Cassazione Penale, Sentenza n. 46115/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Osayomore Festus impugnava la confisca di uno smartphone Galaxy A51 (IMEI 351824389989540 e 3533036499989549) con relative SIM, sostenendo che i beni erano stati già dissequestrati dal PM in fase di indagine e che non costituivano né prodotto né profitto del reato contestato (motivo unico). Enumba Godspower deduceva erronea qualificazione giuridica del fatto, lamentando che il fatto non era stato correttamente inquadrato nell'art. 640-ter c.p. (motivo unico).
La decisione
Il ricorso di Osayomore Festus è stato accolto solo in relazione alla confisca del telefono e delle SIM: la Corte ha annullato la sentenza impugnata per quel capo e ha rinviato al Tribunale di Savona, in persona di altro giudice, per nuovo giudizio sulla confisca. Il ricorso di Enumba Godspower è stato dichiarato inammissibile; la sentenza di patteggiamento è stata confermata quanto alle pene applicate e a carico di Enumba è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma richiamata perché la sentenza impugnata è un patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti); quadro procedurale del giudizio di cui si impugna la decisione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti della motivazione e della enunciazione dei motivi di ricorso per la motivazione della Corte; utilizzo per delimitare la narrazione dei motivi ai fini della decisione.
art. 640-ter cod. pen.
Articolo incriminatore richiamato nella contestazione che Enumba riteneva non correttamente applicato; la Corte ha verificato che la qualificazione giuridica era astrattamente corrispondente al capo di imputazione.
Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010 (Rhameni)
«anche con la sentenza di patteggiamento il giudice che disponga la confisca facoltativa delle cose sequestrate deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa e la sua valutazione, se correttamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità. Nella specie, in cui, contestualmente all'applicazione della pena, era stata disposta la confisca del telefono cellulare dell'imputato senza alcuna motivazione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza, disponendo la restituzione del bene all'interessato)»
Precedente utilizzato per affermare che anche nelle sentenze di patteggiamento la confisca facoltativa richiede motivazione specifica sul nesso strumentale e sul rischio di incentivo alla reiterazione; assenza di tale motivazione rende la confisca illegittima.
Sez. U, n. 5 del 19/01/2000 (Neri)
Principio originario secondo cui è possibile impugnare in Cassazione la errata qualificazione giuridica nella sentenza di patteggiamento perché la qualificazione non è materia disponibile dalle parti.
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022 (Gamal Eid Sayed)
Precisazione giurisprudenziale che limita la sindacabilità in Cassazione della qualificazione giuridica nella sentenza di patteggiamento: ammissibile solo se l'errore è manifesto e indiscutibile, non per un riesame di merito.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma che disciplina i limiti e le modalità di impugnazione della sentenza di patteggiamento, richiamata implicitamente nel giudizio di ammissibilità dell'errore di qualificazione.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Riferimento alla causa di cassazione relativa a errori di diritto (tra cui l'erronea qualificazione giuridica) richiamata nel quadro delle impugnazioni ammissibili.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente inammissibile (Enumba) al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La confisca facoltativa disposta in sede di patteggiamento richiede una motivazione specifica e circostanziata: il giudice deve indicare il nesso di strumentalità del bene rispetto al reato e spiegare perché la disponibilità del bene può incentivare la reiterazione della condotta illecita; in mancanza la confisca può essere annullata.
- Se un bene è stato dissequestrato dal PM in fase d'indagine, la successiva confisca in sede di patteggiamento necessita di motivazione che giustifichi il mutamento di valutazione; il semplice richiamo generico ai 'cellulari usati' non è sufficiente.
- Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può contestare la qualificazione giuridica del fatto, ma la censura è ammessa solo se l'errore è manifesto e immediatamente evidente rispetto al contenuto dell'imputazione; non è consentito un riesame del merito dei fatti.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque valutare con attenzione l'ammissibilità prima di proporre gravami.
- In sede di redazione del provvedimento di confisca il giudice deve evitare formule generiche e indicare espressamente quali beni vengono confiscati e perché, con riferimento ai codici identificativi (es. IMEI) se rilevanti.
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