Cassazione Penale, Sentenza n. 25292/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la condanna per evasione. Ha dedotto: (1) omissione o insufficiente motivazione circa l'esclusione della recidiva, chiedendo l'esclusione per la lontananza temporale dell'ultimo precedente (2011) e per l'occasionalità del reato; (2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondata sull'assenza di elementi positivamente valutabili e sulle dedotte "disagiate condizioni di vita" non adeguatamente considerate dal giudice
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: la sentenza impugnata non si è espressa sulla doglianza relativa all'esclusione della recidiva e la struttura argomentativa non consente di ritenere il motivo implicitamente rigettato. Perciò è stata disposta l'annullamento della sentenza limitatamente alla recidiva e il rinvio per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, sul solo punto della recidiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità: la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta logica e corretta nel non riconoscere le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivi concreti. È stata altresì dichiarata l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
La riforma di tale norma ha reso più stringenti i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: non è più sufficiente la sola assenza di precedenti; occorrono elementi di segno positivo che giustifichino la diminuzione della pena
art. 624 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare l'irrevocabilità della parte della sentenza relativa all'affermazione della responsabilità penale, anche quando annulla limitatamente ad altri profili (qui: la recidiva)
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022 (Guarnieri, Rv. 283489)
Richiamata a supporto del principio per cui, dopo la riforma, lo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
Massime di principio
- Il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi espressamente su ogni doglianza rilevante sul trattamento sanzionatorio (p.es. recidiva): l'omissione può costituire motivo di annullamento parziale in Cassazione
- Le deduzioni generiche circa le "disagiate condizioni di vita" sono insufficienti: per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche occorrono elementi positivi e specifici che il giudice possa valutare
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. l'assenza di precedenti non comporta automaticamente la diminuente: è necessario un giudizio positivo che evidenzi circostanze di segno favorevole
- La Cassazione può annullare limitatamente a profili di vizio e rinviare per nuovo giudizio su quel punto, lasciando irrevocabile la parte della sentenza che afferma la responsabilità penale secondo art. 624 c.p.p.
- Nelle impugnazioni che investono il trattamento sanzionatorio è essenziale che le parti deducano fatti e circostanze specifici; le argomentazioni vaghe o aspecifiche sono spesso dichiarate inammissibili
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