Cassazione Penale, Sentenza n. 639/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riqualificando il fatto da rapina pluriaggravata a furto aggravato e rideterminando la pena. I motivi principali censuravano: 1) l'illegittima acquisizione e utilizzazione dei verbali di identificazione fotografica (atti di indagine) mediante l'ordinanza ex art.507 c.p.p., con violazione delle norme che regolano l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari (artt. 431, 500, 511, 512, 415-bis, 416 c.p.p.); 2) la travisamento e manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione della prova (contraddittorietà delle indicazioni dei testi Mattia e Fichera sull'identificazione); 3) la dedotta violazione del diritto di difesa per la riqualificazione del fatto (omessa correlazione fra capo di imputazione e sentenza) e allegata violazione dell'art.6 CEDU e della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione; 4) censura sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; 5) censura sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento ai primi due motivi (unitariamente esaminati). Ha stabilito che i verbali di identificazione fotografica formati nella fase delle indagini preliminari, non reiterati né confermati in dibattimento, costituiscono atto di indagine inutilizzabile e che il giudice di primo grado non poteva acquisirli al fascicolo del dibattimento mediante i poteri officiosi ex art.507 c.p.p., né fondare su di essi la decisione. Ha inoltre ritenuto illegittima la valutazione probatoria che aveva dato rilievo esclusivo alla conferma di tale individuazione da parte dei testi. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo esame. I motivi residui sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 507 cod.proc.pen.
Il potere officioso del giudice previsto dall'art.507 può essere esercitato per acquisire nuove prove o per escutere testi su circostanze diverse, ma non può essere impiegato per introdurre nel dibattimento atti d'indagine inutilizzabili (es. verbali di identificazione fotografica non confermati).
art. 431 cod.proc.pen.
Norme sul processo penale riguardanti utilizzabilità delle prove; richiamata per l'interpretazione secondo cui atti formatisi fuori dal contraddittorio hanno limiti di utilizzabilità.
art. 415-bis e art. 416 cod.proc.pen.
Riferimenti alle fasi procedurali preliminari e alla documentazione da allegare per il giudizio; utilizzati per valutare la regolarità del deposito degli atti d'indagine.
art. 500, comma 4 cod.proc.pen.
Disciplina delle contestazioni; richiamata nella giurisprudenza che ammette l'uso di riconoscimenti pre-dibattimentali solo in casi eccezionali di coazione o condizionamento del testimone.
artt. 500, 511, 512 cod.proc.pen.
Norme che, lette congiuntamente, delimitano l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in indagini preliminari e impongono limiti all'impiego di tali atti quale prova decisiva in dibattimento.
art. 606 cod.proc.pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato il ricorso ai sensi del comma 1, lett. b), c) ed e).
art. 624 e art. 625 cod.pen. (e art. 61 nn.5 e 7 cod.pen.)
"Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)."
Richiamata la disposizione aggiornata dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150 che modifica l'art.624; nel caso risultava comunque presente la condizione di procedibilità.
art. 192 cod.proc.pen.
Riguarda il libero convincimento del giudice; invocata in relazione al presunto travisamento della prova e alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali.
art. 512 cod.proc.pen., Cost. e art. 6 CEDU
Richiamate in relazione al diritto di difesa e al giusto processo, con riferimento alla riqualificazione del fatto e alla necessita' di garantire la possibilità di contro dedurre e produrre prove.
Direttiva 2012/13/UE
Invocata a supporto del principio del diritto all'informazione sull'accusa; la Corte ha considerato le censure ma ha deciso il ricorso per vizi processuali relativi alle prove.
art. 133 e art. 163 cod.pen.
Norme sulla determinazione della pena e sui benefici penitenziari; richiamate nei motivi sul trattamento sanzionatorio e sulla sospensione condizionale della pena, poi assorbiti dopo la declaratoria d'annullamento.
Massime di principio
- I verbali di identificazione fotografica effettuati durante le indagini preliminari sono generalmente inutilizzabili in dibattimento se non vengono reiterati o confermati in udienza, salvo i casi eccezionali di coercizione o condizionamento comprovati.
- Il giudice non può far entrare in dibattimento e fondare la propria decisione su atti d'indagine formalmente inutilizzabili mediante l'esercizio dei poteri officiosi (art.507 c.p.p.); l'uso di tali poteri non legittima l'introduzione di prove incompatibili con il principio del contraddittorio.
- Se la condanna poggia in modo esclusivo o decisivo su individuazioni fotografiche non confermate e su conferme successive limitate, vi è vizio che comporta l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
- Contraddizioni o incertezze nelle identificazioni testimoniali, specialmente se rilevanti rispetto al fatto centrale, riducono significativamente il valore probatorio dell'elemento identificativo e richiedono una valutazione cauta da parte del giudice.
- La riqualificazione del fatto in sede di giudizio deve rispettare il diritto di difesa: cambiamenti che incidono sulla sostanza dell'accusa possono richiedere che la difesa abbia opportunità di contro dedurre e proporre mezzi di prova rilevanti.
- In presenza di vizi processuali rilevanti nella fase probatoria, le questioni relative a determinazione della pena e benefici accessori possono risultare assorbite e devono essere riesaminate dopo il nuovo giudizio di merito.
- In casi analoghi è consigliabile che la difesa contestualizzi tempestivamente l'illegittimità dell'utilizzo di prove d'indagine e richieda l'esame in dibattimento ovvero l'esclusione delle prove inutilizzabili, per evitare che la sentenza poggi su elementi probatori viziati.
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