Cassazione Penale, Sentenza n. 15438/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza di patteggiamento del GIP del Tribunale di Bolzano (19/10/2023) sostenendo violazione di legge in relazione agli artt. 448, n. 2-bis c.p.p. e 628 c.p.: il giudice avrebbe individuato correttamente il reato piu grave (capo U, art. 628), ma avrebbe adottato una pena base detentiva di 4 anni nonostante il minimo edittale per quel reato al tempo del fatto fosse di 5 anni; tale errore, secondo il ricorrente, avrebbe inciso sulla misura definitiva della pena applicata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità distinguendo fra pena 'illegale' e mera illegittimità formale: l'errore nell'indicazione della pena base inferiore al minimo edittale non ha reso la pena finale illegale perché, nel calcolo complessivo, gli aumenti per continuazione ex art. 81 c.p. hanno fatto sì che la pena definitiva rientrasse nei limiti legali. Il Collegio ha inoltre enunciato il principio per cui, se la pena complessiva finale rientra nei limiti previsti dalle norme pertinenti (artt. 23 e segg., 65, 71 e segg., e art. 81, terzo e quarto comma, c.p.), non sussiste illegalità della pena solo perché i passaggi intermedi sono stati effettuati in violazione di legge. Di conseguenza la richiesta di annullamento senza rinvio e rideterminazione della pena è stata respinta e la sentenza impugnata è stata confermata.
Norme richiamate
art. 448, n. 2-bis c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente come base procedurale dell'impugnazione contro la sentenza di patteggiamento; la Corte rileva che l'impugnazione per presunta illegittimità della determinazione della pena va valutata alla luce della distinzione tra pena illegale e mera illegittimità.
art. 628 c.p.
Norma sostanziale relativa al reato ritenuto piu grave (capo U). Il ricorrente sosteneva che il minimo edittale applicabile al tempus delicti era di anni cinque, mentre il giudice aveva adottato una pena base inferiore.
art. 81 c.p.
Norma applicata per l'aumento di pena dovuto alla continuazione. La Corte ha sottolineato che gli aumenti complessivi ex art. 81 hanno compensato il deficit iniziale della pena base, facendo rientrare la pena finale nei limiti legali.
art. 444 c.p.p.
Norma che disciplina il rito del patteggiamento; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il giudice nel patteggiamento esercita un controllo pieno sulla congruità della pena e sulla qualificazione giuridica, pur non essendo consentita deroga ai principi sostanziali delle sanzioni.
art. 27 Cost.
Richiamato in dottrina e giurisprudenza come parametro costituzionale (principio di proporzione tra sanzione e offesa) che giustifica il controllo del giudice sulla congruità della pena anche nel patteggiamento.
artt. 23 e segg., 65, 71 e segg. c.p.
Norme richiamate dalla Corte come limiti e parametri entro cui deve rientrare la pena complessiva finale; se rispettati, l'errore nei passaggi intermedi non determina illegalità della pena.
Massime di principio
- Un errore nel calcolo della pena base non determina automaticamente la nullità o illegalità della pena definitiva se, valutata nella sua entità complessiva, essa rientra nei limiti edittali e nei parametri normativi applicabili.
- Nel rito di patteggiamento il giudice esercita un controllo positivo e pieno sulla congruità della pena, ma tale controllo non trasforma ogni vizio di calcolo intermedio in una pena 'illegale' se la misura finale rimane conforme all'ordinamento.
- La distinzione tra pena 'illegale' (estranea all'ordinamento per specie o quantità) e pena 'illegittima' (determinata in violazione di legge) è cruciale: la Cassazione ammette impugnazioni per pena illegale, mentre le mere irregolarità di determinazione possono non essere sufficienti se la pena complessiva è conforme.
- Nel valutare la legittimità di una pena in presenza di più reati e continuazione, occorre considerare l'effetto cumulativo degli aumenti per continuazione, delle aggravanti, delle attenuanti e delle diminuenti per il rito sul risultato finale.
- Se si contesta la misura della pena in un patteggiamento, il rimedio efficace richiede dimostrare che la pena finale sia estranea ai limiti sanciti dal legislatore per specie o quantità, non soltanto che vi siano errori nei calcoli intermedi.
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