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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25851/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), deducendo quattro motivi principali: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà per la presunta inattendibilità del collaboratore Ivan Barone e violazione dell'art. 273 c.p.p.; 2) analoga censura circa l'inattendibilità di Roberto Porcaro e violazione dell'art. 273 c.p.p.; 3) illogicità e violazione di legge sulla valutazione della gravità indiziaria e sull'applicabilità della doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., alla luce della fragilità e non attualità del quadro indiziario; 4) inosservanza di norme e illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della partecipazione stabile al sodalizio mafioso, con richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Modaffari). Sono stati poi aggiunti motivi relativi alla mancata considerazione, nel provvedimento impugnato, delle dichiarazioni dei collaboratori Anna Palmieri e Vincenzo De Rose, che avrebbero escluso il coinvolgimento del ricorrente in talune vicende chiave.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha dichiarato inammissibile il motivo relativo a Roberto Porcaro perché il ricorrente non si è specificamente confrontato con la motivazione del Tribunale (e la Cassazione non può riesaminare i fatti di merito). Ha invece ritenuto fondati due profili formali di vizio motivazionale: 1) la motivazione del Tribunale circa l'inattendibilità di Ivan Barone è apparsa solo apparente poiché il provvedimento richiamava una precedente ordinanza sulla quale si sarebbe formato un giudicato cautelare senza indicarne i riferimenti utili, impedendo il controllo di legittimità; 2) il Tribunale è rimasto del tutto silente sulle dichiarazioni dei collaboratori Anna Palmieri e Vincenzo De Rose, omettendo di motivare il loro rilievo, che poteva essere decisivo per la conferma o il ridimensionamento del quadro indiziario. In ragione di tali carenze la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sui punti indicati. Le ulteriori censure relative alla gravità indiziaria e alla sussistenza della partecipazione al sodalizio sono state assorbite in ragione dell'annullamento e del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso: viene indicata quale titolo di imputazione a carico del ricorrente perché ritenuto gravemente indiziato di partecipazione al sodalizio e di compiti esecutivi e di intermediazione nell'ambito del gruppo oggetto d'indagine.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola la valutazione della attendibilità dei collaboratori di giustizia; la Corte richiede che il giudice di merito motivi adeguatamente la ritenuta inattendibilità, fornendo riferimenti e argomentazioni tali da renderla verificabile in sede di legittimità.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla presunzione di gravità indiziaria rafforzata in presenza di determinate risultanze; nel ricorso si sostiene che la doppia presunzione non sia applicabile quando il quadro indiziario è fragile o non consolidato, punto che tuttavia la Cassazione non ha definitivamente risolto essendo intervenuta l'annullamento per carenze motivazionali.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regole sull'atto di appello nel processo cautelare; la Corte ha ritenuto fondata la censura per omissione di motivazione rispetto alle dichiarazioni richiamate nell'atto di appello (Palmieri e De Rose), perché il Tribunale non le ha esaminate e motivate.

  • art. 309, comma 7 cod. proc. pen.

    Norma che individua la competenza per il giudizio di rinvio; utilizzata per disporre il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame delle questioni evidenziate.

  • Sentenza Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)

    Citate dalla difesa come parametro interpretativo per la nozione di partecipazione stabile al sodalizio mafioso; la Corte di legittimità ha ritenuto che le censure connesse alla sussistenza della partecipazione dovranno essere valutate dal giudice di merito con la necessaria ricostruzione del quadro indiziario dopo il rinvio.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è competente a rivedere liberamente la valutazione di merito degli elementi di fatto: le critiche generiche a una diversa lettura delle prove sono inammissibili se non affrontano specificamente la motivazione del giudice di merito.
  • Quando il giudice ritiene inattendibile una fonte dichiarativa (es. un collaboratore), deve indicare in modo preciso e documentato i motivi e i riferimenti alle decisioni precedenti che giustificano tale valutazione, altrimenti la motivazione è apparente e suscettibile di annullamento.
  • L'omissione totale di motivazione su elementi probatori che sono stati sollevati nell'appello (per esempio dichiarazioni di collaboratori che possono incidere sul quadro indiziario) comporta la nullità/parziale annullabilità del provvedimento e il rinvio per nuovo esame.
  • Le questioni sulla gravità indiziaria e sull'applicabilità di presunzioni rafforzate (art. 275, comma 3) richiedono una motivazione approfondita del giudice di merito; se il quadro probatorio è considerato 'fragile' va spiegato perché le presunzioni o le valutazioni cautelari restano comunque fondate.
  • Le censure difensive relative alla partecipazione a strutture complesse (es. associazione mafiosa) talvolta vengono assorbite quando la Cassazione annulla il provvedimento per vizi motivazionali, poiché la verifica sulla sussistenza degli elementi di fatto rimane di competenza del giudice di merito dopo il rinvio.
  • In fase di impugnazione cautelare è essenziale che la difesa segnali con chiarezza e specificità i punti della motivazione che si ritengono viziati e produca riferimenti puntuali; la genericità delle doglianze espone all'inammissibilità.

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