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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37877/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 04/03/2024 con cui il GIP, su richiesta del Pubblico Ministero, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Davide Molteni con sentenza irrevocabile del 16/03/2014. Il ricorrente deduceva violazioni di legge (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.), richiamando in particolare l'art. 130 cod. pen. e gli artt. 666, comma 2, e 649 cod. proc. pen., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non poteva pronunciarsi nuovamente sulla stessa questione perché lo stesso ufficio aveva già emesso, il 30/09/2020, un provvedimento di rigetto non impugnato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia violato il principio di definitività delle decisioni non impugnate e non poteva riesaminare la stessa questione in assenza di un fatto nuovo giuridicamente rilevante. La motivazione richiama la giurisprudenza sul carattere definitivo dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione non impugnati e sulla possibilità di impugnare le decisioni che erroneamente dichiarano la pena come condonata, ai sensi degli artt. 672 e 667 cod. proc. pen.; in difetto di impugnazione la decisione assume carattere di irrevocabilità (ne bis in idem applicato, per quanto compatibile, in sede esecutiva).

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.

    Norma richiamata dal GIP come titolo per procedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; la Corte non discute la sussistenza delle condizioni materiali della norma ma evidenzia che la revoca non poteva essere disposta dallo stesso ufficio che, in precedenza, aveva già rigettato analoga richiesta senza che fosse intervenuto un fatto nuovo.

  • art. 130 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come presunta violazione; dalla decisione emerge che, comunque, la questione centrale non è l'interpretazione di questa norma ma il valore definititivo del precedente provvedimento di rigetto emesso dallo stesso ufficio.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione al procedimento di esecuzione; la Corte rileva che, indipendentemente dall'eventuale vizio relativo alle regole procedurali, non è ammesso che lo stesso giudice dell'esecuzione riapra la medesima questione senza nuovo fatto giuridicamente rilevante.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale norma procedurale pertinente; la Corte si concentra però sul principio della definitività della decisione non impugnata piuttosto che su una specifica interpretazione di questo articolo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del ricorso per cassazione (violazione di legge); la Corte accoglie il motivo ritenendo ravvisata la violazione della regola di irrevocabilità del precedente provvedimento non impugnato.

  • art. 672, comma 1 e art. 667 cod. proc. pen.

    La Corte richiama la giurisprudenza che afferma l'impugnabilità, ai sensi di queste norme, del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari (anche erroneamente) la pena condonata; in difetto di impugnazione la decisione diventa definitiva e non può essere riformata dallo stesso giudice in un successivo procedimento esecutivo.

Massime di principio

  • Un provvedimento del giudice dell'esecuzione che rigetta una richiesta del Pubblico Ministero diventa definitivo se non impugnato: lo stesso ufficio non può pronunciarsi nuovamente sulla stessa questione in assenza di un fatto nuovo giuridicamente rilevante.
  • L'omessa valutazione di elementi decisivi da parte del giudice costituisce un errore che va corretto con impugnazione; l'assenza di impugnazione determina acquiescenza e carattere definitivo del provvedimento.
  • Se il giudice dell'esecuzione dichiara (anche erroneamente) la pena come condonata, tale decisione è impugnabile ai sensi degli artt. 672 e 667 cod. proc. pen.; in mancanza di impugnazione, la decisione non è più rivedibile dallo stesso ufficio.
  • Prima di procedere alla revoca della sospensione condizionale occorre verificare l'esistenza di fatti nuovi e giuridicamente rilevanti rispetto a eventuali precedenti provvedimenti di rigetto; la semplice reiterazione della stessa richiesta senza nuovi elementi non legittima una diversa decisione.
  • In situazioni analoghe, le parti devono controllare le decisioni precedenti e i termini di impugnazione: se non si impugna un rigetto, si perde la possibilità di ottenere una diversa decisione sullo stesso oggetto da parte dello stesso ufficio.

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