Cassazione Penale, Ordinanza n. 13841/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in forma di lieve entità. Il ricorso non contestava la responsabilità penale nel merito, ma deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sola dosimetria della pena, ritenuta non adeguatamente motivata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che i giudici di merito avevano fornito una motivazione congrua e conforme ai criteri di cui all'art. 133 c.p., e che una motivazione analitica è necessaria solo quando la pena sia molto superiore alla media edittale; nel caso concreto la pena finale era invece ampiamente al di sotto del medio edittale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte di appello sulla determinazione della pena, essendo stata la graduazione sanzionatoria ricondotta ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e risultando la pena finale inferiore alla misura media edittale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, DPR 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di detenzione/cessione di stupefacenti in lieve entità; la sentenza di legittimità non ne discute gli elementi costitutivi, ma presuppone la condanna già pronunciata in appello.
art. 133 c.p.
I criteri di commisurazione della pena sono sufficienti a sorreggere una motivazione sintetica del giudice di merito, quando la pena irrogata sia coerente con la gravità del fatto e non si discosti in modo significativo dalla media edittale.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo se manca la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, in sede di legittimità, la motivazione è sufficiente quando dia conto, anche sinteticamente, dell'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Espressioni come "pena congrua", "pena equa" o richiami alla gravità del reato e alla capacità a delinquere possono essere sufficienti a sorreggere la dosimetria, senza bisogno di una motivazione analitica.
- Una specifica e più dettagliata giustificazione del trattamento sanzionatorio è necessaria solo quando la pena irrogata sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.
- Il ricorso per cassazione che investa solo la dosimetria della pena è manifestamente infondato quando la pena finale risulti ampiamente inferiore al medio edittale e la motivazione di merito sia congrua.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, in via ordinaria, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo difetto di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13781/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13782/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13783/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13784/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13785/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13786/2026 del 16/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →