono invece sanabili le nuove costruzioni o gli interventi che abbiano prodotto nuova superficie o volumetria in area vincolata, anche se il vincolo comporta inedificabilità relativa. La Corte ha inoltre interpretato l’art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. Lazio n. 12/2004 come disposizione regionale più restrittiva, costituzionalmente legittima, che esclude la sanatoria delle opere abusive maggiori su immobili vincolati anche quando il vincolo sia sopravvenuto rispetto all’abuso. Il riferimento ai piani urbanistici attuativi vigenti non consente di ampliare l’ambito del condono statale né di rendere sanabili gli abusi maggiori; costituisce soltanto una deroga interna alla disciplina regionale e resta fermo il limite posto dalla normativa statale. La richiesta di acquisizione dei pareri degli enti tutori non poteva quindi condurre alla sanatoria, poiché l’opera era comunque radicalmente non condonabile. È stata esclusa anche la rilevanza delle precedenti sanatorie relative ad altri manufatti, aventi diversa natura e privi di incremento di superficie o volume. L’appellante è stato condannato alle spese processuali, liquidate in € 4.000 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003

    opere che siano “state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”

    Nel terzo condono la presenza dei vincoli impedisce la sanatoria delle opere maggiori e delle opere che abbiano prodotto nuova superficie o volumetria; sono ammissibili, alle ulteriori condizioni previste, soltanto opere minori, conformi urbanisticamente e assistite dal previo parere dell’autorità tutoria.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004

    “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive modifiche [...] non sono comunque suscettibili di sanatoria”

    La disposizione regionale introduce un regime più restrittivo di quello statale e rende non sanabili le opere abusive maggiori realizzate su immobili vincolati anche se il vincolo è sopravvenuto rispetto all’abuso.

  • art. 2, comma 1, l.r. Lazio n. 12/2004

    Il richiamo riguarda la generalità delle opere abusive, ma non può essere interpretato come estensione della sanatoria agli abusi maggiori in contrasto con i limiti fissati dalla normativa statale sul terzo condono.

  • art. 117 Cost.

    La Regione può specificare e rendere più rigorosa la disciplina statale del condono nell’esercizio delle proprie competenze concorrenti in materia di governo del territorio, senza ampliare l’ambito applicativo della sanatoria.

  • art. 134, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 42/2004

    I vincoli paesaggistici e archeologici gravanti sull’area rilevano ai fini dell’esclusione della sanatoria dell’opera abusiva maggiore.

Massime di principio

  • Nel regime del terzo condono edilizio, la realizzazione ex novo di una costruzione con nuova superficie o volumetria su area sottoposta a vincolo paesaggistico o ambientale impedisce la sanatoria, anche quando il vincolo determini un’inedificabilità soltanto relativa.
  • Le opere abusive realizzate in area vincolata possono essere sanate, nei limiti dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, solo se ricorrono congiuntamente i presupposti della anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, della conformità urbanistica, della natura minore dell’intervento senza incremento di superficie e del previo parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
  • Il legislatore regionale può introdurre una disciplina del condono più rigorosa di quella statale per tutelare valori paesaggistici, ambientali e archeologici, ma non può ampliare l’ambito applicativo della sanatoria statale.
  • Il riferimento ai piani urbanistici attuativi vigenti contenuto nella legislazione regionale laziale non consente di condonare abusi maggiori realizzati in area vincolata, poiché tale riferimento non deroga ai limiti sostanziali fissati dalla disciplina statale del terzo condono.
  • Quando l’opera è radicalmente non condonabile perché nuova costruzione con incremento di superficie o volumetria in area vincolata, l’acquisizione dei pareri degli enti tutori non può condurre all’accoglimento dell’istanza e non rende illegittimo il diniego fondato sulla non sanabilità dell’intervento.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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