Sentenza n. 1645/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da un avviso pubblico per soli titoli finalizzato all’assunzione a tempo determinato di un terapista della riabilitazione, nonché conferma dell’esclusione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato escluso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determina con cui era stato escluso dall’avviso pubblico per non avere espressamente dichiarato nella domanda il possesso del requisito specifico dell’iscrizione all’Albo professionale dei terapisti della riabilitazione, nonché la successiva nota con cui l’amministrazione aveva confermato la non ammissione. Ha chiesto l’annullamento degli atti, previa tutela cautelare. Nel corso del giudizio ha documentato che l’amministrazione, riconosciuto l’errore commesso, aveva rettificato la determina e disposto la sua ammissione alla procedura selettiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo pienamente satisfattiva la rettifica adottata dall’amministrazione nelle more del giudizio, con conseguente ammissione del ricorrente alla procedura selettiva. Il giudice ha tuttavia posto le spese a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché la rettifica era intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso, nonostante le istanze formulate dal ricorrente nella fase procedimentale. Le spese sono state liquidate in € 1.500,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale
La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa determina la cessazione della materia del contendere; il giudice deve comunque regolare le spese valutando quale parte sarebbe risultata soccombente secondo una valutazione virtuale della controversia.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione modifica o ritira l’atto impugnato e soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese, che devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Ai fini della soccombenza virtuale rileva il fatto che l’amministrazione abbia adottato l’atto satisfattivo soltanto dopo la proposizione del ricorso, nonostante le richieste formulate dal privato nella fase procedimentale.
Come è indicizzato
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