Sentenza del 19/02/2020 n. 445 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Processo - Ottemperanza - Cessata materia del contendere - Tempestiva attivazione del procedimento di rimborso - Spese del processo - Compensazione - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha ritenuto legittima la compensazione delle spese del processo di ottemperanza, considerando la tempestiva predisposizione da parte dell'amministrazione dell'iter di rimborso e i tempi tecnici necessari per l'erogazione. In pratica nessuna delle parti è stata condannata al pagamento integrale delle spese, che sono state compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Procedimento di ottemperanza promosso dal contribuente per ottenere l'esecuzione di una sentenza definitiva che imponeva il rimborso. L'amministrazione ha tempestivamente attivato l'iter per il rimborso, che tuttavia richiede tempi tecnici per l'erogazione e dipende dalla effettiva disponibilità finanziaria; il procedimento di ottemperanza si è concluso per cessata materia del contendere in ragione dell'attivazione del rimborso.
Norme richiamate
principio di compensazione delle spese di giudizio
Il giudice applica il potere di compensazione delle spese quando il processo si conclude per cessata materia del contendere e la parte resistente ha compiuto atti idonei e tempestivi (qui: attivazione dell'iter di rimborso), tenendo conto dei tempi tecnici e della disponibilità finanziaria.
norme e principi relativi al procedimento di ottemperanza e ai rimborsi tributari
La legittimità della compensazione è valutata alla luce del comportamento complessivo delle parti: l'attivazione tempestiva del procedimento amministrativo di rimborso può escludere la responsabilità integrale per le spese giudiziali nonostante la cessazione del contenzioso.
Massime di principio
- Se l'amministrazione attiva tempestivamente e documenta l'avvio dell'iter di rimborso, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere e compensare le spese del procedimento di ottemperanza.
- La valutazione giudiziale tiene conto dei tempi tecnici necessari per l'erogazione dei rimborsi e della effettiva disponibilità finanziaria dell'ente; la mera presenza di ritardi non immediatamente eliminabili non impone automaticamente la condanna alle spese.
- Per ottenere l'assegnazione delle spese a proprio favore, il ricorrente deve dimostrare che l'amministrazione non ha adottato tempestivamente misure idonee a dar esecuzione alla sentenza; la prova dell'avvio dell'iter di rimborso è determinante.
- La compensazione delle spese non attribuisce una vittoria piena a una delle parti ma riflette una valutazione di buona fede e tempestività dell'azione amministrativa; in situazioni analoghe è prudente raccogliere e produrre la documentazione dell'avvio delle procedure di rimborso.
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