Cassazione Penale, Ordinanza n. 21786/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la sentenza di appello che aveva già confermato la condanna per evasione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza dell'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato nei cui confronti la Corte d'appello aveva confermato la condanna per il delitto di evasione. L'unico motivo dedotto in cassazione, per come emerge dal testo, consisteva in una prospettazione alternativa dei fatti: il ricorrente contestava sostanzialmente la ricostruzione probatoria posta a fondamento della decisione di merito, sostenendo una diversa lettura degli elementi di prova relativi all'accertamento del reato. La Corte di cassazione rileva però che la censura era reiterativa di questioni già esaminate e disattese in appello, e che la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica, dando conto delle prove che avevano accertato il fatto, mentre la diversa ricostruzione proposta era generica e non dimostrata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Il testo richiama il delitto di evasione, ma non contiene un'analisi autonoma della norma; la decisione si concentra sul controllo di legittimità della motivazione e sull'inammissibilità del motivo reiterativo.
art. 591 c.p.p.
La Corte applica il principio per cui il ricorso in cassazione è inammissibile quando propone censure non consentite in sede di legittimità, perché meramente ripetitive delle deduzioni di merito e rivolte a sollecitare una diversa valutazione del fatto e delle prove.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre una mera rilettura alternativa del materiale probatorio già vagliato dai giudici di merito, se la sentenza impugnata ha dato conto delle prove con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Il motivo di ricorso che si limiti a contestare in modo generico l'accertamento fattuale, senza indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione, è inammissibile.
- La reiterazione di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito non integra un valido motivo di ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia affrontato e confutato la tesi difensiva con argomenti giuridicamente corretti.
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